Gazzetta n. 156 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 giugno 2010 |
Emissione, tramite consorzio di collocamento, di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, e relative operazioni di concambio. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 58.538 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Vista la nota n. 10035740 del 22 aprile 2010 con la quale la CONSOB ha confermato, ai sensi dell'art. 102, comma 4-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico sulla Finanza) l'applicabilita' alle operazioni di cui al presente decreto delle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto previste dall'art. 100, comma 1, lettere a) e d), del medesimo Testo Unico, dichiarando altresi' non necessario l'inoltro di istanze formali, finalizzate all'applicazione del disposto dell'art. 102, comma 4-bis, T.U.F., da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, suddivisa in due tranche, di cui la prima da sottoscrivere in contanti e la seconda da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di certificati di credito del Tesoro in circolazione con i certificati di nuova emissione; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati certificati ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.p.A. e Unicredit Bank AG, sulla base di quanto previsto dal «Subscription Agreement» del 24 giugno 2010 per quel che riguarda la prima tranche e dal «Dealers Managers' Agreement» del 22 giugno 2010 per la seconda tranche, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Considerato che l'offerta dei suddetti certificati avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 22 giugno 2010, nonche' all' «Offering Circular» del 24 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di due tranche di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), tramite consorzio di collocamento. La prima tranche dei suddetti CCTeu verra' sottoscritta tramite versamento di contanti; la seconda tranche verra' destinata ad operazioni di concambio mediante scambio dei titoli medesimi con i certificati di credito del Tesoro di cui all'art. 2. Le caratteristiche dei CCTeu di cui al presente decreto sono le seguenti: importo complessivo: 5.000 milioni di euro, di cui 4.000.005.000 euro per la prima tranche e 999.995.000 euro per la seconda tranche: decorrenza: 15 giugno 2010 scadenza: 15 dicembre 2015 interesse: semestrale pagabile posticipatamente data di regolamento: 1° luglio 2010 dietimi d'interesse: 16 giorni prezzo di emissione per entrambe le tranche: 99,883% rimborso: alla pari commissione di collocamento: 0,125% dell'intero importo nominale emesso. Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile 15 dicembre 2010 e l'ultima il 15 dicembre 2015. Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sara' calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sara' rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialita' qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verra' considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui e' disponibile, andando a ritroso. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto e' pari a 0,917%. Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verra' reso noto con appositi comunicati stampa. | Art. 2
In relazione alla tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, per l'importo complessivo di 999.995.000 euro, i titoli da scambiare («Titoli di scambio») sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
| Art. 3
L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. | Art. 4
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 15 dicembre 2015, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. | Art. 5
Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei CCTeu in conformita' all'«Information Memorandum» del 22 giugno 2010, nonche' all'«Offering Circular» del 24 giugno 2010. Ciascuna tranche dei CCTeu di cui al presente decreto verra' collocata tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.p.A. e Unicredit Bank AG, sulla base del «Dealers Managers' Agreement» del 22 giugno 2010 e del «Subscription Agreement» del 24 giugno 2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio. | Art. 6
Per la tranche dei CCTeu da regolare in contanti, il giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare». La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010. | Art. 7
Per la tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, l'importo nominale dei «titoli di scambio» di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli operatori devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' pari all'importo nominale dei CCTeu in emissione rispettivamente attribuiti. Il controvalore dei «titoli di scambio» e dei CCTeu in emissione verra' regolato secondo quanto indicato nei successivi articoli 8 e 9. | Art. 8
Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 7 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aventi diritto, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai «titoli di scambio» da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 26.2.9) mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 6. Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvedera' a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui e' effettuata la consegna dei titoli stessi. In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. | Art. 9
Il regolamento dei CCTeu destinati ad operazioni di concambio sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2010, al prezzo di emissione di cui all'art. 1 del presente decreto, con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai CCTeu in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare». La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2010. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata. | Art. 10
La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei «titoli di scambio» acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto. L'estinzione dei predetti «titoli di scambio» sara' avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata Societa'. La Banca d'Italia curera', inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione. | Art. 11
Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei «titoli di scambio» mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime. | Art. 12
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. | Art. 13
Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2010
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata |
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