Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 luglio 2010
Riconoscimento, al sig. Gonzalez Aranda Eduardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Gonzalez Aranda Eduardo, nato a Ponferrada (Leon - Spagna) il 15 luglio 1977, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Arquitecto Tecnico ed Inginieria de la Edificacion», conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»»;
Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici di «Arquitecto Tecnico» conseguito presso la «Universidad de Zaragoza» il in data 23 maggio 2007 e del tiolo di «grado en Engenieria de la Edificacion», conseguito presso l'«Universidad Europea de Madrid» in data luglio 2009;
Preso atto che l'istante e' iscritto presso il «Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos tecnicos de Leon» dal 4 gennaio 2008 e presso il «Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos tecnicos e Ingenieros de edificacion de Madrid» come attestato in data 23 dicembre 2009;
Vista l'esperienza professionale in atti documentata;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale non e' assimilabile a quella dell'Ingegnere italiano iscritto nella sezione A, settore civile ambientale (come richiesto dal sig. Gonzales Aranda Eduardo), in quanto la formazione accademica e professionale e' piu' inerente ad attivita' tipiche del geometra o dell'architetto junior e che le differenze sono tali che non possono essere superate nemmeno con applicazione di misure compensative;
Ritenuto che il richiedente ha invece una formazione accademica e professionale che si puo' considerare completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere junior» - sez B settore civile ambientale - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Gonzalez Aranda Eduardo, nato a Ponferrada (Leon - Spagna) il 15 luglio 1977, cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
La domanda di riconoscimento per il titolo di Ingegnere sezione A settore civile ambientale per i motivi su esposti e' rigettata.

Roma 3 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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