Gazzetta n. 140 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2010
Assegnazione provvisoria delle quote del tonno rosso per la campagna di pesca 2010.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, legge n. 96 del 15 aprile;
Visto il regolamento (CE) n. 23/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, legge n. 21 del 26 gennaio 2010, con il quale e' stato stabilito il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2010, il massimale di 1.937,50 tonnellate;
Visto il regolamento (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2454/1993 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003, che istituisce nella comunita' un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;
Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001, concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, recante «Delega al Sottosegretario di Stato, on.le Antonio Buonfiglio»;
Considerato che l'assemblea ordinaria dell'ICCAT ha varato nel novembre 2009, nuove raccomandazioni per la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell'Altantico e nel Mar Mediterraneo, con l'ulteriore riduzione del contingente di cattura e nuovi obblighi per le parti contraenti in materia di diminuzione delle capacita' di pesca;
Considerato che la riduzione delle possibilita' di pesca decisa dall'ICCAT rispetto ai livelli del 2009, e' tale da non garantire alle imbarcazioni che utilizzano le reti a circuizione una prospettiva di adeguata redditivita';
Preso atto che le ultime raccomandazioni dell'ICCAT non sono state ancora recepite nell'ordinamento comunitario;
Considerato che l'art. 4, paragrafo 5, del gia' citato regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, consente agli Stati membri di modificare il piano di pesca annuale inviato dalla Commissione europea all'ICCAT entro il 1º marzo di ogni anno;
Considerato che, dal 13 al 25 marzo 2010, si svolgera' la Conferenza delle parti aderenti alla Convezione sul commercio internazionale delle specie protette;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 1 febbraio 2010, ha espresso all'unanimita' parere favorevole;

Decreta:

1. La quota complessiva assegnata dall'Unione europea all'Italia per la campagna di pesca 2010, e' provvisoriamente, ripartita in tonnellate come segue:
Palangaro (LL), 142,06;
Tonnara Fissa (TRAP), 89,03;
Pesca sportiva (SPOR), 33, 87.
2. La ripartizione definitiva delle quote di cui al precedente comma 1, sara' effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, anche in relazione alle decisioni che saranno assunte in sede internazionale.
3. Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, art. 4, terzo paragrafo, lettera b), le quote individuali assegnate, in via provvisoria, per la campagna di pesca 2010, sono riportate nell'allegato A del presente decreto per ciascuna unita' identificata con il numero UE.
4. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle unita' autorizzate alla cattura del tonno rosso e' subordinato al pieno rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria ed a livello nazionale.
Il presente decreto e' inviato alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Buonfiglio
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 64
Allegato A

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2010

SISTEMA PALANGARO


Parte di provvedimento in formato grafico