Gazzetta n. 150 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2010
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 dell'8 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;
Visti i decreti ministeriali del 16 maggio 2002 e del 15 settembre 2005 con i quali sono state apportate talune modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»;
Vista la domanda, presentata dal Consorzio vino Chianti classico, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico»;
Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla domanda di cui sopra;
Visti i parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:
Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996, e da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 settembre 2005, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni stabilite all'art. 4, comma 6 dell'annesso disciplinare di produzione, concernenti la densita' minima dei ceppi per ettaro, che entrano in vigore dal 1° agosto 2010.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2010

Il Capo Dipartimento: Nezzo
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico