Gazzetta n. 151 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 maggio 2010
Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Ferrara .


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ferrara

Visto il decreto n. 11/2006 del 22 maggio 2006 con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara;
Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;
Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;
Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'INPS in attuazione della legge n. 88/89 citata;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - prot. 12035/95 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita';
Considerato che l'accertamento effettuato per determinare il requisito della maggiore rappresentativita' in ambito provinciale, anche sulla base dell'effettiva operativita' delle Associazioni, garantendo nel contempo il principio costituzionale del pluralismo partecipativo, ha riguardato in particolare:
1. la consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 2009, distinti per settori produttivi;
2. l'importanza e l'ampiezza e diffusione delle strutture operative ed organizzative esistenti nel territorio provinciale;
3. partecipazione effettiva alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali negli anni 2007 - 2008 - 2009;
4. la partecipazione, in ciascuno degli anni indicati al punto precedente, alla trattazione di vertenze individuali e plurime, nonche' collettive di lavoro;
Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei posti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici produttivi interessati all'attivita' dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni del Comitato provinciale, deve essere rapportata all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;
Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentativita', accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la piu' ampia partecipazione degli stessi, onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;
Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettivita' dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate, individua come maggiormente rappresentative: per i lavoratori dipendenti:
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) ;
Unione Italiana del Lavoro (UIL);
Confederazione Sindacati Autonomi del Lavoro (CONF.S.A.L.);
Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda - (CIDA) - rappresentanza prevista dall'art. 44, legge n. 88/1989; per i datori di lavoro:
UNINDUSTRIA;
CONFAGRICOLTURA - Unione provinciale agricoltori - di Ferrara;
CONFARTIGIANATO della provincia di Ferrara; per i lavoratori autonomi:
Coldiretti di Ferrara;
C.N.A. - Associazione Provinciale di Ferrara;
ASCOM di Ferrara;
Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare, per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a livello provinciale;
Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilita' tale da ledere il principio di imparzialita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;
Visto in particolare l'art. 44, comma primo, punto 4) 5) e 6) della legge n. 88/1989 citata, che prevede quali membri di diritto del Comitato;
il direttore della Direzione provinciale del lavoro;
il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1

E' ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS, il Comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Il Comitato dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.
Art. 3

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4

La seduta di insediamento sara' convocata dal membro piu' anziano di eta', entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5

Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo entro 30 giorni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, e' ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 28 maggio 2009

Il direttore: Tedeschi