Gazzetta n. 134 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 27 maggio 2010
Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2009. (Deliberazione n. 11/2010).


IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE
ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 27 maggio 2010;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha portato l'anzidetto importo a euro 52.295.415;
Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi' come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha autorizzato per l'anno 2008 un'ulteriore spesa di 30 milioni di Euro;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, all'art. 17, comma 35, prevede che le risorse pari a 60 milioni di euro, relative agli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), inizialmente destinati a sgravi fiscali sulle prestazioni di lavoro straordinario e sull'indennita' di trasferta degli addetti al settore dell'autotrasporto, siano sostituiti con gli interventi di cui al citato decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. DM 0000737 del 14 settembre 2009, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al comitato centrale, che accertava le risorse disponibili per l'anno 2009 in un importo pari ad euro 142.295.415;
Considerato che l'importo di 30 milioni di euro di cui all'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 201, previsto per l'anno 2008, e' stato utilizzato per pagare gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, relativi all'anno 2008;
Vista la delibera adottata dal comitato centrale per l'albo n. 29/09, con la quale tenuto conto del precedente considerato, la risorse disponibili per l'anno 2009 sono state accertate in 112.295.415 euro;
Considerato che l'importo di 60 milioni di euro di cui al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' stato destinato, sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero competente, all'ulteriore integrazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagate nell'anno 2007;
Considerato che, di conseguenza le risorse disponibili per le iniziative della legge n. 40/1999 per l'anno 2009 ammontano ad euro 52.295.415,00;
Ritenuto che, le modalita' di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopra citata direttiva debbano essere osservate dal comitato centrale per l'utilizzo dei fondi assegnati per gli interventi relativi all'anno 2009, pari ad euro 52.295.415,00;
Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per il 90% di tale importo, pari ad euro 47.065.873,50 ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2009;
Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu' ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si e' ravvisata l'opportunita' di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli euro 0 ed euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto;
Considerato che dalla predetta somma di euro 47.065.873,50, andra' detratto l'importo che il Comitato Centrale dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in euro 114.000,00;
Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che puo' indicativamente stimarsi in euro 200.000,00;
Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di euro 46.751.873,50, salve ulteriori somme che dovessero residuare dal sopra indicato ammontare di euro 114.500,00, preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera, ed altre eventuali che dovessero essere riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al comitato centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2009;
Visto il capitolo di spesa 1330 P.G. 1 «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore nonche' interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

Titolo I
DISPOSIZIONE COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 2, euro 3, euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al punto 6 della delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno 2009, risultavano iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 2008 ovvero durante il 2009.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2009, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione;
c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno 2009, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2008, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2009, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
1 per i veicoli euro 2;
1,5 per i veicoli euro 3;
1,75 per i veicoli euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Parte di provvedimento in formato grafico


6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2009, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili ( risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilita', lo stesso comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 1° luglio 2010 e fino alle ore 14,00 del 30 luglio 2010 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera corretta, il comitato centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.
10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati:
a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza il comitato centrale e la societa' Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.E. il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita soltanto su richiesta del comitato centrale e con le modalita' specificate da detto organismo.
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.
11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica euro (esclusivamente euro 2, euro 3, euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2009 (il numero dell'apparato Telepass o delle tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).
In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:
al prospetto veicoli;
ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lettera a) della delibera;
ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera;
ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;
potranno essere fornite al comitato centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.
12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'albo, la domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (es. poste, info camere, ecc. ...). L'apposizione di questa firma con le modalita' sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo comitato.
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2009, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno 2009, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2010.
17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.

Titolo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la societa' Autostrade consiste in nove cifre;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2009. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita' indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
20. Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2009 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2009, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, societa' consortili) italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2009, sulla base del quale sara' loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento e' tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a) della delibera.
23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2009, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO.

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del comitato centrale, le informazioni di seguito elencate:
numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il richiedente;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la societa' Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2009. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita' indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2009, sulla base del quale sara' calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.
27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il comitato centrale.
28. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2010

Il presidente: De Lipsis
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico