Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2010
Definizione di criteri e procedure per il finanziamento e la gestione dei progetti di ricerca, di cui alle risorse finanziarie allocate presso la direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita';
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 riguardante la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare e forestale ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01), pubblicata nella GUCE del 30 dicembre 2006, relativa alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione»;
Visto il regolamento 800/2008 della Commissione europea, pubblicato nella GUCE L214 del 9 agosto 2008 recante alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
Visti i decreti ministeriali 16 luglio 2003, n. 353 e 28 gennaio 2008, n. 16, recanti criteri, modalita' e procedure per la gestione della ricerca e sperimentazione per il sistema agricolo, alimentare e forestale finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, n. 406 e successive modifiche che istituisce il Comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2007, n. 200 che determina, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 38/2003, le modalita' di funzionamento e la tipologia dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili nell'ambito di questo Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1
Scopo

1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca per lo sviluppo, l'innovazione e la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano di cui alle risorse finanziarie allocate presso la ex-Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV relative ai Programmi nazionali di ricerca e sperimentazione agraria.
2. Allo scopo di uniformare le procedure amministrative in uso, le presenti disposizioni potranno essere estese alla gestione delle risorse allocate presso altri uffici dell'Amministrazione, con successivo decreto dirigenziale.
3. Ai sensi del presente decreto per «Ministero» si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 2
Criteri generali di finanziamento

1. Il Ministero promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo, alimentare, forestale attraverso l'attivazione di progetti di ricerca redatti sulla base della programmazione:
comunitaria (Programmi Quadro per ricerca e sviluppo);
nazionale (Programma Nazionale della Ricerca e Linee guida del Ministero per la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale);
regionale (Documenti di programmazione emanati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano).
Art. 3
Modalita' di finanziamento

1. La realizzazione della programmazione e' affidata all'esecuzione di progetti di ricerca finanziati con i seguenti strumenti:
a) bando pubblico;
b) affidamento diretto;
c) sportello.
2. Il bando pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, indica:
a) il settore e/o i temi di ricerca;
b) gli obiettivi da perseguire e le azioni di ricerca e/o sperimentazione finanziabili;
c) le risorse finanziarie disponibili;
d) il livello di compartecipazione finanziaria del Ministero;
e) i requisiti di ammissibilita' dei soggetti proponenti e partecipanti;
f) la durata dei progetti;
g) i tempi, le procedure ed i soggetti deputati alla selezione delle proposte ed alla negoziazione dei termini contrattuali.
3. La modalita' di finanziamento ad affidamento diretto prevede che il Ministero, per l'esecuzione di attivita' di rilevante interesse pubblico, affidi a soggetti con comprovate competenze, un finanziamento per lo svolgimento di un progetto di ricerca che soddisfi i requisiti tecnici e qualitativi richiesti. Tale strumento e' attivato in tutti i casi in cui ricorrano situazioni di emergenza del settore o di gestione, tali da rendere inapplicabile la selezione tramite bando pubblico. La procedura di affidamento diretto prevede che il Ministero formuli al/ai soggetto/i individuato/i una richiesta formale di presentazione di una proposta progettuale che sara' comunque sottoposta a valutazione scientifica e di congruita' finanziaria, in relazione agli obiettivi da raggiungere e ai termini della richiesta.
4. Il finanziamento a sportello puo' essere attivato, previa pubblica comunicazione del Ministero, a seguito di libera presentazione di un progetto da parte di un ente di ricerca, su un tema che non sia stato precedentemente oggetto di bando o affidamento diretto e che presenti elementi particolari ed innovativi, non inquadrabili in altre iniziative di ricerca. Il Ministero riceve la proposta riservandosi di valutare l'opportunita' di attivare un finanziamento, previa verifica della qualita' scientifica, attraverso le ordinarie procedure di valutazione di cui al successivo art. 7 e la disponibilita' di risorse finanziarie immediate o future.
5. I progetti presentati autonomamente al di fuori delle modalita' previste nel presente decreto e descritte nel presente articolo non sono presi in considerazione dal Ministero e conseguentemente sono archiviati.
Art. 4
Manuale dell'utente

1. Il manuale dell'utente, da emanarsi con successivo decreto dirigenziale, contiene tutte le informazioni relative alle modalita' di presentazione, ai criteri e modalita' di valutazione e monitoraggio alla ammissibilita' dei soggetti proponenti e alla compilazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1.
2. Eventuali adeguamenti del manuale e dei relativi allegati che si rendano necessari potranno essere disposti con decreto dirigenziale.
Art. 5
Redazione del progetto

1. I progetti di cui all'art. 1, comma 1, a qualunque titolo presentati, devono essere redatti secondo la modulistica e le istruzioni contenute nel manuale dell'utente, di cui all'art. 4, e disponibile al sito www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione.
2. Non possono essere accettate proposte progettuali non redatte e/o presentate secondo la modulistica di cui al precedente comma e con modalita' non previste nel presente decreto, e nel manuale di cui all'art. 4.
3. Eventuali variazioni potranno essere introdotte con successivo decreto dirigenziale, nei bandi o nella richiesta di presentazione dei progetti.
Art. 6
Soggetti ammessi

1. Possono presentare progetti di ricerca:
a) i dipartimenti, istituti o consorzi universitari;
b) gli enti pubblici di ricerca nazionali regionali, di province autonome e di altri enti territoriali;
c) enti privati, fondazioni ed altri enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca e/o sperimentazione, quale attivita' svolta non a scopo di lucro.
2. La partecipazione di imprese del settore puo' essere prevista in casi particolari, per favorire la necessaria sinergia tra attivita' di ricerca e domanda del settore. Tale partecipazione tiene conto della vigente disciplina sugli aiuti di Stato citata in premessa, e per essa sono date specifiche indicazioni nei bandi emanati o nelle richieste di presentazione dei progetti.
Art. 7
Rendiconti finanziari e scientifici
e ammissibilita' dei costi

1. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 1, i criteri per la stesura del preventivo finanziario, i costi ammissibili, le modalita' per la compilazione e trasmissione del rendiconto e delle relazioni scientifiche intermedie e finali del progetto approvato, sono indicati nel manuale dell'utente, di cui all'art. 4.
Art. 8
Istruttoria e valutazione

1. La ex Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi, cura, in riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1, l'istruttoria, compresa la verifica dei requisiti formali per l'ammissibilita' alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca presentati e affidano a propri organi di valutazione la selezione dei progetti ammessi a valutazione.
2. Il Ministero puo' nominare con apposito decreto/i il/i comitato/i di valutazione o, in caso di bando o di specifiche esigenze relative alle tematiche dei progetti, la/le commissione/i per la valutazione degli stessi.
3. Gli organi di cui al comma 2 operano secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti istitutivi fornendo adeguate motivazioni sul giudizio formulato. Essi sono tenuti a esprimersi sulla congruita' del finanziamento e a fornire eventuali suggerimenti utili ad eventuali modifiche dei progetti eleggibili; infine, propongono il giudizio di merito alla Direzione generale di cui al comma 1.
4. Sono eleggibili al finanziamento solo i progetti che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza nel giudizio di merito tecnico-scientifico.
Art. 9
Finanziamento del progetto di ricerca

1. La ex Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi provvede all'emanazione dei decreti di concessione del contributo ammesso, valutata la disponibilita' delle risorse, determinando anche l'importo assegnato a ciascuna voce di spesa.
2. I progetti finanziati di cui all'art. 1, comma 1, sono oggetto di monitoraggio in itinere e verifica finale per i quali la ex Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV si avvale del comitato e degli esperti di cui all'albo istituito con decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375 e successive modifiche.
3. Per quanto non specificato nel presente decreto, si rimanda al decreto di concessione di contributo del progetto approvato.
Art. 10
Pubblicita' dei risultati

1. I responsabili dei progetti sono tenuti a fornire tutta la documentazione attestante l'attivita' di ricerca svolta al Ministero, che provvede alla massima pubblicita', attraverso la pubblicazione sul proprio sito web www.politicheagricole.it, e riferisce periodicamente ai settori interessati, nelle forme opportune e mediante la collaborazione dei responsabili e dei coordinatori dei progetti, l'esito delle attivita' di ricerca.
Art. 11
Abrogazione

1. I decreti ministeriali 16 luglio 2003, n. 353 e 28 gennaio 2008, n. 16 citati in premessa sono abrogati.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 3