Gazzetta n. 156 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117, secondo comma, lettera l) della
Costituzione, e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)- i) (omissis)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m)- s) (omissis)» .
- Si riporta il testo dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile», pubblicata in Gazz. Uff.,
S.O., 19 giugno 2009, n. 140):
«Art. 44. (Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo) - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto del processo avanti ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato,
al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
di coordinarle con le norme del codice di procedura civile
in quanto espressione di principi generali e di assicurare
la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che
ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso
a procedure informatiche e telematiche, nonche' la
razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione
delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica
e l'individuazione di misure, anche transitorie, di
eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al
merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non
piu' coerenti con l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la
tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e
di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei
riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di
tutti i termini processuali, il deposito preventivo del
ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
camera di consiglio che consenta la risoluzione del
contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti
organizzativi del procedimento elettorale e con la data di
svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali,
nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali
o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza
funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
quella ante causam, nonche' il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per
cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non puo' essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza
di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio e' notificato e depositato,
unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza
per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta
giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni
effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata
e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine di un
anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni,
individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
quelle del processo di primo grado, e disciplinando la
concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi
incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile, e dettano le opportune disposizioni di
coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, i decreti possono essere emanati anche senza i
predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della
delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
facolta' di cui all' articolo 14, numero 2°, del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo'
utilizzare, al fine della stesura dell'articolato
normativo, magistrati di tribunale amministrativo
regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al
rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione
pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi principi e criteri
direttivi previsti per l'emanazione degli originari
decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi
regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese
quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo
smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento
del processo amministrativo».».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 («Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato in
Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158):
«Art. 14. (art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638). - Il Consiglio di Stato:
1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del
Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo.».



Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi' 2 luglio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto:il Guardasigilli Alfano

INDICE GENERALE

Allegato 1 - Codice del processo amministrativo
Allegato 2 - Norme di attuazione
Allegato 3 - Norme transitorie
Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni



INDICE SOMMARIO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Capo IV - Competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Titolo II - Parti e difensori
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Titolo V - Disposizioni di rinvio

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Capo III - Deliberazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Titolo VIII - Udienze
Titolo IX - Sentenza

LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI

Titolo I - Impugnazioni in generale
Titolo II - Appello
Titolo III - Revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Titolo V - Ricorso per cassazione

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

LIBRO QUINTO
NORME FINALI
ALLEGATO 2
Norme di attuazione

Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Titolo V - Spese di giustizia

ALLEGATO 3
Norme transitorie

Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni


INDICE SISTEMATICO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Effettivita'
Art. 2 - Giusto processo
Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi
Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali
Art. 6 - Consiglio di Stato
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Art. 7 - Giurisdizione amministrativa
Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
Art. 9 - Difetto di giurisdizione
Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione
Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione
Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato
Capo IV - Competenza
Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile
Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile
Art. 15 - Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
Art. 16 - Regime della competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Art. 17 - Astensione
Art. 18 - Ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Art. 19 - Consulente tecnico
Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Art. 21 - Commissario ad acta
Titolo II - Parti e difensori
Art. 22 - Patrocinio
Art. 23 - Difesa personale delle parti
Art. 24 - Procura alle liti
Art. 25 - Domicilio
Art. 26 - Spese di giudizio
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Art. 27 - Contraddittorio
Art. 28 - Intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Art. 29 - Azione di annullamento
Art. 30 - Azione di condanna
Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
Art. 32 - Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Art. 33 - Provvedimenti del giudice
Art. 34 - Sentenze di merito
Art. 35 - Pronunce di rito
Art. 36 - Pronunce interlocutorie
Art. 37 - Errore scusabile
Titolo V - Disposizioni di rinvio
Art. 38 - Rinvio interno
Art. 39 - Rinvio esterno

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40 - Contenuto del ricorso
Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari
Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
Art. 43 - Motivi aggiunti
Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione
Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
Art. 46 - Costituzione delle parti intimate
Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
Art. 49 - Integrazione del contraddittorio
Art. 50 - Intervento volontario in causa
Art. 51 - Intervento per ordine del giudice
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione
Art. 53 - Abbreviazione dei termini
Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Art. 55 - Misure cautelari collegiali
Art. 56 - Misure cautelari monocratiche
Art. 57 - Spese del procedimento cautelare
Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari
Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa
Art. 62 - Appello cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Art. 63 - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova
Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale
Art. 66 - Verificazione
Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio
Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria
Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Art. 70 - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Art. 71 - Fissazione dell'udienza
Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
Art. 73 - Udienza di discussione
Art. 74 - Sentenze in forma semplificata
Capo III - Deliberazione
Art. 75 - Deliberazione del collegio
Art. 76 - Modalita' della votazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Art. 77 - Querela di falso
Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo
Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Art. 81 - Perenzione
Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
Art. 83 - Effetti della perenzione
Art. 84 - Rinuncia
Art. 85 - Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 86 - Procedimento di correzione
Titolo VIII - Udienze
Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
Titolo IX - Sentenza
Art. 88 - Contenuto della sentenza
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 90 - Pubblicita' della sentenza

LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI

Titolo I - Impugnazioni in generale
Art. 91 - Mezzi di impugnazione
Art. 92 - Termini per le impugnazioni
Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione
Art. 94 - Deposito delle impugnazioni
Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione
Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza
Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione
Art. 98 - Misure cautelari
Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria
Titolo II - Appello
Art. 100 - Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello
Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello
Art. 103 - Riserva facoltativa di appello
Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni
Art. 105 - Rimessione al primo giudice
Titolo III - Revocazione
Art. 106 - Casi di revocazione
Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Art. 108 - Casi di opposizione di terzo
Art. 109 - Competenza
Titolo V - Ricorso per cassazione
Art. 110 - Motivi di ricorso
Art. 111 - Sospensione della sentenza

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza
Art. 114 - Procedimento
Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Art. 118 - Decreto ingiuntivo
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 - Sanzioni alternative
Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche e alle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali
Art. 128 - Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento europeo

LIBRO QUINTO
NORME FINALI

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva
Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito
Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
Art. 137 - Norma finanziaria

ALLEGATO 2
Norme di attuazione

Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Art. 1 - Registro generale dei ricorsi
Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione
Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata
Art. 4 - Orario
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
Art. 7 - Rilascio di copie
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi
Art. 9 - Calendario delle udienze
Art. 10 - Toghe e divise
Art. 11 - Direzione dell'udienza
Art. 12 - Polizia dell'udienza
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Art. 13 - Processo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
Art. 14 - Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'

ALLEGATO 3
Norme transitorie

Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente
Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni politiche e del Parlamento europeo
Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative
Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento
Art. 4 - Ulteriori abrogazioni

ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I
Principi generali
Art. 1
Effettivita'

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2
Giusto processo

1. Il processo amministrativo attua i principi della parita' delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Art. 5
Tribunali amministrativi regionali

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6
Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III
Giurisdizione amministrativa
Art. 7
Giurisdizione amministrativa

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Art. 8
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 9
Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 10
Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e' fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Art. 12
Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Capo IV
Competenza
Art. 13
Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non e' derogabile.

Art. 14
Competenza funzionale inderogabile

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La competenza e' funzionalmente inderogabile altresi' per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

Art. 15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza

1. Il difetto di competenza e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento e' proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.
6. L'ordinanza con cui e' richiesto il regolamento e' immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima e' ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente puo' riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 16
Regime della competenza

1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento puo' essere altresi' richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e' stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente puo' sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.

Capo V
Astensione e ricusazione
Art. 17
Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile.

Art. 18
Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo VI
Ausiliari del giudice
Art. 19
Verificatore e consulente tecnico

1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 21
Commissario ad acta

1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.

Titolo II
Parti e difensori
Art. 22
Patrocinio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 23
Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Art. 24
Procura alle liti

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Art. 25
Domicilio

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 26
Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo' altresi' condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Titolo III
Azioni e domande
Capo I
Contraddittorio e intervento
Art. 27
Contraddittorio

1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto introduttivo e' notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti e non si e' verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Art. 28
Intervento

1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo' intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

Capo II
Azioni di cognizione
Art. 29
Azione di annullamento

1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 30
Azione di condanna

1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

Art. 32
Pluralita' delle domande e conversione delle azioni

1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo' sempre disporre la conversione delle azioni.

Titolo IV
Pronunce giurisdizionali
Art. 33
Provvedimenti del giudice

1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Art. 34
Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che puo' avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo' conoscere della legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35
Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;
b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.

Art. 36
Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 37
Errore scusabile

1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V
Disposizioni di rinvio
Art. 38
Rinvio interno

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Art. 39
Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ricorso
Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40
Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed e' depositato nei termini e secondo le modalita' previste dall'articolo 45.
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46.
4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia' dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalita' di cui al presente articolo.

Art. 43
Motivi aggiunti

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Art. 44
Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Art. 45
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Art. 46
Costituzione delle parti intimate

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Art. 47

Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi
regionali e sezioni staccate

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.

Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Art. 49
Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Art. 50
Intervento volontario in causa

1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L'atto di intervento e' notificato alle altre parti ed e' depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Art. 51
Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52
Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Art. 53
Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, puo' essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

Titolo II
Procedimento cautelare
Art. 55
Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e' effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e' ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo' autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.

Art. 56
Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente puo', con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalita', sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento e' efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Art. 57
Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 58

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione
della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 60
Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche' siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa

1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Art. 62
Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, e' deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articol

Art. 128

Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica

1. Nella materia di cui al presente Titolo non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Capo II

Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e
regionali
Art. 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

Capo III

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni
e Parlamento europeo
Art. 130

Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali
di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali e' ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si e' perfezionata nei loro confronti.
6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.
7. La sentenza e' pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessita' delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata entro i dieci giorni successivi.
8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne e' diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza e' comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitivita'.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.
11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 131

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di
comuni, province e regioni

1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

Art. 132

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del
Parlamento europeo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.

LIBRO QUINTO
NORME FINALI
Art. 133
Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita';
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitu';
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche' quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.

Art. 134
Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.
Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m);
e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p);
f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Art. 137
Norma finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I
Registri - Orario di segreteria
Art. 1
Registro generale dei ricorsi

1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Art. 2

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
comunicazione

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 3
Registrazioni in forma automatizzata

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

Art. 4
Orario

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici.
4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.

Titolo II
Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5

Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione
di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti

1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne puo' tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

Art. 6

Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo
d'ufficio

1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.
3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, puo', se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Art. 7
Rilascio di copie

1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

Titolo III
Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi

1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

Art. 9
Calendario delle udienze

1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e' fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.

Art. 10
Toghe e divise

1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

Art. 11
Direzione dell'udienza

1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

Art.12
Polizia dell'udienza

1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Titolo IV
Processo amministrativo telematico
Art. 13
Processo telematico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

Titolo V
Spese di giustizia
Art. 14
Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.

Art. 15
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 16

Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.



Allegato 2
Nota all'articolo 2
- Si riporta il testo dell'articolo 45 disp. att.
cod.proc.civ.:
«Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le
comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si
compone di due parti uguali una delle quali deve essere
consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata
nel fascicolo d'ufficio.
Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio
giudiziario, della sezione alla quale la causa e'
assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero del
ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e del
ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio
deve essere stesa la relazione di notificazione
dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del
destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del
servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo
d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.».
Nota all'articolo 3
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 gennaio 1999, n. 52 («Regolamento recante norme per la
tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso
il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi
regionali») e' pubblicato in Gazz. Uff. 9 marzo 1999, n.
56.
Nota all'articolo 12
- Si riporta il testo dell'articolo 147 delle disp.
att. cod. proc. pen.:
«Art. 147. (Riprese audiovisive dei dibattimenti) - 1.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice
con ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare in
tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o
audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva
del dibattimento, purche' non ne derivi pregiudizio al
sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla
decisione.
2. L'autorizzazione puo' essere data anche senza il
consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale
particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione
a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa
delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti
tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve
essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge
ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le
riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono
a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del
codice.».
Nota all'articolo 15
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 309, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata in Gazz. Uff., S.O.,
31 dicembre 2004, n. 306):
«Comma 309. Il maggior gettito derivante
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306
a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per
l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari e allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti
per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo
amministrativo».




ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I

Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1
Nuova istanza di fissazione d'udienza

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.

Titolo II
Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2
Ultrattivita' della disciplina previgente

1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Art. 3
Disposizione particolare per il giudizio di appello

1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 1

Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Art. 42.
La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.

Art. 2

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni
amministrative

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.";
b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Art. 3
Ulteriori norme di coordinamento

1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente:
"25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dal seguente:
"11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.(L)".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).".
11. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " Art. 9.
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: "e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dal codice del processo amministrativo".
14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)".
15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e' sostituito dal seguente: " Art. 81(L) Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' cosi' sostituito:
"1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
"7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.".
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
b) l'articolo 243 bis, comma 6, e' cosi' sostituito: "6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e' impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l'articolo 244 e' sostituito dal seguente: "Art. 244. Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.";
d) l'articolo 245 e' sostituito dal seguente: "Art. 245. Strumenti di tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
g) l'articolo 245-quater e' sostituito dal seguente: "Art. 245-quater. Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.";
h) l'articolo 245-quinquies e' sostituito dal seguente: "Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.
1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 441 e' cosi' sostituito: "Art. 441. Tutela giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".

Art. 4
Ulteriori abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8;
18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;
19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,";
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.



Allegato 4
Note all'articolo 1
- La legge 24 gennaio 1979, n.18 («Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia», e' pubblicata
in Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 della cit. legge
24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 46. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla
segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte
in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente
le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita'
degli eletti. > > .
Note all'articolo 2
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione
e l'elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali»,e' pubblicato nella Gazz. Uff., S.O., 23 giugno
1960, n. 152).
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, come modificato dall'articolo 2, comma 1,
dell'allegato 4:
«Art. 84. Il Tribunale, la Corte di appello e la Corte
di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il
risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati
illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di
esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente
comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve
essere data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile
resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di
appello.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 5
agosto 1962, n. 1257 («Norme per l'elezione del Consiglio
regionale della Valle d'Aosta», pubblicata in Gazz. Uff. 24
agosto 1962, n. 213), come modificato dal presente decreto:
« Art. 21.Ricorso amministrativo contro l'elezione dei
consiglieri.
Contro l'elezione dei consiglieri regionali e' ammesso
ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia di
eleggibilita'. Il ricorso deve essere presentato alla
segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla
proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura
di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente
notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10
giorni per rispondere.
Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi
amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro
presentazione; quando non vi provveda entro detto termine,
sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali
previsti dagli articoli 22 e 23.
La deliberazione deve essere nel giorno successivo
depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere
notificata entro cinque giorni agli interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 24.Poteri di correzione e di sostituzione del
Consiglio regionale e della Corte di appello.
Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino,
quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono
secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono
ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno
diritto di esserlo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata
legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di
incompatibilita'.
Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini
prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'art.
28 e dall'art. 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla
Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta
l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di
esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza.
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in
materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni
dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di
appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad
esso attribuiti dal comma precedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della cit. legge
5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali
decaduti.
Quando il Consiglio regionale e la Corte d'appello di
Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale
ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a
sostituirlo con chi vi ha diritto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della cit. legge
5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33. Norme sui ricorsi.
Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti
dalla presente legge si applicano, per quanto non
diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della
legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .
Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli
articoli precedenti si applica inoltre la disposizione
dell'art. 40 della legge citata.
I ricorsi giurisdizionali alla Corte di appello di
Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio
regionale contro le quali i ricorsi stessi sono
presentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147 («Modificazioni alle norme sul
contenzioso elettorale amministrativo», pubblicata in Gazz.
Uff. 31 dicembre 1966, n. 329), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. Nei giudizi elettorali davanti agli organi di
giurisdizione ordinaria non e' necessario il ministero di
procuratore o di avvocato.
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi
o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta
libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di
cancelleria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della cit. legge
23 dicembre 1966, n. 1147, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 7. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328, e' abrogato.
Le norme contenute nei precedenti articoli e
nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si
applicano altresi' per i Consigli provinciali, sia per
quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilita',
alla decadenza, all'incompatibilita' dei consiglieri
provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne
elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino
elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni
provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al
Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono
devolute al presidente della Giunta provinciale.
La tutela contro le operazioni per l'elezione dei
consiglieri provinciali, successive all'emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla
magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza, il
Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso
il capoluogo della Provincia.».
- L'articolo 8 della cit. legge 23 dicembre 1966, n.
1147, abrogato dal presente decreto, recava: < < Norme
transitorie > > .
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in
Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), come modificato dal
presente decreto:
«Art.19. Ricorsi.
Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza
si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Le azioni popolari e le impugnative previste per
qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al
Commissario del governo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla
magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il
tribunale del capoluogo della regione.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei
consiglieri regionali, successive all'emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 («Testo
unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato in Gazz.
Uff., S.O., 23 giugno 1960, n. 152), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le
decisioni di cui all'articolo precedente devono essere
immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione
del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art.
27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno
precedente l'elezione.
Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al
Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i
candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal
sorteggio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570,come modificato dal presente decreto:
«Art. 34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge
23 marzo 1956, n. 136, art. 21). - Le decisioni di cui
all'articolo precedente devono essere immediatamente
comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con
le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per
l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al
Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste
saranno riportate secondo l'ordine risultato dal
sorteggio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 8
marzo 1951, n. 122 («Norme per l'elezione dei Consigli
provinciali», pubblicata in Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n.
60),come modificato dal presente decreto:
«Art. 17. Compiute le operazioni relative all'esame ed
all'ammissione dei gruppi di candidati presentati,
l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa,
per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed
i relativi contrassegni, con un numero progressivo
assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla
presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al
quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed
all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i
quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in
altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente
quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la
stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei
relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero
progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei
candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14,
appositamente convocati.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di
identico colore, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo
1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede
di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai
sensi dell'articolo 14.
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di
sezione debitamente piegate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in
Gazz. Uff. 6 narzo 1968, n. 61), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11. Operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione
delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede
per la votazione.
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o,
nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena
ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio
centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza
dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma
dell'articolo 9, appositamente convocati;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna
lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del
manifesto con le liste dei candidati ed i relativi
contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed
all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i
quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello
della votazione;
5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste
definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle
schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo
l'ordine risultato dal sorteggio.
Le schede sono fornite a cura del Ministero
dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente
legge.».
Note all'articolo 3
- Per il testo dell'articolo 17, della legge 24 marzo
1958, n. 195, si vedano le note all'articolo 135
dell'allegato 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata in Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25. (Modalita' di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi).- 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato», pubblicata in Gazz. Uff. 13
ottobre 1990, n. 240), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33. (Competenza giurisdizionale).- 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno,
nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di
cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte
d'appello competente per territorio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legge 15 gennaio 1991, n. 8 («Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia», pubblicato in Gazz. Uff. 15
gennaio 1991, n. 12), come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione.
1.(abrogato).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma
1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.(abrogato).
2-septies. (abrogato)
2-octies. (abrogato).
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. (abrogato).».
- La legge 15 marzo 1991, n. 82 («Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
recante nuove misure in materia di sequestri di persona a
scopo di estorsione e per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia») e' pubblicata in Gazz. Uff.
16 marzo 1991, n. 64.
- Per l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(«Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 17 marzo 1992, n.
64), si vedano le note all' articolo 119 dell'allegato 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481 («Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 18 novembre
1995, n. 270), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita') - 1. Sono istituite le Autorita' di
regolazione di servizi di pubblica utilita', competenti,
rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le
telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del
sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le
telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su
altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi generali cui si ispira la normativa relativa alle
Autorita'.
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione
sul territorio italiano degli organismi pubblici che
svolgono funzioni di carattere nazionale, piu' Autorita'
per i servizi pubblici non possono avere sede nella
medesima citta'.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna
Autorita' sono definite da normative particolari che
tengono conto delle specificita' di ciascun settore sulla
base dei principi generali del presente articolo. La
presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore
dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorita' operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di
propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e
del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di
garantire mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa
filiera.
6. Le Autorita', in quanto autorita' nazionali
competenti per la regolazione e il controllo, svolgono
attivita' consultiva e di segnalazione al Governo nelle
materie di propria competenza anche ai fini della
definizione, del recepimento e della attuazione della
normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito
dal presidente e da due membri, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all'audizione delle persone designate. In sede di prima
attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a
maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico.
9. Per almeno quattro anni dalla cessazione
dell'incarico i componenti delle Autorita' non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza; la violazione di tale
divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500
milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e,
nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
10. I componenti e i funzionari delle Autorita',
nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva
all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di cui al comma 12, per garantire la
responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle
procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
11. Le indennita' spettanti ai componenti le Autorita'
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i param
(continuazione)



del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
9. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
8 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli
accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli
interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di
cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "5. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: "In attesa
dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere
concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che
ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e' istituito un Centro tecnico, operante
con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la
direzione e il controllo dell'Autorita' per l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti,
l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unita. In sede di prima applicazione
i compiti del Centro sono svolti dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,
il Centro subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti
di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del
Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria
della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi
indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione
alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto delPresidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sonoassegnati in proprieta', a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenzeistruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in casodi pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni prepostealla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salutedei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenzeistruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto peruna sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entroquindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da partedelle amministrazioni
interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
viaobbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e
deisingoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non siapplicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda ilparere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per
legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
Dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e'
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una
legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessita' in ragione
dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di
essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto
normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi
integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
34.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
35.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato
regionale di controllo.
38. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
39; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
40. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
41. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
43. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
44. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
5 dopo le parole "di personale del comparto sanita'", sono
inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli
enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni"; b) il secondo periodo del comma
10 e' sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica
alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
52. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
53. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
54. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
55. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
56. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
57. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
58. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
58-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N.
267
59. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084,
e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi
ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi
natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal
comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
69. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
70. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
71. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
72. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
73. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
74. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
75. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
76. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
77. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
78. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
78-bis. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
79. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le
somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
85. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
86. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione
dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta'
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento e di diritto di
accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale
di controllo nomina un commissario per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le
modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, . . . anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per lorientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. Con decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanati sulla base di criteri di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la
revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi'
rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti. 97. Le materie di cui
all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
103. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
104. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
105. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
106. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
107. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3),
4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita, per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla
data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma (...) esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione
sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle
facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto
universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e
con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette
istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione
alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli
indirizzi comprendenti le classi di abilitazione
all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla
normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti
attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare
apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per
quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con
le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. I cittadini
italiani che hanno conseguito un titolo accademico
austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di
Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti
con riserva negli albi professionali, in attesa della
dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
a) b ) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera', successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e'
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di
scienza della formazione . . . . L'attivazione del corso di
laurea in scienze della formazione primaria e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e'
rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due
professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con
leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concerne