Gazzetta n. 155 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 giugno 2010 |
Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali figurano in particolare, per l'Italia, la varieta' di vite «Tocai Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai Friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso del nome della varieta' di vite «Tocai Friulano» in ambito nazionale, nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere dal 1° aprile 2007 la Commissione ha soppresso le denominazioni «Tocai Friulano» e «Tocai Italico» dal citato allegato II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai Friulano» con la nuova denominazione «Friulano»; Vista l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia U.E. - Seconda Sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti C 23/07 e C 24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la conformita' delle predette disposizioni regolamentari della Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonche' ai principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli articoli 22 24 dell'accordo TRIPS; Visto il decreto 25 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano»; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto 25 settembre 2008 concernente disposizioni per lo smaltimento del prodotto; Vista le richieste effettuate dalla Commissione UE, da ultimo con nota del 21 gennaio 2010, intese a porre termine alla commercializzazione delle scorte di prodotto etichettate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale; Considerato che in base al monitoraggio effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari presso le ditte interessate e' risultato che le scorte residue di prodotto di cui trattasi risultano di limitati quantitativi; Tenuto conto dell'esito della riunione tenuta presso questo Ministero con la regione Friuli-Venezia Giulia in data 21 aprile 2010, nella quale in particolare e' stato concordato di concedere un congruo lasso di tempo per consentire alle ditte interessate di smaltire le eventuali scorte di prodotto etichettate e comunque di prevedere la data 30 giugno 2010 quale termine ultimo per porre in commercio le scorte di cui trattasi; Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti modifiche al citato decreto 25 settembre 2008;
Decreta: Articolo unico
1. E' abrogato l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 25 settembre 2008 richiamato nelle premesse. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietato immettere in commercio le scorte di prodotto detenute presso le ditte imbottigliatrici, confezionate e designate con la denominazione «Tocai Friulano», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo unico, lettera b) del decreto 11 febbraio 2008. Le stesse scorte di prodotto ai fini della commercializzazione devono essere nuovamente etichettate in conformita' alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2010. Roma, 21 giugno 2010
Il Ministro: Galan |
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