Gazzetta n. 146 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008
ORDINANZA
O.P.C.M. 3711/08 - O.P.C.M. 3734/09 - Impiego dei fondi recati dalle LL.RR. 1/09 e 3/09 per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nei bacini idrografici dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2008 e di novembre 2009. (Ordinanza n. 2).


IL COMMISSARIO DELEGATO
per l'emergenza alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 con il quale, a seguito della nota prot. 1048 del 29 ottobre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, e' stato prorogato al 31 ottobre 2010 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale, a seguito della nota prot. 1099 del 27 novembre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, e' stato prorogato al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune regioni del territorio nazionale, tra cui la Sardegna, nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale i Presidenti delle regioni sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;
Vista la nota prot. n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i Commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attivita'», sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali gia' interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro funzionalmente collegati;
Vista l'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009 con la quale il Commissario delegato:
ha approvato il programma di interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino delle opere di interesse pubblico per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2008, sulla base della proposta di programmazione formulata dalla giunta regionale con delibera: n. 46/24 del 13 ottobre 2009;
ha vincolato i fondi disponibili nel bilancio regionale alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto provenienti dalla legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009; dalla legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC/ < DDS/2008/0855 del 10 novembre 2008 e DEC/DDS/2008/0856;
ha individuato, per ciascun intervento quali soggetti attuatori, le amministrazioni comunali e l'Assessorato dei lavori pubblici della regione Sardegna per l'intervento nel comune di Capoterra;
Vista la nota prot. n. 516 del 5 marzo 2010, con la quale l'Assessore dei lavori pubblici della regione Sardegna, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dal rischio idrogeologico attraverso la realizzazione dei ripristini delle opere danneggiate, di cui all'ordinanza commissariale n. 20/2009, propone l'adozione dei seguenti provvedimenti:
nomina dei sindaci pro-tempore quali soggetti attuatori degli interventi al fine di accentrare le funzioni di direzione e coordinamento delle attivita' da porre in essere per il ripristino delle condizioni ordinarie;
deroga all'art. 6, comma 16 e 17 della legge regionale n. 5 del 26 luglio 2007, al fine dell'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione per l'intero importo programmato;
deroga al testo unico delle espropriazioni secondo quanto previsto nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008 e n. 3734/2009;
presentazione del cronoprogramma delle attivita' entro trenta giorni e del rendiconto finale delle spese entro 18 mesi, dalla data della presente ordinanza.
Ritenuto di dover accogliere le richieste di attivazione delle deroghe atte a consentire lo snellimento delle procedure inerenti i lavori urgenti ed indifferibili di cui ai precedenti punti, sempre nel rispetto delle norme comunitarie e comunque nel rispetto dei principi di concorrenzialita', trasparenza, buon andamento, economicita' ed efficienza della pubblica amministrazione, come gia' richiamato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ordina:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, in modifica a quanto disposto al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, i sindaci pro-tempore delle amministrazioni comunali individuate nella medesima ordinanza, sono nominati soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008 relativamente agli eventi di ottobre e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 relativamente agli eventi di novembre, per la realizzazione degli interventi ivi programmati.
Art. 2

L'Assessorato dei lavori pubblici, limitatamente ai comuni colpiti dall'evento alluvionale dell'ottobre 2008, provvedera' all'erogazione dei fondi a favore dei soggetti attuatori in un'unica soluzione per l'intero, importo programmato, in deroga all'art. 6, comma 16 e 17 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 5, come previsto dall'art. 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 de1 31 ottobre 2008.
I sindaci, in qualita' di soggetti attuatori, sono tenuti a presentare il crono programma delle attivita', di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, entro 30 giorni dalla presente ordinanza.
Il rendiconto finale delle spese dovra' essere reso all'Assessorato dei lavori pubblici, titolari dei pertinenti capitoli di bilancio regionale, e i relativi esiti comunicati al Commissario delegato entro 18 mesi dalla presente ordinanza.
Art. 3

Per le predette esigenze di snellimento delle procedure inerenti gli interventi di cui all'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, sono disposte le seguenti deroghe al Testo unico sulle espropriazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2061 e successive modificazioni:
1) in deroga all'art. 10, l'approvazione del progetto preliminare da parte del soggetto attuatore costituisce vincolo preordinato all'esproprio nel caso l'opera non sia prevista dallo strumento urbanistico;
2) in deroga all'art. 11, comma 1, i termini minimi di preavviso per l'invio dell'avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei beni - rispetto all'adozione dell'atto che dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - sono ridotti della meta' e stabiliti in dieci giorni;
3) in deroga all'art. 11, comma 2, i termini entro i quali gli interessati cui e' stato inviato l'avviso dei avvio del procedimento possono formulare osservazioni e' ridotto della meta' e stabilito in quindici giorni;
4) in deroga all'art. 16, comma 10, i termini entro i quali il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento a partire dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16, comma 4, sono ridotti della meta' e stabiliti in quindici giorni;
5) in deroga all'art. 20, comma 1, il promotore dell'espropriazione deve compilare l'elenco dei beni da espropriare nel termine ridotto di giorni dieci dall'efficacia del'atto che dichiara ala pubblica utilita';
6) in deroga all'art. 20, comma 5, il proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione dell'indennita' di espropriazione nel termine ridotto di dieci giorni dalla notificazione di cui all'art. 20, comma 4.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di, far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 maggio 2010

Il Commissario delegato: Cappellacci