Gazzetta n. 144 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 maggio 2010
Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2010 con il quale sono state determinate le scorte di prodotti petroliferi per l'anno 2010;
Considerato che l'Agenzia internazionale per l'energia ha modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie importazioni nette;
Ritenuto necessario procedere al nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia

Decreta:

Art. 1
Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010

1. La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia per l'anno in corso ammonta a 126.5141 tonnellate complessive cosi' ripartite:
categoria I: 283.010 tonnellate;
categoria II: 888.828 tonnellate;
categoria III: 93.303 tonnellate.
Art. 2
Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2009:
categoria I: 11,67%;
categoria II: 11,67%;
categoria III: 11,67%.
2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunichera' la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
Art. 3
Ulteriori disposizioni

1. Le scorte di cui all'art. 1, insieme a quelle fissate secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006 con il decreto 4 maggio 2010 sopra citato, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2010. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.
2. Rimangono valide tutte le clausole e condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2010.
3. Contro il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
4. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 26 maggio 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi