Gazzetta n. 141 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 maggio 2010
Modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2006, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Terradeiforti interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e' modificata in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», approvato con decreto ministeriale 7 novembre 2006, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo


Parte di provvedimento in formato grafico