Gazzetta n. 136 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2010, n. 86
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B l, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).
9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco.
9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1972, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n.
304.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e' citato nella nota al titolo.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
«In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (come
modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1997, n.
245), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu'
commissioni nominate con decreto del commissario del
Governo, d'intesa con il presidente della giunta
provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa
giunta.
2. Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresi',
fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della
conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui
all'art. 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
segreterie.
3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle
commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o
pubblici impiegati in posizione di comando.
4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza
delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere
la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame
deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla
provincia di Bolzano.
6. Le intese di cui al presente articolo saranno
pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, secondo
comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata,
per l'accesso ai profili professionali indicati dall'art.
5-bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un
colloquio e, per l'accesso agli altri profili
professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo
il disposto del terzo comma dell'art. 4. L'accertamento
viene effettuato da una commissione composta da
appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un
triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto
del commissario del Governo.
8. La commissione sara' assistita da personale di
segreteria preferibilmente appartenente al gruppo
linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata
conoscenza della lingua ladina.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina
effettuato ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione del
secondo comma dell'art. 17.
9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue
italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B1,
B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di
conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca
di cui all'art. 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora
l'interessato sia in possesso della certificazione di
conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al
predetto art. 4 e' attribuita all'esito di un esame
vertente esclusivamente sull'altra lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e i titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una
scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una
universita' statale o non statale legalmente riconosciuta
di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4).
9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se
conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non
statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in
una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4).
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e
9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di
studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi
formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia
l'italiano e il tedesco.
9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e
9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di
primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove
ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, e
9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca.».