Gazzetta n. 158 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 marzo 2010
Assegnazione di fondi alla Regione Basilicata, post-sisma 1980-1981.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge n. 32/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge finanziaria 2008, che all'art. 2, comma 115, autorizza un contributo decennale di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2008 a favore delle regioni Campania e Basilicata per il proseguimento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici 1980-81-82;
Considerato che, a favore delle suddette regioni per le medesime finalita' e' tuttora disponibile presso il Dipartimento della protezione civile un limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2002, pari a € 2.582,28 da ripartirsi con delibera CIPE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2008, che destina alla regione Basilicata il 30% delle risorse disponibili, fissando criteri e modalita' di ripartizione;
Vista la proposta di ripartizione tra i comuni della Basilicata elaborata sulla base dei suddetti criteri, di cui alla relazione del direttore generale delle politiche abitative;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la proposta di ripartizione di cui al seguente prospetto, dell'importo complessivo di € 22.000.000,00.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

I fondi rivenienti dalla legge finanziaria 2008 art. 2, comma 115, destinati alla regione Basilicata nella misura del 30% dell'ipotizzato importo di € 40.000.000,00, di cui alla colonna 1 del su esteso prospetto sono assegnati ai comuni in virtu' del presente decreto.
Art. 3

I fondi rivenienti dalla legge finanziaria 2000 destinati alla regione Basilicata nella misura del 30% dell'ipotizzato importo di € 33.400.000,00 di cui alla colonna 2 del su esteso prospetto vengono sottoposti con separata relazione al CIPE per l'approvazione con propria delibera.
Art. 4

I comuni utilizzano le disponibilita' finanziarie loro assegnate per il soddisfacimento delle esigenze abitative, nel rispetto dell'ordine di preferenza di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonche' per le altre finalita' previste dall'art. 28 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dalla delibera CIPE del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006.
Art. 5

Ai sensi della legge n. 32/1992 i comuni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e trasporti la delibera consiliare di destinazione dei fondi loro assegnati, che verranno erogati in termini di cassa dalla regione Basilicata nelle rispettive contabilita' speciali presso le tesorerie provinciali della Banca d'Italia previo nulla osta alla spesa disposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Il presente decreto viene sottoposto alla registrazione della Corte dei conti presso questo Ministero e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2010

Il Sottosegretario di Stato: Mantovani Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 10