Gazzetta n. 136 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010
Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 156, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60 milioni di euro, anche per l'anno 2010 le agevolazioni fiscali riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il comma 157 del citato art. 2 della legge n. 191 del 2009 che ha precisato che il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per l'attribuzione dei benefici fiscali nell'anno 2010 va riferito all'anno 2009;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, il quale aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 e in particolare l'art. 2, comma 1, che, in attuazione del citato art. 4, comma 3, ha riconosciuto, per l'anno 2009, la riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008;
Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2010, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2009 non superiore a 35.000 euro, pari a 400.557 unita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerata la necessita' di rideterminare, per l'anno 2010, il valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, nel rispetto del menzionato limite di spesa di 60 milioni di euro, tenuto conto il citato numero massimo del personale in possesso dei requisiti di reddito per l'accesso al benefico fiscale;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2009 sia stato non superiore a 35.000 euro, e' rideterminata per ciascun beneficiario nell'importo massimo di 149,50 euro.
2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.
3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente puo' essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2010 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata, quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Roma, 23 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Galan

Il Ministro della pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 270
Allegato

RELAZIONE TECNICA

Il numero dei beneficiari della riduzione di imposta, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'anno 2010, e' pari a 400.557 unita'. Tale dato complessivo, discende dai seguenti dati, forniti da ciascuna delle amministrazioni interessate, distinti per categoria di personale:
a) Forze armate: 103.000 unita';
b) Arma dei carabinieri: 84.277 unita';
c) Polizia di Stato: 83.578 unita';
d) Vigili del fuoco: 37.534 unita';
e) Guardia di finanza: 48.336 unita';
f) Corpo della polizia penitenziaria: 36.696 unita';
g) Corpo forestale dello Stato: 7.136 unita'.
Totale: 400.557 unita'.
Limite di spesa fissato dalla norma 60 milioni di euro.
400.557 unita' totali × 149,50 euro (limite benefico per ciascun soggetto) = 59.883.271 euro.