Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
PROVVEDIMENTO 30 giugno 2010
Approvazione del regolamento per l'attivita' negoziale.


IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11146 del 25 settembre 2009, con la quale e' stato approvato il «Regolamento per l'attivita' negoziale»;
Vista la nota dell'Istituto del 19 ottobre 2009, prot. n. 018018, con la quale la deliberazione n. 11146 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 novembre 2009, prot. n. 930, con la quale vengono formulate alcune osservazioni al regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11329 del 25 febbraio 2010, con la quale vengono accolte alcune delle osservazioni formulate dal Ministero;
Vista la nota dell'Istituto del 22 marzo 2010, prot. n. 4504, con la quale la deliberazione n. 11329 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Preso atto che, ad oggi, non risultano pervenute ulteriori osservazioni dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla deliberazione del Consiglio direttivo n. 11329, trasmessa con la citata nota del 22 marzo 2010, prot. 4504;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del «Regolamento per l'attivita' negoziale», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 30 giugno 2010

p. Il presidente: Dosselli
 
Allegato
INFN
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE
INDICE

TITOLO I - Disciplina dell'attivita' negoziale Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Deliberazione a contrarre Art. 3 Responsabile del procedimento contrattuale Art. 4 Stipulazione dei contratti Art. 5 Repertorio dei contratti Art. 6 Controlli sulla esecuzione del contratto
TITOLO II - Procedure di scelta del contraente Art. 7 Procedure di scelta del contraente Art. 8 Procedure aperte Art. 9 Procedure ristrette Art. 10 Procedure negoziate con bando Art. 11 Procedure negoziate senza bando Art. 12 Dialogo competitivo Art. 13 Concorsi di progettazione Art. 14 Commissione giudicatrice Art. 15 Criteri di scelta del contraente — offerte anomale Art. 16 Norme comuni alle procedure con bando Art. 17 Individuazione dei soggetti da invitare
TITOLO III - Clausole contrattuali Art. 18 Termini e durata dei contratti Art. 19 Prezzi Art. 20 Proroga dei contratti Art. 21 Aumenti e diminuzioni Art. 22 Penali Art. 23 Garanzia dell'esecuzione
TITOLO IV - Disposizioni speciali Art. 24 Contratti di permuta Art. 25 Contratti di locazione finanziaria
TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali Art. 26 Limiti di valore Art. 27 Abrogazioni Art. 28 Rapporti contrattuali in essere Art. 29 Entrata in vigore
TITOLO I - Disciplina dell'attivita' negoziale
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. L'INFN, Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non
strumentale, ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri
fini istituzionali e dei principi di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione previsti dall'art. 97 della Costituzione. 2. Il presente Regolamento disciplina l'attivita' negoziale
dell'Istituto, ferma restando l'osservanza della normativa
nazionale vigente, nonche' delle norme dell'Unione europea
direttamente applicabili nell'ordinamento interno, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione e trasparenza stabiliti dal trattato U.E.

Art. 2 - Deliberazione a contrarre
1. L'Istituto esprime la volonta' di addivenire alla stipula dei contratti con apposito atto denominato "deliberazione a contrarre". 2. La deliberazione a contrarre, emanata dagli Organi deliberanti dell'Istituto, contiene: a) il fine che si intende perseguire con il contratto; b) l'oggetto del contratto; c) le clausole essenziali, l'eventuale progetto, il capitolato
speciale; d) la procedura e i criteri di scelta del contraente; e) i coefficienti da attribuire ad ogni elemento di valutazione e, se
del caso, i sub-criteri e relativi sub-coefficienti; f) il responsabile del procedimento; g) le risorse di bilancio destinate a finanziare la spesa. 3. La deliberazione a contrarre e' adottata dagli Organi deliberanti
dell'Istituto secondo i limiti di valore di cui al successivo art.
26, che potranno essere oggetto di modifica esclusivamente mediante
apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. 4. Si prescinde dall'adozione della deliberazione a contrarre per gli
appalti di importo inferiore o pari a euro 50.000,00 in quanto di
competenza dei Direttori delle Strutture dell'Istituto; in tali
casi si applicano, ove possibile, le disposizioni in materia di
affidamenti in economia, di cui al regolamento adottato dall'INFN e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4.07.2008.

Art. 3 - Responsabile del procedimento contrattuale
1. Con la deliberazione a contrarre e' individuato, per ciascun
contratto, il responsabile del relativo procedimento, scelto
nell'ambito della Struttura interessata al contratto tra il
personale dipendente avente specifica competenza ovvero scelto
nell'ambito di altra Struttura dell'Istituto, con provvedimento
motivato. 2. Il responsabile del procedimento e' preposto a seguire l'iter del
procedimento contrattuale e provvede affinche' l'esecuzione del
contratto avvenga regolarmente e nel modo piu' rapido, nel rispetto
delle norme sulla pubblicita' e delle altre regole procedurali. A
tal fine il responsabile del procedimento tiene i necessari
rapporti con tutti i soggetti che intervengono nell'esecuzione del
contratto. 3. Il responsabile del procedimento adempie a tutti gli obblighi di
comunicazione previsti dalle norme vigenti in materia. 4. Il nome del responsabile del procedimento e' reso noto al pubblico
negli atti di gara e, per i contratti di esecuzione di lavori, e'
indicato nel cartello di cantiere.

Art. 4 - Stipulazione dei contratti
1. I contratti sono stipulati, in forma di scrittura privata o di
scrittura privata autenticata, secondo le disposizioni di diritto
civile, dal Presidente dell'Istituto e dai Direttori delle
Strutture nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio
Direttivo. 2. Il medesimo Organo che ha adottato la deliberazione a contrarre,
provvede ad approvare gli atti della procedura contrattuale, previa
verifica della persistenza dell'interesse dell'Istituto alla
prestazione oggetto del contratto e della regolarita' della
procedura espletata. 3. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure
disciplinate dal successivo Titolo II e secondo il contenuto
risultante dai verbali di gara. 4. L'aggiudicazione definitiva viene deliberata dal competente Organo
dell'Istituto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria
effettuata dalla Commissione giudicatrice. 5. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede alla
stipulazione del contratto decorsi trenta giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione ed entro il termine massimo di sessanta giorni dalla
data di aggiudicazione definitiva. 6. Qualora l'Impresa non provveda entro il termine stabilito alla
stipulazione del contratto, l'Istituto ha facolta' di dichiarare
decaduta l'aggiudicazione e di incamerare la cauzione provvisoria,
salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni
conseguenti.

Art. 5 - Repertorio dei contratti
1. Ciascuna Struttura dell'Istituto tiene un repertorio dei contratti
la cui conclusione rientra nella competenza del Direttore,
provvedendo a conservarli almeno fino alla scadenza del termine
ordinario di prescrizione. 2. Presso la Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali
dell'Istituto e' istituito un repertorio centralizzato dei
contratti, per valori superiori alla soglia di competenza dei
Direttori delle Strutture.

Art. 6 - Controlli sulla esecuzione del contratto
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale e
in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dai
capitolati, dal contratto; il collaudo deve avere luogo entro sei
mesi dall'ultimazione dei lavori e, di norma, entro trenta giorni
dal ricevimento delle forniture. 2. Il collaudo e' eseguito da personale INFN ovvero, qualora se ne
ravvisi la necessita', da dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni. In caso di carenza di organico all'interno
dell'Istituto di soggetti in possesso dei necessari requisiti,
certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di
difficolta' a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni,
l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni, scelti
con le procedure previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. per l'affidamento dei servizi, qualificati per specifica
competenza. La nomina del collaudatore o della Commissione di
collaudo e' effettuata dal Direttore della Struttura interessata. 3. Il collaudo dei lavori, salvo quanto previsto dal successivo comma
5, non puo' essere effettuato dalle persone che abbiano progettato
o diretto i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione del
contratto o alla relativa procedura. 4. Per le prestazioni di servizi il collaudo e' sostituito
dall'attestazione di regolare esecuzione rilasciata, prima della
liquidazione e in relazione a ogni singola fatturazione, dal
responsabile del procedimento. 5. Salvo diverse disposizioni di legge, per lavori, forniture e
servizi non eccedenti l'importo di euro 20.000,00 e' sufficiente,
di norma, il nullaosta alla liquidazione rilasciato dal
responsabile del procedimento. 6. Il collaudo o la verifica si concludono con il certificato di
collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione.

TITOLO II - Procedure di scelta del contraente
Art. 7 - Procedure di scelta del contraente
1. La scelta del privato contraente e' effettuata secondo la vigente
normativa comunitaria e nazionale in materia di procedure di gara a
evidenza pubblica. 2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i
contratti di ricerca e i contratti per conto di terzi. 3. L'Istituto deve provvedere all'acquisizione di beni e di servizi
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23.12.1999
n. 488 e s.m.i. 4. L'Istituto provvede alla scelta del contraente tramite procedure
aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo, concorsi di
progettazione, ai sensi delle disposizioni del presente titolo. 5. Per l'acquisto, l'alienazione, la locazione e la permuta di beni
immobili e' consentito il ricorso a procedure negoziate. 6. E' altresi' consentito il ricorso a procedura negoziata per la
cessione e la permuta di beni mobili in ipotesi di particolare
convenienza da motivare nella deliberazione a contrarre.

Art. 8 - Procedure aperte
1. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione di un bando
di gara in cui sono indicati il tipo di procedura, l'oggetto del
contratto e il riferimento alla deliberazione a contrarre. 2. Le procedure aperte sono aggiudicate, di norma, con il criterio
del prezzo piu' basso. 3. Il pubblico incanto e' obbligatorio per l'individuazione del
contraente nei contratti attivi. 4. Nelle procedure aperte, i concorrenti devono presentare le loro
offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente
definito e approvato con la deliberazione a contrarre. La scelta
del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'art. 15, secondo quanto stabilito dalla
deliberazione a contrarre. 5. Nelle procedure aperte la gara si svolge nel giorno e nell'ora
stabiliti dal bando.

Art. 9 - Procedure ristrette
1. Le procedure ristrette sono utilizzate di preferenza quando il
contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa. 2. Le procedure ristrette si svolgono previa pubblicazione di un
bando di gara, in cui sono indicati il tipo di procedura, l'oggetto
del contratto e il riferimento alla deliberazione a contrarre. 3. Nelle procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro
offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente
definito e approvato con la deliberazione a contrarre. La scelta
del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'art. 15, secondo quanto stabilito dalla
deliberazione a contrarre. 4. Nelle procedure ristrette la gara si svolge nel giorno e nell'ora
stabiliti dalla lettera d'invito.

Art. 10 - Procedure negoziate con bando
1. Si provvede mediante procedure negoziate, previa pubblicazione di
un bando, nei seguenti casi: a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari o inammissibili, in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte; b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto.

Art. 11 - Procedure negoziate senza bando
1. Si provvede mediante procedure negoziate senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, motivando
adeguatamente la scelta nella deliberazione a contrarre: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna
offerta appropriata o nessuna candidatura; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'INFN, non
e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,
ristrette o negoziate con bando; d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo,
a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad
accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di
ricerca e messa a punto; e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe
l'INFN ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni; f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di una procedura
fallimentare o analoga; h) nei contratti relativi a servizi, qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore del concorso; i) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale ne' nel contratto iniziale, che a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta
tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti
condizioni: 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati
sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale senza
recare gravi inconvenienti, ovvero, pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessari
al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti per lavori o servizi
complementari non supera il 50% dell'importo del contratto
iniziale; l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo contratto aggiudicato con una procedura aperta o ristretta. Tale procedura e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipula del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi
successivi e' computato per la determinazione del valore globale
del contratto, ai fini delle soglie comunitarie di cui al decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 2. La procedura negoziata senza bando e' ammessa, inoltre, anche per
lavori di importo complessivo non superiore a euro 100.000,00. I
lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 100.000,00 e
inferiore a euro 500.000,00 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita', trasparenza e secondo la procedura prevista
dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
con invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti
idonei in tale numero. 3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate
non concorrenziali qualora l'interesse dell'Istituto a cedere la
prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche
caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente
nell'acquirente. 4. Si provvede, altresi', mediante procedura negoziata senza bando
per l'acquisto, la cessione, la permuta e la locazione di beni
immobili. 5. I contratti di cui al comma 4 devono essere preceduti da parere di
congruita', espresso da apposita Commissione nominata dal Consiglio
Direttivo o da altro Organo all'uopo delegato. 6. L'Istituto individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione e seleziona almeno tre operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei. 7. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare
le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. 8. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione e'
dettagliatamente illustrato in apposito verbale che viene
predisposto nel corso di svolgimento della procedura. 9. Nelle procedure negoziate alla scelta del contraente si procede,
di norma, con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.

Art. 12 - Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi qualora l'Istituto
ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non
permetta l'aggiudicazione dell'appalto, puo' avvalersi del dialogo
competitivo, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'art. 58
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 13 - Concorsi di progettazione
1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia
opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche
e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la
elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano
indicate le principali caratteristiche. 2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del
bando di concorso e successiva scelta dei soggetti da invitare alla
procedura. 3. Quando l'Istituto procede mediante concorso di progettazione, i
concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le
loro offerte in relazione al progetto e al capitolato di massima
approvato con la deliberazione a contrarre, ovvero in relazione
alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla
medesima deliberazione. 4. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Nel caso che nessuno
dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la
procedura e' stata bandita, l'Istituto puo' avviare una nuova,
identica o diversa, procedura. 5. La deliberazione a contrarre, in relazione all'interesse
dell'Istituto e ai presumibili costi di progettazione, puo'
prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i
progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se
non prescelti.

Art. 14 - Commissione giudicatrice
1. Nelle procedure di scelta del contraente, la valutazione dei
progetti e delle offerte nonche' la scelta del contraente e'
demandata a una Commissione nominata dall'Organo che ha adottato la
deliberazione a contrarre o, su delega di questi, dal Presidente
dell'Istituto. 2. La Commissione e' composta da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto. 3. La Commissione puo' essere composta anche da esperti esterni
all'Istituto ed e' presieduta, di norma, da un dirigente dell'INFN
o dipendente di altre pubbliche amministrazioni e, in caso di
carenza in organico, da un funzionario dell'INFN competente nello
specifico settore.

Art. 15 - Criteri di scelta del contraente - Offerte anomale
1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti
criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di
procedura seguita: a) il prezzo piu' basso, qualora le prestazioni debbano essere
conformi al contenuto puntualmente predeterminato dal capitolato
speciale; b) l'offerta economicamente piu' vantaggiosa da valutare in base a
parametri numerici predeterminati con la deliberazione a contrarre
e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il
prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di
utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualita', il
carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi
successivi alla prestazione, l'assistenza tecnica. 2. Qualora talune offerte risultino anormalmente basse, queste sono
sottoposte a verifica di congruita' da parte di una Commissione
nominata dall'Organo che ha adottato la deliberazione a contrarre
o, su delega di questi, dal Presidente dell'Istituto. La
Commissione valuta la congruita' delle offerte in conformita' a
quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. 3. Nel caso di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per
l'Istituto, le gare sono aggiudicate unicamente in base al prezzo
piu' alto, che deve essere superiore a quello eventualmente
indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.

Art. 16 - Norme comuni alle procedure con bando
1. L'Istituto rende noto l'avvio della procedura di scelta del
contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicita' di apposito
bando di gara, secondo le norme dettate al riguardo dal decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 2. Il bando e' l'atto fondamentale che, in conformita' e in
attuazione della deliberazione a contrarre, pone le regole di
svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili
a individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti,
modalita' e tempi per la partecipazione alla procedura e indica il
responsabile del procedimento. 3. Il bando e' adottato dal Presidente dell'Istituto su iniziativa
dell'Organo che ha assunto la deliberazione a contrarre.

Art. 17 - Individuazione dei soggetti da invitare
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure esclusivamente i
soggetti in possesso dei requisiti giuridici previsti dalle norme
vigenti. 2. Il bando o la lettera d'invito stabiliscono gli ulteriori
requisiti che i soggetti interessati devono possedere per
partecipare alla procedura. 3. Nelle procedure negoziate senza bando i soggetti da invitare
devono essere in numero non inferiore a tre, qualora esistenti.

TITOLO III - Clausole contrattuali
Art. 18 - Termini e durata dei contratti
1. Tutti i contratti hanno termini e durata certi. Per le spese
correnti la durata del contratto non puo' essere superiore a cinque
anni. 2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti.

Art. 19 - Prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i
beni o per le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o
per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal
presente articolo. 2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il
corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso e
invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali. 3. Anticipazioni sul prezzo, nella misura massima del 20%
dell'importo contrattuale, possono essere previste soltanto per i
contratti inerenti la fornitura di strumentazione scientifica e
tecnologica di particolare complessita'. A tal fine si intendono di
particolare complessita' quelle strumentazioni per le quali non
siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate. 4. La misura delle anticipazioni, nei limiti dell'importo percentuale
di cui al comma 3, e' stabilita caso per caso, previa esplicita
motivazione, in sede di indizione della procedura per
l'aggiudicazione delle forniture stesse, ovvero in sede di
definizione dell'importo contrattuale nel caso di beni offerti da
fornitori unici. 5. Nel caso in cui si prevedano nel contratto anticipazioni sul
prezzo, queste devono essere coperte da apposita fideiussione
bancaria o assicurativa di importo pari a quello erogato a titolo
di anticipazione. 6. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte,
in qualita' di fornitori unici, e' effettuato dai Direttori delle
Strutture dell'Istituto attraverso elementi obiettivi di riscontro
dei prezzi. Nei casi di prestazioni di servizi o di forniture di
importo superiore a euro 50.000,00 l'Organo competente per valore
puo' nominare una Commissione che accerti la congruita' dei prezzi
praticati. 7. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativa
a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione
periodica del prezzo. 8. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta
dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi
sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma
5 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ovvero, in assenza
di tali dati, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati per la categoria
corrispondente all'oggetto del contratto. 9. La revisione viene applicata a decorrere dal secondo anno di
esecuzione del contratto.

Art. 20 - Proroga dei contratti
1. I contratti per la fornitura di beni e la prestazione di servizi,
che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere
l'obbligo del fornitore/prestatore a proseguire la medesima
prestazione a richiesta dell' Istituto e alle medesime condizioni,
fino ad un massimo di ulteriori sei mesi. La decisione di
proseguire la prestazione e' adottata con provvedimento motivato
dal soggetto competente alla conclusione del contratto.

Art. 21 - Aumenti e diminuzioni
1. Qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda
necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il
contraente e' tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e
condizioni, sempre che le relative variazioni siano
complessivamente contenute entro il quinto dell'importo
contrattuale e non siano tali da alterare la natura della
prestazione originaria. 2. Le variazioni in aumento, entro il limite di cui al comma 1, sono
consentite a condizione che esse siano state previste nel bando di
gara o nella lettera di invito e siano state computate nel valore
dell'appalto, ai fini del calcolo delle soglie, nella fase di
indizione della procedura.

Art. 22 - Penali
1. I contratti devono prevedere le penali, con clausola di
risarcibilita' a favore dell'Istituto dell'eventuale ulteriore
danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonche' per la
ritardata esecuzione delle prestazioni. Nel caso di penali previste
in misura percentuale, il contratto stabilisce un limite massimo
alle stesse che, di norma, e' fissato nel 5% dell'importo
contrattuale. 2. Si puo' prescindere dall'applicazione delle penali nei casi in cui
non si sia concretizzato un danno reale per l'Istituto nonche' per
i contratti di importo inferiore a euro 20.000,00. 3. L'applicazione della penale e' di competenza del responsabile del
procedimento.

Art. 23 - Garanzia dell'esecuzione
1. I contraenti sono tenuti a presentare all'Istituto idonea cauzione
a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le
modalita' di costituzione della garanzia sono stabilite dall'art.
113 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. 2. Qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato, ai sensi
del comma 2, lettera b) dell'art. 57 del decreto legislativo n.
163/06 e s.m.i., su proposta del Direttore di Struttura si puo'
prescindere dalla garanzia qualora il contraente sia di notoria
affidabilita'. Tale circostanza dovra' essere prevista nella
deliberazione a contrarre. 3. Lo svincolo della garanzia e' disposto dal soggetto competente
alla conclusione del contratto e con le modalita' di cui all'art.
113 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.

TITOLO IV - Disposizioni speciali
Art. 24 - Contratti di permuta
1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il
medesimo procedimento richiesto per l'acquisto dei beni che si
intendono ottenere in permuta. Il valore del contratto e'
determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire. 2. E' comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate senza
bando qualora la permuta del bene sia attuativa di un precedente
contratto che preveda a carico del contraente l'onere di provvedere
all'aggiornamento dei beni da esso forniti.

Art 25 - Contratti di locazione finanziaria
1. E' consentita la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria (leasing) con intermediari finanziari quando ne sia
dimostrata la convenienza economica e finanziaria rispetto alle
tradizionali tipologie di contratti. 2. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti di
cui al presente articolo devono risultare dalla deliberazione a
contrarre adottata dagli Organi competenti dell'Istituto.

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 26 - Limiti di valore
1. Sono competenti in materia contrattuale i Direttori delle
Strutture dell'Istituto per importi fino a euro 50.000,00, la
Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 50.000,00. 2. Tali importi possono essere modificati con deliberazione del
Consiglio Direttivo. 3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono
al netto delle imposte.

Art. 27 - Abrogazioni
1. Sono abrogate, a far data dall'entrata in vigore del presente
regolamento, le disposizioni con esso incompatibili e, in
particolare, il Regolamento INFN per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del
27.04.1998, per la parte riguardante l'attivita' negoziale.

Art. 28 - Rapporti contrattuali in essere
1. I rapporti contrattuali gia' costituiti restano regolati dalle
norme vigenti all'atto della stipula dei contratti.

Art. 29 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone