Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2010
Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 (Fondi annualita' 2004) e del 5 marzo 2007 (Fondi annualita' 2005), relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione Marche ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e' stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004, con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, recante «Assegnazione alla regione Marche di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualita' 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 167 del 20 luglio 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Marche di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualita' 2005), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 154 del 5 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Marche, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualita' 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 153 del 4 luglio 2007;
Viste le note n. prot. 35925 e 35938 del 19 gennaio 2009, con le quali la Regione Marche ha trasmesso le richieste di rimodulazione dei piani di verifiche ed interventi da attuare con finanziamenti delle annualita' 2004 e 2005 del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la nota della Regione Marche n. prot. 148929 del 13 marzo 2009, contenente piu' dettagliate motivazioni delle modifiche richieste ed integrazioni dei dati necessari per il controllo della rispondenza ai criteri indicati nell'ordinanza n. 3362/2004, nonche' la richiesta di annullamento di ulteriori n. 6 verifiche finanziate con fondi dell'annualita' 2005;
Vista la nota della Regione Marche n. prot. 574685 del 6 ottobre 2009, contenente la richiesta di modificare i soggetti beneficiari di due ulteriori interventi ed una precisazione relativa all'importo di finanziamento destinato all'intervento «Centro funzionale di protezione civile» del comune di Montecarotto di cui e' stato chiesto l'annullamento;
Vista la nota n. prot. 635304 del 29 ottobre 2009, con cui la Regione Marche ha corretto il programma degli interventi, chiedendo la cancellazione dell'intervento «Ponte Fiume Tenna S.P. 61» e la ripartizione della relativa somma tra gli interventi «Ponte Fiume Tenna» e «Ponte Fiume Aso S.P. 47»;
Considerato che per gli interventi di tipologia c) proposti e' gia' stata attestata la condizioni di rischio grave ed attuale e che la proposta consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
Visto l'esito dell'istruttoria, che ha confermato la rispondenza dei finanziamenti richiesti ai criteri di quantificazione dettati dall'ordinanza n. 3362/2004, Allegato 2;
Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche e degli interventi proposti;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le verifiche tecniche (art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04) riportate nell'allegato 1 del presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate.
2. L'intervento di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia c) (art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04) riportato nell'allegato 2a del presente decreto, gia' finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, di cui segue la numerazione, e' annullato; gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia c) riportati nell'allegato 2b del presente decreto, gia' finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullati; gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia c) riportati nell'allegato 2c del presente decreto, gia' finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono modificati come indicato al successivo allegato 3a.
3. I finanziamenti relativi alle verifiche ed agli interventi riportati negli allegati 1, 2a, 2b, 2c del presente decreto, complessivamente pari a 2.021.087,61 euro, restano assegnati alla Regione Marche e vengono impiegati per il finanziamento degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia c) (art. 1, c. 4 dell'OPCM 3362/04) riportati negli allegati 3a, 3b e 3c del presente decreto.
 
Art. 2

1. Le attivita' relative agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico riportati negli allegati 3a, 3b e 3c del presente decreto sono soggette alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 7 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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