Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 16 giugno 2010 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, denominato "Organismo di Conciliazione del Foro di Pesaro". |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza del 5 marzo 2010, prot .m. dg DAG 1° aprile 2010, n. 48698.E, con la quale l'avv. Pardi Arturo, nato a Genova il 6 marzo 1965, in qualita' di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro con sede legale in Pesaro, piazzale Carducci n. 12, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00334350410, ha dichiarato che con delibera consiliare del 7 ottobre 2009, e' stato costituito, nell'ambito dell'Ordine degli avvocati di Pesaro, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di conciliazione del foro di Pesaro»; Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di conciliazione del foro di Pesaro», organismo non autonomo istituito dall'Ordine degli avvocati di Pesaro, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificata in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei rappresentanti, amministratori e soci; la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone:
L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine degli avvocati di Pesaro, denominato «Organismo di conciliazione del foro di Pesaro», ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda. Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 90 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 16 giugno 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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