IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 22 marzo 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 18 settembre 2008, dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede in P.O.B. 262 - Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Falcone, 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Makorn SC contenente la sostanza attiva nicosulfuron; Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008; Visto l'art. 2 del sopra citato decreto 29 aprile 2008 che prevede la presentazione di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la ulteriore documentazione richiesta dallo Stato membro relatore al fine di valutare la completezza del dossier sull'equivalenza della sostanza attiva nicosulfuron di fonte Makhteshim rispetto a quella di riferimento; Visto il parere favorevole dello Stato membro relatore in seguito all'esame della documentazione trasmessa dall'impresa Makhteshim Agan Manufacturers Ltd; Visto il successivo parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha completato la valutazione circa la completezza del dossier della sostanza attiva nicosulfuron di fonte Makhteshim equivalente a quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; Viste le note dell'ufficio in data 24 luglio 2007 e 30 aprile 2010 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in NICOGAN V.O.; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino 31 dicembre 2018 l'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede in P.O.B. 262 - Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Falcone, 13 - Bergamo, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NICOGAN V.O. con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,500-1-5. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Milano); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Agan Chemical Manufacturers LTD, in Ashdod - Israele. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13242. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2010
Il direttore generale: Borrello |