Gazzetta n. 142 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2010
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3881).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010 e 3877 del 12 maggio 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
Vista la nota della Gran Sasso Acqua S.p.A. del 9 febbraio 2010, nonche' la nota del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, del 20 maggio 2010;
Viste le note del vice commissario delegato - sindaco del comune dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2010;
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e del 4 maggio 2010;
Viste le note dell'Ufficio legislativo - economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010;
Viste le note del vice commissario, sindaco del comune dell'Aquila, del 14 e del 21 maggio 2010;
Vista la nota della struttura per la gestione dell'emergenza del commissario delegato per la ricostruzione del 21 maggio 2010;
Ritenuto che permane la necessita' di assicurare gli interventi di soccorso e le attivita' necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze Armate che tenga conto dell'attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso;
Ritenuto che la gestione della ricostruzione pesante, anche nei centri storici, comporta la necessita' per le amministrazioni locali competenti di continuare ad avvalersi dell'implementazione del personale gia' autorizzata nella fase della prima emergenza;
Visti il contratto n. 797, di rep. del 18 agosto 2009 e gli atti aggiuntivi n. 967 di rep. del 9 aprile 2010 e 970 di rep. del 16 aprile 2010;
Preso atto dell'intervenuta risoluzione del citato contratto e dei relativi atti aggiuntivi, per grave inadempimento tra la stazione appaltante e la societa' affidataria COSBAU S.p.A. avvenuta in data 21 maggio 2010 con nota DPC/ABI/40295;
Rilevato che detta risoluzione contrattuale si e' resa necessaria in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la societa' affidataria, in grave violazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 118, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non provvedeva agli adempimenti ivi previsti, ed in particolare non trasmetteva alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori, e cottimisti, non avendo proceduto ai relativi pagamenti, ne' dava seguito alle sollecitazioni provenienti dall'Amministrazione, tanto da costringere quest'ultima prima alla sospensione dei pagamenti a favore del soggetto affidatario e, permanendo il comportamento omissivo, alla conseguente risoluzione del contratto;
Considerato che il comportamento inadempiente della COSBAU rivestiva un particolare carattere di gravita' in quanto lo stesso comportava insostenibili ripercussioni di carattere economico a carico dei soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti incaricati della realizzazione delle opere necessarie a fronteggiare la gravissima situazione emergenziale in atto nella regione Abruzzo a seguito del violento sisma, nonche' tutti responsabili della costruzione di unita' abitative necessarie a dare ospitalita' alla popolazione sfollata;
Rilevata la negativa incidenza sulla fisiologica prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e societa' affidataria, inconfutabilmente riconosciuta in fattispecie del tutto analoga dall'Autorita' sui lavori pubblici con determinazione del 28 aprile 2004, n. 7, nell'ambito della quale l'inosservanza, da parte del soggetto affidatario, degli obblighi di cui sopra, rientranti a tutti gli effetti tra le obbligazioni che l'impresa assume con la sottoscrizione del contratto, in caso di ascrivibilita' ad un effettivo mancato pagamento nei confronti dei creditori dell'appaltatore, configura un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale;
Rilevato, altresi', che l'Amministrazione e' istituzionalmente interessata, sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, all'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto, anche ai fini del completamento delle operazioni di collaudo in corso, e dunque anche di quelle che importino, da parte dell'appaltatore, prestazioni nei confronti di soggetti terzi;
Considerato, pertanto, che nel caso di specie ricorrono i sopra richiamati interessi generali, tanto piu' ove si abbia riguardo alla circostanza per cui a fronte della ultimazione dei lavori dedotti in contratto grazie all'attivita' prestata dai subappaltatori, fornitori e cottimisti, le prestazioni di questi ultimi sono tuttora prive del dovuto riconoscimento in termini di soddisfazione del credito maturato;
Ritenuto, quindi, che, stante la necessita' da parte della P.A. di continuare ad avvalersi dell'opera dei suddetti operatori economici per la prosecuzione delle opere di ricostruzione della citta' devastata dall'evento sismico nonche' per gli altrettanto necessari interventi di carattere manutentivo delle opere gia' realizzate, si rende necessario ed urgente corrispondere a detti operatori quanto spettante onde evitarne, tra l'altro, una sicura sofferenza finanziaria idonea a degenerare e a tradursi in una definitiva incapacita' nella prosecuzione delle attivita' imprenditoriali;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti ed il contratto di finanziamento ha durata ventennale. Per la riparazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 3.».
2. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e il contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2.».
3. La modalita' del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti puo' essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.
Art. 2

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2010 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 e dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 127 unita'.
2. Nel costo degli interventi di cui al presente articolo, stimato in euro 1.844.014, sono comprese le spese per il funzionamento dei mezzi, l'utilizzo dei materiali impiegati e le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 3

1. In relazione agli interventi effettuati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, finalizzati a garantire l'adeguato livello di funzionalita' delle infrastrutture del servizio idrico integrato gravemente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato a rimborsare alla medesima Societa' la somma di euro 926.391,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Al fine di assicurare, nei comuni compresi nell'ATO n. 1 Aquilano, il corrispettivo dei maggiori costi, derivanti dalla situazione emergenziale, del servizio idrico integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, pari a euro 5.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto-legge n. 39 del 2009.
Art. 4

1. Al fine di assicurare la continuita' della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, Il Sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a stipulare otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino alla scadenza dell'emergenza, ad integrazione del contingente messo a disposizione ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sulla base di una scelta di carattere fiduciario anche attingendo alle graduatorie delle procedure selettive bandite dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, in deroga agli articoli 7, 13 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007.
2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, stimati in euro 260.000 annue, si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 5

1. Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilita' E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonche', ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprieta' delle diverse unita' immobiliari facenti parte dell'edificio. Tale contributo non puo' superare quello previsto al comma 4.
2. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 e' valutato sulla base di costi unitari forfetari che, nel caso in cui tutte le unita' immobiliari contenute nell'edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m² nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m² nei casi di danni strutturali piu' gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle delle parti comuni.
3. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, e' relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, cosi' come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale piu' la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unita' immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e' riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non puo' essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.
5. Per l'attuazione del comma 4 la perizia deve in particolare indicare:
1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato;
2) i casi di crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume degli edifici in muratura;
3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommita' dei pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1,5% dell'altezza d'interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;
4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo - eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive - risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti. Il Comune effettua controlli a campione, anche mediante l'esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del calcestruzzo delle strutture per le quali verra' richiesta l'applicazione del presente comma.
6. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'effettuazione della sostituzione edilizia.
7. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 e' determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo.
8. Il Comune, al fine di garantire una migliore organizzazione del tessuto urbano ricompreso negli ambiti soggetti ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' procedere, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, all'acquisto di immobili distrutti o gravemente danneggiati e delle relative pertinenze, inseriti nei piani di ricostruzione medesimi.
Art. 6

1. Per consentire il proseguimento delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto dall'art. 5, commi 2 e 2-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 500.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 7

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi alla emergenza, alla assistenza alla popolazione e alla applicazione delle ordinanze di protezione civile relative ai lavori di riparazione e ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, e' prorogato sino al 31 dicembre 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 1.510.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 8

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita' di emergenza e di ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, e' prorogato sino al 31 dicembre 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 400.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 3, comma 1, lettere e) ed e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo contributo non e' richiesto che il titolare del diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell'intervento sia residente nella regione Abruzzo.
Art. 10

1. Al fine di assicurare, nei comuni di cui ai decreti del n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, pari a euro 11.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 11

1. Stante il contesto emergenziale in atto conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009 e ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, tenuto conto altresi' sia della intervenuta risoluzione per colpa dell'appaltatore del contratto con la COSBAU S.p.A., che della necessita' di assicurare il mantenimento delle condizioni di possibile avvalimento delle prestazioni, anche conseguendo le garanzie degli operatori gia' impegnati nelle attivita' di fornitura e posa in opera funzionali all'azione di ricostruzione del territorio, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a sottoscrivere con gli stessi operatori apposita convenzione con cui i medesimi si impegnano a fornire al Dipartimento stesso ogni piu' ampia garanzia in ordine alle opere realizzate. Il Dipartimento e' altresi' autorizzato a provvedere alle attivita' solutorie a credito degli operatori medesimi, nei limiti di quanto dovuto dal Dipartimento alla COSBAU S.p.A., in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, in termini di ripartizione proporzionale e nella ricorrenza delle occorrenti certificazioni e dei presupposti di legge.
2. Ai fini del pagamento diretto gli operatori trasmettono al Dipartimento i contratti registrati, in originale ovvero in copia autenticata, stipulati con la COSBAU S.p.A. gia' affidataria delle opere di cui al risolto contratto, nonche' i relativi idonei documenti contabili contenenti la specifica delle attivita' eseguite, con espressa manleva in favore del Dipartimento, anche rispetto ad eventuali cessioni, anche parziali, dei crediti medesimi a terzi.
3. Le attivita' solutorie di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate al rilascio da parte degli operatori di apposita garanzia, con idonea copertura fideiussoria, approvata dal Dipartimento della protezione civile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonche' alla produzione di atto notorio in cui e' attestata la inesistenza di cessioni di credito anche parziali a terzi. La polizza dovra' essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 12

1. In ragione della mancata attuazione dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, lo stesso articolo e' soppresso.
Art. 13

1. All'art. 6, comma 8-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2010

Il Presidente: Berlusconi