Gazzetta n. 151 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 21 giugno 2010
Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, recante la disciplina della Banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2808 del 21 giugno 2010)


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerata la necessita' di modificare il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla luce di esigenze tecniche connesse ad una corretta alimentazione e consultazione della banca dati sinistri;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente provvedimento al fine di garantire la corretta applicazione delle norme del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009,

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche al regolamento ISVAP n. 31
del 1° giugno 2009

1. Il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e' modificato come segue:
a) all'art. 18, la parola «Sono» e' sostituita da «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 bis del presente regolamento, sono»;
b) all'art. 20, comma 2, le parole «decorsi diciotto mesi dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «il 1° gennaio 2011».
2. Nell'allegato 1 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 il periodo «Peraltro, per quanto riguarda i dati anagrafici e i codici fiscali dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro e' stato ritenuto ammissibile, in caso di mancata disponibilita' di entrambi da parte dell'impresa, l'invio alternativo dei dati anagrafici (generalita'/ragione sociale, luogo e data di nascita) o del codice fiscale/partita IVA.» e' soppresso.
3. Il paragrafo 2 dell'allegato 2 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e' sostituito dal seguente:
«2. Modalita' per effettuare la consultazione
La consultazione on-line si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'ISVAP www.isvap.it, ove e' collocato uno specifico link "banca dati sinistri", con le modalita' indicate nella lettera di abilitazione.
Per attivare la consultazione il soggetto abilitato digita la propria userid e la propria password. La maschera di avvio della consultazione si presenta dopo il controllo dell'abilitazione.
La consultazione batch da parte del soggetto abilitato si effettua attraverso l'invio telematico all'ISVAP di un apposito tracciato record.
L'Autorita' predispone un servizio di help desk a cui gli utenti abilitati possono richiedere assistenza via posta elettronica all'indirizzo helpdesk.bds@isvap.it.».
Art. 2

Inserimento dell'art. 18 bis nel regolamento ISVAP n. 31 del 1°
giugno 2009

1. Dopo l'art. 18 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, e' inserito il seguente:
«Art. 18 bis (Disposizioni relative al passaggio alle nuove modalita' tecniche di trasmissione) - 1. I dati che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000 come modificato dall'art. 1 del provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002, devono essere inviati entro il 31 gennaio 2011, sono trasmessi all'ISVAP secondo le regole e i termini previsti dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e delle relative norme di attuazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, commi 2, 3 e 4, in sede di prima applicazione i dati relativi ai sinistri per i quali la richiesta di risarcimento o denuncia e' pervenuta dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, nonche' i dati comunque acquisiti dalle imprese nello stesso periodo, sono trasmessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 e comunque non oltre il 20 febbraio 2011.».
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 giugno 2010

Il presidente: Giannini