Gazzetta n. 153 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 25 giugno 2010 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici dell'Agenzia del territorio. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale e' stata, tra l'altro, istituita, nell'ambito delle Agenzie fiscali, l'Agenzia del territorio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che sostituisce, tra l'altro, l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visti i regolamenti 28 febbraio 2002 e 27 settembre 2004, adottati con atto del direttore dell'Agenzia e pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 2004, con i quali, sono stati determinati i termini di conclusione e i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'agenzia stessa; Visto l'art. 7, comma 3, della citata legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere, secondo le modalita' previste dai propri ordinamenti, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza; Considerata la necessita' di rivedere i termini di taluni procedimenti, a seguito delle innovazioni informatiche introdotte, nonche' di disciplinare i termini e i responsabili di nuovi procedimenti di competenza dell'Agenzia; Vista la delibera del comitato di gestione dell'Agenzia del territorio del 17 maggio 2010;
Dispone:
Art. 1
1. Il presente regolamento sostituisce, per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il precedente adottato con provvedimento 28 febbraio 2002, come modificato dal provvedimento 27 settembre 2004. 2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, per ciascun provvedimento, l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento e il riferimento delle principali fonti normative. 3. In caso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegata tabella n. 1 o di mancanza di termini di legge, si applica il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. 4. I procedimenti di cui all'allegata tabella n. 2 si concludono nel termine di legge per ciascuno di essi indicato. 5. Per i procedimenti di cui all'allegata tabella n. 3, con termine compreso tra 91 e 180 giorni, si procedera' ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. | Art. 2
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre, ove non diversamente indicato, dalla data in cui l'agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta. | Art. 3
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente. 2. L'istanza deve essere redatta nelle forme di legge o nei modi stabiliti dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati. La stessa deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato, ove possibile, apposita ricevuta. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge, in questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda perfezionata o completata. 4. La sospensione del procedimento per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti in possesso dell'Agenzia determinano la sospensione del procedimento una sola volta, per un termine non superiore a trenta giorni. | Art. 4
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' reso consultabile anche nel sito Internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.gov.it). Roma, 25 giugno 2010
Il direttore: Alemanno | Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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