Gazzetta n. 151 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 marzo 2010
Modifica al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per la soppressione della Scuola di specializzazione di «Psicologia clinica» e l'integrazione del decreto 24 luglio 2006 con l'iscrizione della stessa Scuola tra quelle di area psicologica.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/99;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alle procedure informatiche per 1'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell' apposito sito della Banca dati del MIUR;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4483/2007 che ha annullato il predetto decreto 1° agosto 2005 nella parte in cui prevede l'ammissione di medici alla specializzazione in Psicologia clinica;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006 relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica;
Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze dell' 8 aprile e del 6 maggio 2009;
Sentito il Ministero della salute ed il parere del Consiglio Superiore di Sanita' in data 15 dicembre 2009;
Visto il parere favorevole dell'ordine degli psicologi;
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 con riguarda alla soppressione della tipologia di specializzazione in Psicologia clinica dall'area medica-classe neuroscienze e scienze cliniche comportamentali;
Considerata la necessita' di integrare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui al citato decreto ministeriale 24 luglio 2006 dell' area psicologica con la ulteriore tipologia di «Psicologia clinica»;
Ritenuta, altresi', la necessita' di correggere un errore materiale all'art. 2, comma 7, lettere a) e b), del sopracitato decreto ministeriale 24 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 1° agosto 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005), relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e' modificato per quanto riguarda l'area medica, classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento, nel senso che viene soppressa la tipologia di «Psicologia clinica».
2. Sono fatti salvi i diritti dei medici specializzati e specializzandi presso le preesistenti scuole di Psicologia clinica afferenti alle Facolta' di medicina e chirurgia, purche' immatricolati entro e non oltre l'anno accademico 2006/2007.
Art. 2

1. L' art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 2006 (GU n. 246 del 21 ottobre 2006), relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica, al comma 7, lettera a) e' corretto nel senso che l' indicazione di «due terzi» va intesa come «un terzo», mentre alla lettera b) la dizione «un terzo» va sostituita con «due terzi».
2. L' art. 5 del decreto ministeriale 24 luglio 2006 (G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006) e' modificato come segue:
«I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Psicologia clinica in conformita' alle disposizioni del presente decreto e delle norme comuni previste dal D.M. 24 luglio 2006, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.».
3. L' art. 6 del decreto ministeriale 24 luglio 2006 e' modificato nel senso che viene espunto il riferimento al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per quanto riguarda la specializzazione in Psicologia clinica, mentre si deve far riferimento alle specializzazioni in Psicologia clinica di cui all' allegato del presente decreto, che sono abilitanti all' esercizio della psicoterapia, purche' almeno 60 CFU siano dedicati ad attivita' professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.
4. L' allegato del suddetto decreto ministeriale 24 luglio 2006 e' integrato con la quinta tipologia di scuola in «Psicologia clinica» di cui all' allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2010 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 179
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico