IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dispositivi medici
Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto direttoriale del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»; Visto il comunicato concernente la «Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189; Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Decreta:
Art. 1
Le officine che alla data del 30 giugno 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici sono elencate nell'allegato 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2010
Il direttore generale: Ruocco |