Gazzetta n. 142 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 9 giugno 2010
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2805).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;
Ritenuta la necessita' di prorogare al 1° novembre 2010 il termine di entrata in vigore degli articoli 8, comma 2, lettere a), b) e c) e 10, commi 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti necessari all'attuazione dei correlati adempimenti;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'art. 24 del Regolamento ISVAP
n. 34 del 19 marzo 2010

1. L'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e' modificato come segue: «1. Secondo i termini di cui all'art. 25 e' abrogata la circolare ISVAP n. 393 del 17 gennaio 2000.».
Art. 2
Modifiche all'art. 25 del Regolamento ISVAP
n. 34 del 19 marzo 2010

1. L'art. 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e' modificato come segue «1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010, ad eccezione degli articoli 8, comma 2, lettere a), b) e c) e 10, commi 2, 3 e 4 che entrano in vigore il 1° novembre 2010.».
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2010

Il presidente: Giannini