Gazzetta n. 152 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 22 giugno 2010
Individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


LA BANCA D'ITALIA



Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e che, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;
Visto l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - «TUF»), che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;
Visto il proprio «Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni» adottato con provvedimento del 3 agosto 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 2006, Serie generale, supplemento ordinario;
Visto il proprio provvedimento del 21 dicembre 2007, che ha integrato il citato regolamento in relazione al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;
Vista la propria Circolare n. 228 del 18 marzo 1999, concernente «Il trattamento archivistico dei documenti storici in Amministrazione centrale;

adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza delle Unita' organizzative della Banca d'Italia indicati nei due elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del regolamento.
2. I suddetti elenchi contengono i procedimenti della Banca e le fasi procedimentali svolte dalla stessa nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorita', e individuano, per ciascuno di essi, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione.
3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.
Art. 2
Procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della prescritta documentazione, tenuto conto delle previsioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
3. Se la domanda e' irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
Art. 3
Procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta negli elenchi, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.
Art. 4
Fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca su richiesta di altre Autorita', il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede.
2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d'impulso della Banca.
Art. 5
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio nel sito Internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.
Art. 6
Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.
2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.
Art. 7
Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati negli elenchi allegati si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.
2. Per i procedimenti indicati nell'allegato 1, i termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessita' del procedimento e dell'organizzazione amministrativa della Banca.
3. Nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni e di produrre documenti. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
4. Nei procedimenti a istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.
Art. 8
Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali, di cui all'allegato 1, possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorita'. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono, altresi', sospesi in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni o Autorita' ove queste siano rese nei termini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.
3. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca, il termine stabilito puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei dati integrativi.
4. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
Art. 9
Individuazione dell'Unita' organizzativa
responsabile del procedimento

1. L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' la Struttura indicata negli elenchi allegati.
Art. 10
Disciplina specifica per i procedimenti amministrativi riferibili
all'esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati e sui sistemi
di pagamento e ad altre funzioni istituzionali.
1. Ai procedimenti della Banca d'Italia riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati e sui sistemi di pagamento ovvero ad altre funzioni istituzionali si applica la disciplina contenuta nelle precedenti disposizioni del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Per i procedimenti riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati e sui sistemi di pagamento ovvero ad altre funzioni istituzionali di cui all'allegato 2 si applicano i termini di conclusione ivi previsti. Per i procedimenti per i quali il termine di conclusione non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare, vale il termine di centoventi giorni.
3. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo siano connessi, in quanto caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti a un'operazione economico-finanziaria unitaria si applica per tutti i procedimenti il termine di conclusione piu' lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla legge, tale termine costituira' quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. Per tali procedimenti, la Banca d'Italia, nella comunicazione di avvio del procedimento, dichiara la connessione e indica il termine unico di tutti i procedimenti stessi.
4. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta, salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorita'. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
5. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie necessarie per i procedimenti o per le fasi procedimentali, i termini possono essere altresi' sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere.
6. Nei casi indicati ai commi 4 e 5 i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto. In ogni caso la sospensione non potra' eccedere i 180 giorni.
Art. 11
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a essere applicate le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 3 agosto 2006.

Roma, 22 giugno 2010

Il Governatore: Draghi
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico