Gazzetta n. 140 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 14:
comma 14, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);
comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;
comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Parte di provvedimento in formato grafico



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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Reccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro della
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Difesa registro n. 6, foglio n. 296



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblicail potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, tra l'altro, elenca le
materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato,
tra cui, al secondo comma, lettera d), «difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi».
- Il testo degli artt. 17 e 17-bis della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
«Art. 17-bis (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e
settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti in modo da garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del
Consiglio dei ministri.
3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal
Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso,
previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°,
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del
1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo.».
- Il testo dei commi 14, 15 e 22 dell'art. 14, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 1 dicembre 2005, n. 280, e' il seguente:
«Art. 14 - 1.-13. (omissis).
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.-21. (omissis).
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.».
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
«Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Il testo degli artt. 20, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1999, n. 203, e' il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve
le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n.
25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonche' nell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1478.».
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del
ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n.
59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente
le attivita' delle unita' produttive ed industriali della
difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
1998 del ministro della difesa indicati con uno o piu'
decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31
marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie
materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economia gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del ministro della difesa, di concerto con il
ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
modalita' per la trasformazione in societa' per azioni
delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1
ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo n. 283 del 1998.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
2008, n. 147, e' il seguente:
«1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli
ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita'
portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici
non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo
periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino
di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.».
- Il testo degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, e' il
seguente:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,
si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente:
«Art.3 - 1. (omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».
Note all'art. 3:
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.
Note all'art. 10:
- Per la legge 3 agosto 2007, n. 124, si vedano le note
all'art. 3.
Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, e' il seguente:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il
(continuazione)



seguente:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
Note all'art. 132:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
Note all'art. 133:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si vedano le note all'art. 132.
Note all'art. 135:
- Per l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si vedano le note all'art. 16.
Note all'art. 136:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si vedano le note all'art. 132.
- Per l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si vedano le note all'art. 16.
Note all'art. 138:
- Il testo dell'art. 2397 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.».
Note all'art. 139:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n.
193, e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1
(omissis). - 2. La progettazione d'insieme dei controlli
interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori
per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito
della propria autonomia organizzativa e legislativa e
derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato
"decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.».
Note all'art. 141:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si vedano le note all'art. 132.
Note all'art. 142:
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10, e' il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1-3 (omissis). - 4. La Corte dei conti svolge,
anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla
gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori
bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria,
verificando la legittimita' e la regolarita' delle
gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito
di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte
definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.».
Note all'art. 143:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente:
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il testo degli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, e' il seguente:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e
l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unita' di personale, ai
sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della
responsabilita' per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
- ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita'). -
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui
all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento
ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per
tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato
in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione
alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.».
Note all'art. 144:
- Per l'art. 2423 del codice civile, si vedano le note
all'art. 131.
Note all'art. 162:
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, e' il seguente:
«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto
compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di
operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un
consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare
per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.».
Note all'art. 229:
- La tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979,
n. 511 (Istituzione presso il Ministero dei trasporti del
commissariato per l'assistenza al volo), convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1979,
n. 349, e' la seguente:
«Tabella B

Bari Palese; Padova;
Catania Fontanarossa; Pantelleria;
Falconara; Rieti.
Napoli Capodichino;

Note all'art. 232:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio aereo,
in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio
1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
agosto 1981, n. 233, e' il seguente:
«Art. 3 (Spazi aerei di competenza dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale). - Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale sono i seguenti:
a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su
aeroporti civili;
b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su
aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui
alla tabella B della L. 22 dicembre 1979, n. 635;
c) aerovie ed aree terminali di controllo;
d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico
aereo generale.
Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i
servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti
dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.».
Note all'art. 233:
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n.
242 (Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi
di assistenza al volo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 16 giugno 1980, n. 163, e' il seguente:
«Art. 3. - I decreti delegati di cui all'articolo 1
saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma
dell'articolo 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica
militare, in base alle esigenze rappresentate dalla
Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle
derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme
internazionali, con l'attribuzione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e
dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la
ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della
difesa e quelle del traffico aereo generale;
b) mantenimento delle competenze dell'Aeronautica
militare in merito al servizio di assistenza al volo per
quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le
procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per
l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare
sugli aeroporti militari nonche', salvo accordi particolari
tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico
aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico
civile. Saranno al tal fine previsti appositi organismi di
coordinamento;
c) adeguamento degli organici degli ufficiali in
servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per
consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di
cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento gia'
consentito dalle vacanze organiche determinatesi per
effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli
transitori del Commissariato per l'assistenza al volo,
saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto
adeguamento, nonche' tempi e modalita' dei relativi
concorsi;
d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale
formazione di una struttura territorialmente e
funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati
strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi
compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
e) previsione di una dotazione patrimoniale e
finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia
operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni
contenute nella normativa sulla contabilita' di Stato,
nonche' trasferimento di materiali e impianti dal Ministero
della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo
civile contemporaneamente al graduale passaggio delle
attribuzioni;
f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla
base della natura giuridica dell'Azienda da costituire ai
sensi del primo comma dell'articolo 1, salvaguardando
altresi' alle donne e a coloro che non hanno prestato
servizio militare il diritto di accesso;
g) definizione della pianta organica e dei relativi
ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di
cui all'articolo 2;
h) inserimento negli organici dell'Azienda del
personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato
per l'assistenza al volo, nonche' a domanda, di quello
messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 ,
come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n.
635, di conversione del decreto stesso;
i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e
dirigenziali, in sede di prima applicazione, nei limiti
delle disponibilita' organiche, fatte salve le esigenze
organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel
rispetto delle norme previste per la cessazione dal
servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali
dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso
di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo.
Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda,
nei limiti delle disponibilita' organiche, dirigenti di
altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato
esperienze di servizio nel settore, nonche' dirigenti delle
amministrazioni medesime da destinare a mansioni
amministrative;
l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di
cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della
presente legge e in via definitiva, al personale
dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di
specializzazione, di grado e di anzianita';
m) disciplina delle forme dei controlli interni ed
esterni sull'attivita' dell'Azienda;
n) previsione della facolta' di dare in concessione
agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle
informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di
idonee attrezzature tecniche e delle necessarie
abilitazioni da parte del personale da adibirvi;
o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei
servizi e del personale trasferibili a scopo di
organicita', completezza ed efficienza ai sensi del numero
7) dell'articolo 2.».
Note all'art. 234:
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio
aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23
maggio 1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 agosto 1981, n. 233, e' il seguente:
«Art. 10 (Comitato consultivo per l'utilizzazione dello
spazio aereo). - Per l'espletamento dei poteri di
coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della L. 23 maggio
1980, n. 242 , e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per
l'utilizzazione dello spazio aereo.
Sono membri del comitato:
a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) il direttore generale della Direzione generale
dell'aviazione civile;
c) il sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica;
d) l'ispettore delle telecomunicazioni ed assistenza al
volo dell'Aeronautica militare;
e) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di
un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti
al Ministero dei trasporti ed al Ministero della difesa.
La nomina del presidente e dei membri del comitato e'
conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
I membri possono essere assistiti da propri esperti
senza diritto di voto.».
Note all'art. 245:
- Il testo degli articoli 3, comma 2, e 74 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. (omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo
di protezione individuale, di seguito denominato «DPI»,
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 febbraio 2006 (Norme unificate per la protezione e la
tutela delle informazioni classificate), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, n. 46.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 2008, n. 90.
- Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n.
192, e' il seguente:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459
(Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996, n.
209, e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. -
4. (omissis).
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella
prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad
eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi
ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego
diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di
divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate ad
uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni
di radioattivita';
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi
infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di
persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la
sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono
esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento
i veicoli destinati all
(continuazione)



economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all' articolo 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.».
Note all'art. 262:
- Per l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, si vedano le note all'art. 260.
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26
gennaio 1995, n. 21, e' il seguente:
«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
Note all'art. 263:
- Il testo dell'art. 57 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di
Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio
della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei
carabinieri o della Guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di
custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei
comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'articolo 55.».
- Per l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, si vedano le note all'art. 260.
Note all'art. 264:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, si vedano le note all'art. 245.
Note all'art. 265:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia
di radiazioni ionizzanti), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n.
136, e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla
disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto
a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente
artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i
radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le
loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento, manipolazione,
detenzione, deposito, trasporto, importazione,
esportazione, impiego, commercio, cessazione della
detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica
disciplina di cui al capo IV;
b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche
di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di
sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica
disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica
o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli
effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di
un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la
specifica disciplina di cui al capo X.
1-bis. Il presente decreto non si applica
all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo
naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai
radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla
radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne'
all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti
nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di
applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di
scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita'
agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette
operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il
recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni
del presente decreto definite nell'allegato I sono
aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed
alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL),
l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato
Regioni. Con gli stessi decreti sono altresi' individuate,
in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive
e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'
di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra
le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate
negli allegati I e I-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro i termini di applicazione
dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di
cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui
all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base
alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della
tecnica.».
Note all'art. 266:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si
vedano le note all'art. 265.
Note all'art. 267:
- Il testo degli articoli 28, 33 e 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, e' il seguente:
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di
categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente
competenti, in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto,
alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle
modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco
competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione degli impianti.».
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di
compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il
deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
per il trattamento e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', sentite la regione o la provincia
autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si
applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto puo' essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta
nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli
impianti nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni
connesse alla disattivazione di un impianto nucleare e'
soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale e della sanita', la regione o
provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del
titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo
stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere
giustificata nell'ambito di un piano globale di
disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione
relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di
autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di
cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle
operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato
dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle
materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato
dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato
dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della
destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una
stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
di radioprotezione anche per l'eventualita' di
un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di
esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali
vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle
singole disposizioni del presente decreto e delle
prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».
Note all'art. 268:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si
vedano le note all'art. 265.
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
vedano le note all'art. 245.
Note all'art. 269:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si
vedano le note all'art. 265.
Note all'art. 273:
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione
del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce
rossa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno
2005, n. 131, e' il seguente:
«Art. 12 (Elettorato). - 1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n.
1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da
almeno due anni in regola con la quota sociale.
2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da
almeno due anni in regola con il versamento della quota
sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'.
3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa
italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le
condizioni di cui al precedente comma, solo qualora
prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore
della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai
benefici previsti per il personale del corpo militare
richiamato in servizio attivo.».
Note all'art. 275:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione
del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce
rossa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno
2005, n. 131, e' il seguente:
«Art. 9 (Categorie di soci). - 1. I soci della Croce
rossa italiana si distinguono in:
a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai
principi fondamentali di Croce rossa ed al presente
statuto, versano la quota sociale annuale;
b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere
gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere
continuativo, conformemente ai regolamenti interni di
ciascuna componente, un'attivita' in favore della Croce
rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;
c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si
siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in
favore della Croce rossa italiana;
d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si
siano distinte per eccezionali meriti in campo
socio-sanitario o umanitario.
2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli
appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della
Croce rossa italiana, purche' in regola con il versamento
delle quote associative:
1) corpo militare;
2) corpo infermiere volontarie;
3) volontari del soccorso;
4) comitato nazionale femminile;
5) pionieri;
6) donatori di sangue.».
Note all'art 283:
- Il testo dell'art. 302 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952, n.
94, e' il seguente:
«Art. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi
minori). - Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136
del codice, si considerano navi alturiere le navi a
propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche,
per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio
siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi
costiere tutte le navi che per caratteristiche, per
dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano
atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione
costiera si intende la navigazione lungo le coste
continentali e insulari dello Stato a distanza non
superiore alle venti miglia.».
Note all'art. 288:
- Il testo degli artt. 32, 96 e 236 della legge 2
dicembre 1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con
allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI
della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il
29 luglio 1994), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, e' il
seguente:
«Art. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre
navi di Stato in servizio non commerciale). - Con le
eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli
30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione
pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre
navi di Stato in servizio non commerciale.».
«Art. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente
per servizi governativi non commerciali). - Le navi di
proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo
impiegate esclusivamente per servizi governativi non
commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita'
dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato
di bandiera.».
«Art. 236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della
presente Convenzione in materia di protezione e
preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle
navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o
aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e
impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini
governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve
adottare misure opportune, che non compromettano le
attivita' o le capacita' operative di tali navi o
aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in
maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole,
con la presente Convenzione.».
Note all'art. 289:
- Il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 535 (Foggia
ed uso dell'emblema dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1948, n. 122.
Note all'art. 327:
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978
n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la
repressione di gravi reati), convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1978, n. 80, e' il
seguente:
«Art. 12. - Chiunque cede la proprieta' o il godimento
o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore
a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei
commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n. 706.».
- Il testo del comma 344 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, e' il
seguente:
«344. Il modello per la comunicazione di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, e'
reso disponibile gratuitamente, in modalita' telematica,
dalla predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata,
anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia delle
entrate, con la compilazione in formato elettronico del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita'
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la
medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia
delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni
per la loro successiva trasmissione telematica al predetto
Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti
di cessione di cui al predetto articolo 12 del
decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della
comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di
approvazione del modello per la comunicazione previsto dal
presente comma.».
Note all'art. 335:
- Il testo degli artt. 13, 19, 20 e 21 della legge 27
luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
1978, n. 211, e' il seguente:
«Art. 13 (Superficie convenzionale). - La superficie
convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse
singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina
in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi,
terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di
pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del
conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a
verde nella misura corrispondente alla quota millesimale
dell'unita' immobiliare.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani
con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si
misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo
della superficie convenzionale fino ad un massimo non
eccedente la superficie di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i
seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie
superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa
fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri
quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del
quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di
conservazione e manutenzione e' scadente ai sensi
dell'articolo 21.».
«Art. 19 (Livello di piano). - In relazione al livello
di piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in
immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano
seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e
all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori
di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti
previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono
rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.».
«Art. 20 (Vetusta'). - In relazione alla vetusta' si
applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente
dal sesto anno successivo a quello di costruzione
dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si e' proceduto a lavori di integrale
ristrutturazione o di completo restauro dell'unita'
immobiliare, anno di costruzione e' quello della
ultimazione di tali lavori comunque accertato.».
«Art. 21 (Stato di conservazione e manutenzione). - In
relazione allo stato di conservazione e manutenzione
dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato e' normale;
b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
c) 0,60 se lo stato e' scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e
manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri
dell'unita' immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonche' dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora
siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui
sopra, dei quali due devono essere propri dell'unita'
immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora
siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi
di cui sopra, dei quali tre devono essere propri
dell'unita' immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni
caso se l'unita' immobiliare non dispone di impianto
elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella
cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi
igienici privati o se essi sono comuni a piu' unita'
immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da
emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, indichera' analiticamente gli elementi di
valutazione fissati nei commi precedenti.».
Note all'art. 346:
- Il testo del secondo comma dell'art. 823 e del
secondo comma dell'art. 828 del codice civile, e' il
seguente:
«Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.».
«I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile
non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non
nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».
Note all'art. 360:
- Il regio decreto-legge 26 ottobre 1933 ,n. 1937
(Approvazione del regolamento per la gestione dei mobili e
degli arredi di proprieta' dello Stato adibiti ad uso degli
alloggi dei prefetti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 gennaio 1934, n. 25.
Note all'art. 374:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo
1978 n. 59, si vedano le note all'articolo 327.
- Per il testo del comma 344 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004 n. 311, si vedano le note all'articolo 327.
Note all'art. 385:
- Per il testo del comma secondo dell'art. 823 del
codice civile, si vedano le note all'articolo 346.
- Il testo dell'art. 1609 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione,
che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite
dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti
da vetusta' o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono
determinate dagli usi locali.».
Note all'art. 398:
- Per il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si
vedano le note all'articolo 22.
Note all'art. 401:
- Il testo degli artt. 143 e 153 del citato d. lgs. n.
163 del 2006 e' il seguente:
«Art. 143 (Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici). - 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di
regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilita', o
allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma
di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6,
7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico - finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico
- finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino piu' favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico - finanziaria
della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.».
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale e
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di
fattibilita', mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
144, specifica: a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha
la possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di
cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto e che in
tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b)
che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore
di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo
38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da una banca nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione; il
regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli
elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice: a) prende in
esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati
nel bando; b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta; c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97. In tale fase e' onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso
aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario; d) quando il progetto non necessita di
modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula
della concessione; e) qualora il promotore non accetti di
modificare il progetto, ha facolta' di richiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue: a) pubblicare un bando precisando che la
procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore
prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di
essere preferito al migliore offerente individuato con le
modalita' di cui alle successive lettere del presente
comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; b)
provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c); c) bandire una nuova
procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto
preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della
offerta economicamente piu' vantaggiosa; d) ove non siano
state presentate offerte valutate economicamente piu'
vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto
e' aggiudicato a quest'ultimo; e) ove siano state
presentate una o piu' offerte valutate economicamente piu'
vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara,
quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare
la propria proposta a quella del migliore offerente,
aggiudicandosi il contratto. In questo caso
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore
offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al
comma 9, terzo periodo; f) ove il promotore non adegui nel
termine indicato alla precedente lettera e) la propria
proposta a quella del miglior offerente individuato in
gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del contratto e
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti
soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente,
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse, procedendo poi in via alternativa a: a) se il
progetto preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2,
indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il
progetto preliminare e la proposta; b) se il progetto
preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione
del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire
una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo
stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il
promotore; c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di
studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non
presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a
valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli
studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse;
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita', si
applicano le disposizioni del presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19
anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e
90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita'
rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilita',
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.».
- Il testo dell'art. 120 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 2005 n. 170 (Regolamento
concernente disciplina delle attivita' del Genio militare,
a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio
1994, n. 109), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201, e' il
seguente:
«Art.120 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto
all'acquisizione di beni immobili, concessione di
costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore).
- 1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori e'
costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in
favore dell'appaltatore delle proprieta' di beni immobili,
il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che
l'offerente dovra' versare per l'acquisizione del bene,
nonche' il prezzo massimo posto a base di gara per
l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad
oggetto alternativa
(continuazione)



richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio
2005, n. 112.
Note all'art. 1028:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e'
il seguente:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
vedano le note all'art. 1027.
Note all'art. 1029:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990 e'
il seguente:
«Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.».
Note all'art. 1031:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del
1990 e' il seguente:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. (omissis).
- 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.».
Note all'art. 1033:
- Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo n. 82
del 2005, e' il seguente:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo
38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identita'
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo
restando il disposto dell'articolo 64, comma 3;
c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento; resta salva la facolta' della
pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e'
necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e'
piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le
modalita' di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».».
- Il testo degli articoli 7 e 18 della legge n. 241 del
1990 e' il seguente:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27].
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare.».
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990,
si vedano le note all'art. 1028.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio
2003, n. 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
aprile 2005, n. 97, e' il seguente:
«Art. 3 (Trasmissione del documento informatico). - 1.
Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:
«1. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».».
- Il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2001, n. 42, e' il seguente:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
Note all'art. 1034:
- Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241
del 1990 e' il seguente:
«Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e'
in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
«Art. 17 (Valutazioni tecniche). - 1. Ove per
disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 16.».
Nota agli articoli 1035 e 1036:

- Per il testo degli articoli 16 e 17 della legge n.
241 del 1990, si vedano le note all'art. 1034.
Note all'art. 1048:
- Il testo del comma 4 dell'art. 24, della legge n. 241
del 1990 e' il seguente:
«4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 184 del 2006 e' il seguente:
«Art. 9 (Non accoglimento della richiesta). - 1. Il
rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati, a cura del
responsabile del procedimento di accesso, con riferimento
specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle
categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle
circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere
accolta cosi' come proposta.
2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia
sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli
interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o
per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in
relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere
il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne
indica la durata.».
- Il testo dell'art. 346, par. 1-B, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' il seguente:
«Art. 346 - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano
alle norme seguenti:
a) Omissis;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Omissis».
Note all'art. 1049:
- Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge n.
241 del 1990 si vedano le note all'art. 1048.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 184 del 2006 si vedano le note all'art.
1048.
- Il testo degli articoli 141, comma 1, lettera a),
142, 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (28 settembre 2000, n. 227), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n.
227, e' il seguente:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;».
«Art. 142 (Rimozione e sospensione di amministratori
locali). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno il
sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei
consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano
atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di
grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle
province inerenti alla programmazione ed organizzazione del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici
obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina
delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della
promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti,
della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati
dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di
Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna
all'ente interessato un congruo termine perentorio per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere
gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli
articoli 58 e 59.».
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un'alterazione del procedimento di formazione
della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141.».
«Art. 146 (Norma finale). - 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri
enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai
consorzi di comuni e province, agli organi comunque
denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere,
alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai
consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i
relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione
straordinaria dei singoli comuni.».
Note all'art. 1050:
- Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge n.
241 del 1990 si vedano le note all'art. 1048.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 184 del 2006 si vedano le note all'art.
1048.
Note all'art. 1053:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si
vedano le note all'articolo 684.
Note all'art. 1054:
- Per il testo dell'articolo 112 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note
all'articolo 684. Il testo degli articoli 65, 66, 67, 68,
69, 71, 85 e 98 del citato d. lgs. n. 196 del 2003 e' il
seguente:
«Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita'
di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di
altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di
organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la
verifica della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita',
incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o
di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di
proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo
alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o
associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e'
consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e
di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di
controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le
finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
assicurare il rispetto del principio di pubblicita'
dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
«Art. 66 (Materia tributaria e doganale). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e
per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita'
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, nonche' al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla
gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.».
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita'
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4..».
«Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di
formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore
di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o
riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al
rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei
soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza
delle attivita' indicate nel presente articolo, in
conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di
controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.».
«Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). -
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.».
«Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di
procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione
di un errore giudiziario o in caso di violazione del
termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della liberta' personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento e' consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalita' o in un altro diritto o
liberta' fondamentale e inviolabile.».
«Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale). -
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettivita', per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e'
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
di volta in volta trattati.».
«Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale
(Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.».
Note all'art. 1055:
- Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
- Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196
del 2003 e' il seguente:
«Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). -
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso
espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento
o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli
articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni.».
Note all'art. 1056:
- Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Note all'art. 1057:
- Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
- Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1055.
Note all'art. 1058:
- Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n.
39.
- Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1055.
Note all'art. 1059:
- Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Note all'art. 1060:
- Per il testo degli articoli 85 e 112 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art.
1054.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 1965, n. 257.
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n.
101.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
(Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2000, n. 203.
- La legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del
settore termale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 8 novembre 2000, n. 261.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (Proroga
della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze
di polizia italiane in Albania), e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2001, n. 50.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261.
- Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n.
196 del 2003 si vedano le note all'art. 1055.
Note all'art. 1061:
- Per il testo degli articoli 85, 98 e 112 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art.
1054.
- Per il decreto-legge 29 dicembre 200, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27 si vedano le note all'art. 1060.
- Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (Proroga della
partecipazione italiana a operazioni internazionali), e'
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2004, n. 68, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 18 marzo
2004, n. 65.
Note all'art. 1062:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri),
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale d
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico