Gazzetta n. 137 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo gia' espresso in relazione al documento «Persona, tecnologie e professionalita' - gli istituti tecnici e professionali come scuole dell'innovazione»; sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessita' di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti; sottolinea l'esigenza di una stretta cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire l'erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;
Considerato che, la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si e' espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece parere favorevole. La regione Lombardia ha chiesto inoltre uno specifico emendamento all'articolo 2, comma 3. Nel parere della Conferenza e' chiesto comunque l'inserimento di una specifica disposizione per le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale;
Considerato che, il predetto parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in base all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartengono ad un'area tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identita' ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali, alle filiere produttive, che la suddetta norma prevede, altresi', l'emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti tecnici e professionali e il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali e l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che, tutte le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo annuale delle lezioni e' determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.


Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria. e' il
seguente:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo.
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 87, e 117 della
Costituzione:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n.7 convertito con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n.40 recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.».
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). -1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le
parole: ''economico,'' e ''tecnologico'', e il comma 8 e'
sostituito dal seguente: ''8. I percorsi del liceo
artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi''. Nel medesimo decreto
legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7
dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: ''i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.'';
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: ''o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.'';
c) all'art. 147, comma 1, le parole: ''e i-quater)''
sono sostituite dalle seguenti: '', i-quater) e
i-octies)''.
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole:
''costituito dal sistema'' sono aggiunte le seguenti:
''dell'istruzione secondaria superiore'' e conseguentemente
le parole: ''dei licei'' sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: ''Esso e' il secondo grado in cui''sono
sostituite dalle seguenti: ''Assolto l'obbligo di
istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo'';
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: ''Liceo economico''
fino a: ''i fenomeni economici e sociali'' e da: ''Liceo
tecnologico'' fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma
2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono
escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento
agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. - 8-viciel semel. (omissis).».
- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, si veda la nota al titolo.
- Il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76 recante «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003,
n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.


- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003,
n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28
marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 622
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2007, come modificato dall'art.
64, comma 4-bis del decreto-legge n. 112 del 2008:
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'» e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007,
n. 10.
- Il testo del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.
21 recante «Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008,
n. 32.
- Il testo del decreto-legge 1° settembre 2008 n.137,
convertito dalla legge 20 ottobre 2009 n. 169, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° settembre 2008, n. 204.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n,. 275 recante «Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122 recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
agosto 2009, n. 191.
- Il testo del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante: «Linee
guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 27
dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e'
stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
del 30 dicembre 2006.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (2008/C 111/01) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.» si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse.



Art. 2
Identita' degli istituti professionali

1. L'identita' degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'universita' e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonche' al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie e' impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
3. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo.
4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.



Note all'art. 2:
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.» si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante:
«Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori» si vedano le note alle
premesse.



Art. 3
Istituti professionali per il settore dei servizi

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1);
b) Servizi socio-sanitari (B2);
c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera (B3);
d) Servizi commerciali (B4).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.
Art. 4
Istituti professionali per il settore
industria e artigianato

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui all'allegato C), si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione agli indirizzi:
a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato C).
3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).
Art. 5
Organizzazione dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:
a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilita' e conoscenze e' effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilita' delle persone sul territorio dell'Unione europea;
b) l'orario complessivo annuale e' determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;
d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);
e) attivita' e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del presente regolamento.
2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura:
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilita' delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;
d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:
a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere decurtata per piu' del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive;
b) utilizzano gli spazi di flessibilita', intesi come possibilita' di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della citata flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;
c) possono utilizzare gli spazi di flessibilita' anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
d) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita'; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.



Note all'art. 5:
- Per i riferimenti della Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.
53»:
«Art. 3 (Attivita' educative e didattiche). - 1. Al
fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui
all'art. 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei
percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed
all'insegnamento della religione cattolica in conformita'
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense
e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e'
articolato in attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, attivita' e insegnamenti obbligatori di
indirizzo, attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e
attivita' e insegnamenti facoltativi, secondo quanto
previsto agli articoli da 4 a 11.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 20 ottobre
2009 n. 169 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'» si vedano le note alle premesse.
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per i riferiementi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante
«Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma
622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296», si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche» e' il seguente:
«Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita'
coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo
prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato,
oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
collegio dei docenti delle singole scuole interessate per
la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano
al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie
messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni;
l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole,
ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne
copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale
scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con universita' statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, piu' scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e
convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o
aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di
cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.».


- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, si veda la nota al titolo.



Art. 6
Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacita' dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le modalita' e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 e dell'art.
20, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.
2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle
competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, gli istituti predispongono gli
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validita' dell'anno, per la
valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
complessivo di cui all'art. 3.
3..
4..
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni
in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi
liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso
normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
successive alla prima previa valutazione delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque
acquisite, da parte di apposite commissioni costituite
presso le istituzioni del sistema dei licei, anche
collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti,
debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento
delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente
comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima
del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel
sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti
alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di
Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.».

«Art. 20 (Livelli essenziali della valutazione e
certificazione delle competenze). - 1. Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla
valutazione e certificazione delle competenze:
a)-b) (omissis)
c) che, previo superamento di appositi esami, lo
studente consegua la qualifica di operatore professionale
con riferimento alla relativa figura professionale, a
conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il
diploma professionale di tecnico, a conclusione dei
percorsi di durata almeno quadriennale;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla
legge 20 ottobre 2009 n.169 recante: «Disposizioni urgenti
in materia di istruzione e universita'»:
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122 recante «Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante:
«Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori» si vedano le note alle
premesse.



Art. 7
Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonche' alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 8
Passaggio al nuovo ordinamento

1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa.
3. L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, e' sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attivita' in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione e' effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione.
c) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonche' la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C).
5. Ai fini di assicurare la continuita' dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilita' del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).
6. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilita' dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonche' da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.
7. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalita' da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilita' e sulle utilizzazioni.



Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2
della L. 28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante: «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«Art. 9 (Risorse). - 1. All'onere derivante
dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel
sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni
di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge
30 dicembre 2004, n. 311.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato -citta' ed autonomie locali» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 27, commi 2 e 7 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.
53»:
«Art. 27. (Passaggio al nuovo ordinamento). - 1.
(omissis).
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III e' avviato
sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna
Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo
III, previa definizione con accordi in Conferenza
Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello,
relative ad aree professionali, articolabili in specifici
profili professionali sulla base dei fabbisogni del
territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze
di base linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al
conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, nonche' alle competenze
professionali proprie di ciascuna specifica figura
professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle
istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. - 6. (omissis)
7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i
titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante,
acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione
professionale, sono esclusivamente di competenza delle
Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta
attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti
connessi alle loro competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di
istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli
istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel
settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il
rilascio delle qualifiche.
8. - 9. (omissis)».



Art. 9
Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 214



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 191, comma 3 del Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
cosi' come modificato dal presente regolamento:
«3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico
hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi
universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo
quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od
amministrative, nonche' di alcune professioni, nei settori
commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni,
agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per
fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli
istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di
addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a
seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie
proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto
magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola
magistrale, quello di preparare i docenti della scuola
materna.».



ALLEGATO A

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali
1. Premessa I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti professionali costituiscono un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria identita' culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005.
2. II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali L'identita' degli istituti professionali e' connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresi' l'articolazione in competenze, abilita' e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilita' nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attivita' e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralita' di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.
2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: - agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; - riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro; - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; - riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali; - individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; - riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; - comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; - utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi; - padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; -individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; - utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessita' di assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; - compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; - partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilita' nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualita' personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; - cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; - essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il piu' possibile personalizzato; - sviluppare ed esprimere le proprie qualita' di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilita' nell'esercizio del proprio ruolo; - svolgere la propria attivita' operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualita'; - contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici del servizio; - applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; - intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualita'.
2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; - utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; - applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; - intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualita'; - svolgere la propria attivita' operando in equipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; - riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualita' richiesti; - riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; - comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.
2.4 Strumenti organizzativi e metodologici I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. II primo biennio e' finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilita'. L'ampia flessibilita' degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarieta' d'intesa con Regioni e Province autonome. Il secondo biennio e' articolato in due distinte annualita' al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. La flessibilita' didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, e' strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessita' di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realta' sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. La metodologia dell'alternanza scuola lavoro e' funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilita', dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Gli istituti professionali, nell'ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identita' culturale. Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico. Gli istituti professionali attivano modalita' per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico