LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Vista la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, che al punto I ha adottato il regolamento in materia di operazioni con parti correlate; Vista la medesima delibera n. 17221, che al punto II ha modificato l'art. 37 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009; Considerata l'esigenza di apportare alcune integrazioni e correzioni agli articoli 5, 13 e 14 e all'allegato n. 2 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 nonche' all'art. 37 del regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007, al fine di meglio specificarne la portata applicativa; Ritenuta la necessita' di meglio definire il regime transitorio applicabile alle societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento; Ritenuta altresi' l'opportunita' di modificare il regime transitorio stabilito dalla richiamata delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 al fine di consentire alle societa' interessate di disporre di un piu' ampio termine per l'adozione delle procedure relative alle operazioni con parti correlate e per l'applicazione della connessa disciplina regolamentare di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza, ferma restando l'applicazione delle procedure medesime entro la data del 1° gennaio 2011;
Delibera:
I. Il regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e' modificato come segue: nell'art. 5, comma 5, l'espressione «, del collegio sindacale» e' soppressa; l'art. 13 e' modificato come segue: nel comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresi' alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, ne' alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.»; nel comma 3, lettera b), il primo alinea e' sostituito dal seguente: «le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonche' degli altri dirigenti con responsabilita' strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:»; l'art. 14, comma 2, ultimo periodo, e' modificato come segue: dopo le parole «o piu' amministratori o» sono inserite le seguenti: «di altri»; in fine, dopo la parola «controllate», sono aggiunte le seguenti: «o collegate»; nell'allegato 2, paragrafo 2.2, la lettera a), e' modificata come segue: dopo le parole «il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o» sono inserite le seguenti: «uno o piu' componenti dallo stesso delegati ovvero»; le parole «sia coinvolto» sono sostituite dalle seguenti: «siano coinvolti». II. Nell'art. 37 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16850 del 1° aprile 2009 e n. 17221 del 12 marzo 2010, il comma 1-bis e' modificato come segue: dopo le parole «Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti"» sono aggiunte le seguenti: «si intendono»; nel primo trattino, dopo le parole «previste dall'art. 4» sono aggiunte le seguenti: «del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate»; nel secondo trattino, le parole «sono amministratori indipendenti e consiglieri indipendenti» sono soppresse. III. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e' modificata come segue: al punto II, dopo le parole «l'art. 37 e' modificato» e' inserita la seguente espressione: «, a far data dal 1° ottobre 2010,»; al punto III, le parole «1° ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2010»; al punto III, numero 1), dopo le parole «gli articoli» sono aggiunte le seguenti: «2, comma 1, lettera h),»; al punto IV.1, primo periodo, le parole «1° ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2010»; al punto IV.1, secondo periodo, le parole «1° ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2010»; al punto IV.2, secondo periodo, le parole «si applica a decorrere dalla» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla». IV. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 giugno 2010
Il presidente: Cardia |