Gazzetta n. 150 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64
Testo del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2010) coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchP dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi (( di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, )) di efficienza, corretta gestione, economicita', (( imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni, )) anche al fine di favorire l'intervento congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;
(( a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti; ))
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione (( di soggetti pubblici e privati )) finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) previsione (( del controllo e della vigilanza )) sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, (( in ordine alla quale e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;
c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu' ampia sinergia operativa possibile; ))

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, (( salvaguardando in ogni caso la specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualita' della produzione; ))

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
(( e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; ))
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. (( Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. )) Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza.
(( f-bis) individuazione delle modalita' con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;
1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i Sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, cosi' come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;
f) prevedere che sia mantenuta la capacita' di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo - lirica, balletto, musica sinfonica - come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.
2. Sugli schemi ))
di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro (( sessanta giorni )) dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di (( diciotto )) mesi dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi
- L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400,stabilisce che: «Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , reca
«Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato».
- La legge 11 novembre 2003, n. 310, reca la
Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli
e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni
in materia di pubblici spettacoli, fondazioni
lirico-sinfoniche e attivita' culturali.
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca la Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo.



Art. 2

Procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )) il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una (( delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche )) e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e' stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato, e' il seguente:
«Art. 22 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle
disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e
regolati contrattualmente.
2. Al personale artistico e tecnico della fondazione
non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18
aprile 1962, n. 230.
3. L'art. 2103 del codice civile si applica al
personale artistico, a condizione che esso superi la
verifica di idoneita' professionale, nei modi disciplinati
dalla contrattazione collettiva.
4. La retribuzione del personale e' determinata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato
alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico
degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque
rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali
svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.
5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del
presente decreto in fondazioni non costituisce di per se'
causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il
personale dipendente, che abbia rapporto a tempo
indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro
derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla
trasformazione.».



Art. 3

Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni
lirico-sinfoniche

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 (( del presente decreto )) e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, (( e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale )) sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal (( 1º gennaio 2012)). Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».
(( 3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. ))
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, (( decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita' di cui al presente articolo, (( eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, ))
alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonche' di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalita' artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. (( A decorrere dall'anno 2012 )) le assunzioni a tempo indeterminato, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' da assumere non potra' essere superiore a quello delle unita' cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilita' di bilancio della fondazione. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
(( 5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi' detti "aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato. ))
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto e' sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'((eta' superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini ». ))
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita' culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attivita' e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, puo' effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. ))



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni e'
il seguente:
«Art. 3-ter. (Disposizioni in materia di fondazioni
lirico-sinfoniche). - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche
operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui
all'articolo 3del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo
scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di
raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con
proprio decreto non avente natura regolamentare, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di
assicurare economie di gestione ed in particolare il
contenimento o la riduzione delle spese di allestimento,
dei costi delle scritture artistico-professionali, anche
mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e
spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi
titolo.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale
utilizzazione del personale dipendente in ragione delle
professionalita' e delle esigenze produttive delle
fondazioni, con particolare riferimento al personale
dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo
23del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che
svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni
lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle
materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non
esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto
collettivo e non possono derogare a quanto previsto in
materia di vincoli di bilancio.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo
contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti
dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto
con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo
contratto collettivo nazionale non possono essere applicati
e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e
improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non
formalmente qualificabili come contratti integrativi
aziendali ai sensi del comma 4.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale
a tempo determinato non puo' superare il 15 per cento
dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta'
di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti
delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio
verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la
parola: «pubblici» e' sostituita dalla seguente: «statali»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da:
«o musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite
dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono
individuati dallo statuto»;
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola:
«collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico,»;
d) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le
parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle
seguenti: «, un membro effettivo designato dall'autorita'
di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro
scelto»;
e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
anche su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio
di amministrazione della fondazione quando i conti
economici di due esercizi consecutivi chiudono con una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per
cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del
patrimonio di analoga gravita'».
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato.»
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
Si riporta il testo degli artt. 267, comma 1, 273, 274
e 508 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 267 (Cumulo di impieghi). - 1. Il divieto di
cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente
testo unico non si applica al personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei
limiti di quanto previsto nell'articolo 273.».
«Art. 273 (Contratti di collaborazione). - 1. I
conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare
contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa
autorizzazione del competente organo di amministrazione del
conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai
conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine
di apposite graduatorie compilate in base alle norme
relative al conferimento delle supplenze. I contratti
medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento
di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e
si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto
non venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi
obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto
di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve
essere pari all'entita' del trattamento economico
complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima
classe di stipendio con esclusione della tredicesima
mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di
attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le
modalita' di cui al precedente comma sulla base della
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente
dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti
contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita'
di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno
stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni
anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.».
«Art. 274 (Contratti di collaborazione per il personale
in servizio alla data del 13 luglio 1980). - 1. I docenti
dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio
1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita'
presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e
che, avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di
dipendenza organica per l'una o l'altra attivita', abbiano
optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli
enti lirici o istituzioni predette, perdendo
conseguentemente la qualita' di titolari nei conservatori
di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a
qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del
contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale
dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e
puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni
e comunque non oltre il compimento del 60° anno di eta'.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per
l'intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attivita' previste nel contratto
di collaborazione relativo al personale contemplato nel
presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari
all'entita' del trattamento economico complessivo in
godimento da parte dei singoli interessati all'atto
dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273.
Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso
e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti
inferiore allo stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del
13 luglio 1980, non si da' luogo alla riduzione dello
stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960e successive modificazioni, sino alla
scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti
usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i
compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e
comunque in misura non superiore all'importo della pensione
in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal
riordinamento dei trattamenti pensionistici.«.
«Art.508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente
non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto (452).
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o
del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal
quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto
di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile
con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia
all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione
di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai
sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'
esercitare attivita' commerciale, industriale e
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei
casi si societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel
comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli
studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio (453).
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.»
- La legge 23 dicembre 1992, n.498 (recante Interventi
urgenti in materia di finanza pubblica) all'articolo 9,
commi 1 e 2, prevede che:
«Art. 9. - 1. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del personale amministrativo, artistico e
tecnico degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate e' incompatibile con qualsiasi
altro lavoro dipendente pubblico o privato.
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di
incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la
trasformazione del rapporto in contratto a tempo
determinato di durata biennale.».
- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e' il seguente:
«Art. 23 (Corpi artistici). - 1. Il personale
dipendente della fondazione puo' svolgere attivita' di
lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e
professionale, con l'autorizzazione del consiglio di
amministrazione delle fondazioni, e sempre che cio' non
pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.
2. I corpi artistici possono costituirsi in forma
organizzativa autonoma, se cio' non pregiudica il regolare
svolgimento dell'attivita' della fondazione, previa
autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in
presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la
fondazione da parte di tutti i componenti del corpo
artistico e all'indicazione di tale appartenenza in
occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato
partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non
sia concordata in vista di una consensuale cessazione del
rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente,
con particolare riferimento alla utilizzazione del
personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo
e programmato dell'attivita';
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici,
previamente concordati, in termini di cessione totale o
parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di
partecipazione ai proventi dell'attivita', anche in
considerazione della utilizzazione del nome della
fondazione.
3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei
corpi artistici organizzati si applica la disciplina
prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65,
comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
reca «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.
30».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977
n. 426 e' il seguente:
«Art. 3. La gestione finanziaria degli enti e delle
istituzioni di cui all'artitolo 1, primo comma, dovra'
essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.
Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo,
artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di
legge, che comportino aumenti del contingente numerico del
personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti
enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 (7).
Salvo le scritture di personale artistico e tecnico e'
altresi' vietata la stipulazione di contratti per
prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente
eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al
precedente comma. I contratti numericamente eccedenti
quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono
essere rinnovati alla loro scadenza.
Sono altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro
che, in base a disposizioni legislative o contrattuali,
comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine
in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui
al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la
responsabilita' personale di chi le ha disposte.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
reca: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»
- Il testo dell'articolo 4 , comma 13, del Decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.182, recante Attuazione della
delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera
a), della L. 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS, e' il seguente:
«Art. 4 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 , gia' iscritti alla data del 31
dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata
in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al
raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato
al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C
per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicembre
1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed
attrazioni, presentatori e disc-jockey;
b) attori generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
c) direttori d'orchestra e sostituti;
d) figuranti e indossatori.
3. Per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla
data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie
degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali,
coristi, concertisti, cantanti di musica leggera,
continuano a trovare applicazione i limiti di eta'
stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile
e' fissata per uomini e donne al compimento del
quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego,
per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema
contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo
indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'eta'
pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione,
rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale
opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza
da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre
mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione,
fermo restando il limite massimo di pensionamento di
vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni
cinquantadue per gli uomini.
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i
lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla
pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla
data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino
versati in loro favore un numero di contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica
di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i
lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420 , fermi restando i requisiti per il pensionamento
di anzianita' previsti dall'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'importo
del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del
requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le
percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo
11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i
requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli
6e 9del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni,
devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni
lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo
6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno due terzi
riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel
settore dello spettacolo» dell'articolo 9, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420, sono abrogati.
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici
aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per la quota di pensione relativa
alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre
1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e'
applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera
pensionabile corrispondente al limite massimo della
retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
suddetto limite sono computate secondo le aliquote di
rendimento previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7,
l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
10. L'aliquota di computo per il calcolo delle
prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento.
La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai
criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata
legge n. 335 del 1995 .
11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano
altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota
di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b),
della citata legge n. 335 del 1995.
12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si
applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge
n. 335 del 1995.
13. (abrogato)
14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi
datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta'
pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di
un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari,
rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.».


- La legge 23 dicembre 2009, n.191 reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)».
- La legge 31 dicembre 2009, n.196 reca la «Legge di
contabilita' e finanza pubblica.».
- La legge 11 novembre 2003, n. 310, reca la Costituzione
della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di
Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e
attivita' culturali.



Art. 4
Disposizioni in materia di attivita' culturali

1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
Art. 5
Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche

(( (Soppresso). ))
Art. 6

Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche e le opere audiovisive

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Societa' italiana degli autori ed editori (SlAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SlAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione delle opere, (( le tariffe relative alla tenuta del registro nonche' la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.»; ))
b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».
2. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente, (( di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458.

2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 e' inserito il seguente: ))

«446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attivita' culturali Artt. 12, 13, 14.»
3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi
L'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
recante la «Riforma della disciplina in materia di
attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137, abrogato dalla presente legge,
recava: «Pubblico registro per la cinematografia».
- Il testo degli articoli 12, 13 e 14 del regio
decreto-legge16 giugno giugno 1938, n. 1061 e' il seguente:
«Art. 12. - Per i film nazionali di lunghezza non
inferiore ai 1500 metri, la denuncia di cui all'art. 10 del
regio decreto-legge 5 ottobre 1933-xi, n. 1414, deve essere
prodotta in copia alla societa' italiana degli autori ed
editori.
La societa' italiana degli autori ed editori, sulla
base delle denuncie istituira', presso la direzione
generale in Roma, un registro nel quale verra' iscritto per
ogni film denunciato:
Il nome del produttore o se trattasi di societa', la
ragione sociale e il nome del rappresentante, ed
eventualmente quello del loro procuratore;
Il domicilio del produttore o la sede della societa' od
eventualmente del procuratore;
L'ammontare del capitale sociale se trattasi di
societa';
Il titolo anche provvisorio del film da produrre;
Gli stabilimenti dove sara' eseguita la produzione.
Nel registro sono per ogni film annotati:
a) Il visto dell'ispettorato corporativo di cui al
secondo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 5
ottobre 1933-xi, n. 1414;
b) Gli atti di vendita del film;
c) Gli atti di cessione o di costituzione in pegno
dei proventi del film e dei premi di cui ai precedenti
articoli 1, 2, 4 e 5 che siano stati notificati alla
societa' italiana degli autori ed editori;
d) L'estinzione totale o parziale delle obbligazioni
derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere.
Il registro e' pubblico e la societa' italiana degli
autori ed editori e' tenuta a rilasciare copia autentica
delle singole registrazioni a qualunque interessato.
Art. 13. - La notifica degli atti di vendita del film,
degli atti di cessione e di costituzione in pegno,
contemplati dal presente decreto, nonche' degli atti di
estinzione e' fatta dalla parte interessata alla societa'
italiana degli autori ed editori presso la sua sede di
Roma, a norma della legge comune.
A cura della societa' medesima gli atti vengono
immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel
registro di cui all'art. 12.
Il pagamento dei premi e' fatto al produttore inscritto
nel registro di cui all'art. 12 se non risultino annotati
nel registro stesso atti di vendita del film, atti di
cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente
articolo.
Altrimenti il pagamento e' fatto a coloro che risultino
concessionari o creditori pignoratizi, distintamente per i
premi di cui agli articoli 1, 2 e 5 secondo la priorita' di
notifica alla societa' italiana degli autori ed editori ed
al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi
sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III,
del codice civile.
Art. 14. - Gli atti di vendita del film, gli atti di
cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei
premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, gli atti di
estinzione della cessione e del pegno sono soggetti
all'imposta fissa di registro di l. 20.
Alla societa' italiana degli autori ed editori spetta,
per la iscrizione, un diritto fisso di L. 500 e per le
annotazioni previste dall'art. 13, nonche' per il rilascio
delle copie dei certificati, un diritto a carico del
richiedente di L. 50.».



Art. 7

Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali (( e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, )) il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. (( Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. )) Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, (( e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. )) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAlE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAlE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale di lMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.
(( 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera. ))



Riferimenti normativi
- Gli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80,
84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, recante
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio, recitano:
«Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di
fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere
audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i
produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.
Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del
prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che
per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo
di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a
quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da
un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici,
supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate
alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di
registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di
videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente
comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e'
commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione
del servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel
rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo
conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo
190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche'
della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento
triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e'
responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.».
«Art. 71-octies. - 1. Il compenso di cui all'articolo
71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio
e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto
delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro
aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di
fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per
cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1
agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli
apparecchi e i supporti di registrazione video e'
corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli
autori, per il restante settanta per cento in parti uguali
tra i produttori originari di opere audiovisive, i
produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori e' destinata per il cinquanta per cento alle
attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93.».
«Art. 73. - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno
diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro
dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi
stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti
o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le
norme del regolamento.
3. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai
fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale
fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio'
autorizzati dallo Stato.».
«Art. 73-bis. - 1. Gli artisti interpreti o esecutori e
il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un
equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.
73 e' effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e'
determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del
regolamento.».
«Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed
artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i
ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione
via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
che le stesse siano rese in funzione di una loro
radiodiffusione o siano gia' oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a
scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e'
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di' cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni
delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si
esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel
caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per
il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto
contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso e'
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico,
ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.».
«Art. 82. - Agli effetti dell'applicazione delle
disposizioni che precedono, si comprendono nella
denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista esecutore
comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che
la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per
se' stante o non di semplice accompagnamento.».
«Art. 84. - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si
presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano
ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, distribuzione, nonche' il diritto di
autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del
contratto per la produzione di un'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di
notevole importanza artistica, anche se di artista
comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo
compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e
nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti
interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2,
spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e'
rinunciabile e, in difetto di e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, e'
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.».
«Art. 180-bis. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare
la ritrasmissione via cavo e' esercitato dai titolari dei
diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi
esclusivamente attraverso la Societa' italiana degli autori
ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la
Societa' italiana degli autori ed editori agisce sulla base
di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con
altre societa' di gestione collettiva appositamente
costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attivita', gli altri diritti connessi.
2. Dette societa' operano anche nei confronti dei
titolari non associati della stessa categoria di diritti
con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri
associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri
diritti entro il termine di tre anni dalla data della
ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro
elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati
dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti
delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri
sia che si tratti di titolarita' acquisita.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante Norme a
favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro, agli articoli 5
e 7, recita:
«Art. 5. (Diritti degli artisti interpreti o
esecutori). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252
del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti
interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1;
73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai
produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la
documentazione necessaria alla identificazione degli aventi
diritto.
2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al
comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o
esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso
tra le associazioni di categoria dei produttori di
fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o
esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di
riscossione ed erogazione dei compensi.
3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE
comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da
essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi'
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
dei nominativi degli aventi diritto.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi
causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad
essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto
delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente
articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono
devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.».
«Art. 7 (Compensi non distribuibili). - 1. I compensi
di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non
sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle
di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche'
la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e
integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca
nonche' per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o
esecutori.».



(( Art. 7-bis

Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150°
anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia

1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unita' Tecnica di Missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unita' d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attivita' previste nel comma 2. ))
Art. 8
Abrogazioni

(( 1. (soppresso). ))
2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.
3. Sono abrogati:
a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;
b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;
c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) l'articolo 14 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
(( e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;
e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. ))




Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Il testo dell'articolo 27, comma 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.».
- La legge 22 luglio 1977, n. 426 reca: «Provvedimenti
straordinari a sostegno delle attivita' musicali»
- La legge 6 marzo 1980, n.54, reca: «Interventi a
sostegno delle attivita' musicali»
- La legge 17 febbraio 1982, n. 43, reca: «Interventi
straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo»
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante:»
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»
- Il Decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222,
reca: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale»
- la legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: «Norme a
favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro».



Art. 9
Entrata in vigore

1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.