Gazzetta n. 136 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2010, n. 86 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B l, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco. 9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1972, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' citato nella nota al titolo. - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: «In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1997, n. 245), come modificato dal presente decreto: «Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu' commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta. 2. Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresi', fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all'art. 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie. 3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando. 4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano. 6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. 7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'art. 5-bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'art. 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo. 8. La commissione sara' assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina. 9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 17. 9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'art. 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto art. 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4). 9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4). 9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco. 9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, e 9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.».
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