Gazzetta n. 154 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 giugno 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Stamati Anabella Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Stamati Anabella Paula, nata a Buenos Aires il 29 ottobre 1980, cittadina italo-argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui e' in possesso, conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «titulo Abogacia», conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» rilasciata in data 7 dicembre 2007; Considerato che l'istante e' iscritta presso «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal», in data 14 maggio 2008; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Stamati Anabella Paula, nata a Buenos Aires il 29 ottobre 1980, cittadina italo-argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. | Art. 2
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense. | Art. 3
La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 10 giugno 2010
Il direttore generale: Saragnano | Allegato A a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale ed una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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