Gazzetta n. 134 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 22 aprile 2010
Modifica del decreto 28 aprile 2009 in merito all'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2008 - registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 al registro n. 8, foglio n. 214 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, Dirigente di prima fascia, e' stato conferito l'incarico di Capo del dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 309;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2009, n. 186;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2010, n. 77;
Ritenuto di dover apportare talune modifiche al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, gia' citato in premessa, riguardanti la tutela delle insegne e la procedura di individuazione del produttore ufficiale del dipartimento, secondo la normativa comunitaria;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato dall'art. 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 con il quale vengono introdotte disposizioni sull'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ivi comprese le insegne di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, con il quale si riserva ad un decreto del Capo del dipartimento della protezione civile l'introduzione delle disposizioni attuative delle modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del capo del Dipartimento
della protezione civile 28 aprile 2009

1. All'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, citato in premessa, la frase «Detto distintivo deve essere a disposizione di ogni beneficiario;» e' soppressa.
Art. 2
Modifiche all'art. 10 del decreto capo del Dipartimento
della protezione civile 28 aprile 2009

1. Il comma 1, dell'art. 10, del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«1. Ogni beneficiario, in caso di furto, perdita o smarrimento di alcune insegne, dovra' segnalare l'accaduto al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della apposita denuncia alla Autorita' di polizia.».
2. All'art. 10, del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, citato in premessa, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«8. Il vertice/segnalante di cui all'art. 12 del presente decreto dovra' verificare che i propri segnalati si fregino esclusivamente di insegne ufficiali, acquistate nei modi e nelle forme previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, da canali di vendita autorizzati, ammonendoli circa le conseguenze, anche penali, in caso di acquisto illecito ed esibizione o uso indebiti.
9. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 del presente articolo, verificato l'acquisto illecito o l'esibizione e l'uso indebiti delle insegne, il vertice/segnalante, oltre ad esperire ogni altra iniziativa prevista dalla vigente normativa, dovra' darne immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
10. Il vertice/segnalante, qualora pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, nell'ipotesi di cui al comma 9 del presente articolo, dovra' comunque procedere ai sensi dell'art. 331 C.P.P.
11. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, citato in premessa, le insegne possono acquistarsi disgiuntamente. Ogni eventuale ulteriore insegna di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del presente decreto, sul retro deve riportare singolarmente un differente numero di conio, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 1.».
Art. 3
Modifiche all'art. 11 del decreto capo del Dipartimento
della protezione civile 28 aprile 2009

1. La denominazione dell'art. 11 del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, e' sostituita dalla seguente: «produttore unico».
2. All'art. 11 del medesimo decreto i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
«2. Il produttore unico degli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e' individuato ogni triennio a decorrere dal 2011, mediante apposita gara comunitaria ai sensi del comma 3.
3. Ogni triennio, a decorrere dall'anno 2010, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce apposita gara comunitaria per l'individuazione del produttore unico e per i servizi complementari di controllo.
4. Il produttore unico potra' avvalersi di canali di vendita quali rivenditori ufficiali, anche non rientranti nella propria struttura, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, senza alcun aggravio di oneri per il beneficiario. Il prezzo di acquisto finale non potra' in alcun caso superare il prezzo pattuito in sede di aggiudicazione. Ogni violazione sara' punita a termini di legge, anche revocando l'autorizzazione a vendere le insegne del Dipartimento della protezione civile.
3. Il comma 5, dell'art. 11 del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e' soppresso.».
Art. 4
Modifiche all'art. 14 del decreto del capo del Dipartimento
della protezione civile 28 aprile 2009

1. Il comma 3, dell'art. 14 del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e' sostituito dal seguente:
«3. La correzione dei dati che non comporta modifica del numero di posizione consente di mantenere lo stesso brevetto; la correzione con modifica del numero di posizione comporta la sostituzione del brevetto. L'elenco e l'albo saranno aggiornati mediante la pubblicazione di apposito elenco di modifica mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in seguito, sara' reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».
Roma, 22 aprile 2010

Il capo del Dipartimento: Bertolaso