Gazzetta n. 139 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 marzo 2010
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/129/CE.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 4 novembre e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2009 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE e 2009/36/CE;
Vista la direttiva 2009/129/CE della Commissione del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;
Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 2806 del 26 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni e' modificato secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante, del presente decreto.
Art. 2

1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
2. Fermo restando quanto sopra, e' consentita la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformita' delle disposizioni del presente decreto prima del 15 ottobre 2010.
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro
della salute
Fazio

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 346.
Allegato

All'Allegato III, Parte Prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, nella colonna «f» ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58, il testo dopo la prima fase e' sostituito da quanto segue:
«Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino gia' sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: "puo' essere usato soltanto da persone adulte"), e' d'obbligo la seguente etichettatura:
"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantita' di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico".»