Gazzetta n. 146 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna». |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Etna»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 12 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007, con il quale l'organismo «Agroqualita' SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 12 giugno 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che la societa' cooperativa agricola produttori olivicoli, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Etna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 giugno 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' SpA» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' SpA» con decreto 12 giugno 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. | Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2010
Il direttore generale: La Torre |
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