Gazzetta n. 147 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2010) coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2010, n. 98 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in tema di immunita' di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza
dell'accertamento dell'immunita' della giurisdizione italiana degli
Stati esteri
1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero e' sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunita' dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia e' sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere sottoposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed e' rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 213 del codice di procedura civile
e' il seguente:
«Art. 13 (Richiesta d'informazioni alla pubblica
amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli articoli
210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla
pubblica amministrazione le informazioni scritte relative
ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e'
necessario acquisire al processo.».



Art. 2
Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)
1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, gia' prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.



Riferimenti normativi
- L'art. 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme
relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del
27 ottobre 2003 e' il seguente:
«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti).
- 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato
sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della
generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali
componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per
la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione
del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare,
che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla
data di scioglimento. L'autorita' consolare propone,
altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia
cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale,
oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
della circoscrizione, non e' in grado di garantire un
regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della
proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone
con decreto lo scioglimento del Comitato.».
- L'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207 (Proroga dei termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009, e' il
seguente:
«Art. 10 (Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e
conseguentemente del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'art. 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.».



Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.