Gazzetta n. 156 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2010
Contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA, a norma dell'art. 18, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'art. 18, che disciplina le entrate di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provveda a stabilire l'entita' del contributo forfetario per spese di funzionamento spettante all'ente nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il prof. on. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1
Contributo nell'ambito di gare

Il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell'ambito di gare e posto a carico delle amministrazioni contraenti, e' determinato nella misura seguente:
a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruita' tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera c) e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;
b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruita' tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura e' gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.
Il contributo di cui al presente articolo e' versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Art. 2
Contributo nell'ambito di accordi o di contratti quadro

Il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell'ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti e' determinato nella misura seguente:
a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore a euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore a euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo.
Il contributo di cui alle lettere a) e b) e' dovuto anche nel caso di stipula di un contratto esecutivo di accordi o contratti quadro gia' sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il contributo di cui alla lettera c) e' dovuto anche nel caso di stipula di un atto aggiuntivo a contratti esecutivi gia' sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) e' versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, rispettivamente, del contratto esecutivo o dell'atto aggiuntivo.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta