Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2010 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |
PROVVEDIMENTO 30 giugno 2010 |
Approvazione del regolamento per l'attivita' negoziale. |
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IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11146 del 25 settembre 2009, con la quale e' stato approvato il «Regolamento per l'attivita' negoziale»; Vista la nota dell'Istituto del 19 ottobre 2009, prot. n. 018018, con la quale la deliberazione n. 11146 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 novembre 2009, prot. n. 930, con la quale vengono formulate alcune osservazioni al regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11329 del 25 febbraio 2010, con la quale vengono accolte alcune delle osservazioni formulate dal Ministero; Vista la nota dell'Istituto del 22 marzo 2010, prot. n. 4504, con la quale la deliberazione n. 11329 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168; Preso atto che, ad oggi, non risultano pervenute ulteriori osservazioni dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla deliberazione del Consiglio direttivo n. 11329, trasmessa con la citata nota del 22 marzo 2010, prot. 4504; Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone:
1) Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del «Regolamento per l'attivita' negoziale», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 30 giugno 2010
p. Il presidente: Dosselli |
| Allegato INFN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE INDICE
TITOLO I - Disciplina dell'attivita' negoziale Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Deliberazione a contrarre Art. 3 Responsabile del procedimento contrattuale Art. 4 Stipulazione dei contratti Art. 5 Repertorio dei contratti Art. 6 Controlli sulla esecuzione del contratto TITOLO II - Procedure di scelta del contraente Art. 7 Procedure di scelta del contraente Art. 8 Procedure aperte Art. 9 Procedure ristrette Art. 10 Procedure negoziate con bando Art. 11 Procedure negoziate senza bando Art. 12 Dialogo competitivo Art. 13 Concorsi di progettazione Art. 14 Commissione giudicatrice Art. 15 Criteri di scelta del contraente — offerte anomale Art. 16 Norme comuni alle procedure con bando Art. 17 Individuazione dei soggetti da invitare TITOLO III - Clausole contrattuali Art. 18 Termini e durata dei contratti Art. 19 Prezzi Art. 20 Proroga dei contratti Art. 21 Aumenti e diminuzioni Art. 22 Penali Art. 23 Garanzia dell'esecuzione TITOLO IV - Disposizioni speciali Art. 24 Contratti di permuta Art. 25 Contratti di locazione finanziaria TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali Art. 26 Limiti di valore Art. 27 Abrogazioni Art. 28 Rapporti contrattuali in essere Art. 29 Entrata in vigore TITOLO I - Disciplina dell'attivita' negoziale Art. 1 - Ambito di applicazione 1. L'INFN, Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione previsti dall'art. 97 della Costituzione. 2. Il presente Regolamento disciplina l'attivita' negoziale dell'Istituto, ferma restando l'osservanza della normativa nazionale vigente, nonche' delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili nell'ordinamento interno, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza stabiliti dal trattato U.E.
Art. 2 - Deliberazione a contrarre 1. L'Istituto esprime la volonta' di addivenire alla stipula dei contratti con apposito atto denominato "deliberazione a contrarre". 2. La deliberazione a contrarre, emanata dagli Organi deliberanti dell'Istituto, contiene: a) il fine che si intende perseguire con il contratto; b) l'oggetto del contratto; c) le clausole essenziali, l'eventuale progetto, il capitolato speciale; d) la procedura e i criteri di scelta del contraente; e) i coefficienti da attribuire ad ogni elemento di valutazione e, se del caso, i sub-criteri e relativi sub-coefficienti; f) il responsabile del procedimento; g) le risorse di bilancio destinate a finanziare la spesa. 3. La deliberazione a contrarre e' adottata dagli Organi deliberanti dell'Istituto secondo i limiti di valore di cui al successivo art. 26, che potranno essere oggetto di modifica esclusivamente mediante apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. 4. Si prescinde dall'adozione della deliberazione a contrarre per gli appalti di importo inferiore o pari a euro 50.000,00 in quanto di competenza dei Direttori delle Strutture dell'Istituto; in tali casi si applicano, ove possibile, le disposizioni in materia di affidamenti in economia, di cui al regolamento adottato dall'INFN e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4.07.2008.
Art. 3 - Responsabile del procedimento contrattuale 1. Con la deliberazione a contrarre e' individuato, per ciascun contratto, il responsabile del relativo procedimento, scelto nell'ambito della Struttura interessata al contratto tra il personale dipendente avente specifica competenza ovvero scelto nell'ambito di altra Struttura dell'Istituto, con provvedimento motivato. 2. Il responsabile del procedimento e' preposto a seguire l'iter del procedimento contrattuale e provvede affinche' l'esecuzione del contratto avvenga regolarmente e nel modo piu' rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicita' e delle altre regole procedurali. A tal fine il responsabile del procedimento tiene i necessari rapporti con tutti i soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto. 3. Il responsabile del procedimento adempie a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalle norme vigenti in materia. 4. Il nome del responsabile del procedimento e' reso noto al pubblico negli atti di gara e, per i contratti di esecuzione di lavori, e' indicato nel cartello di cantiere.
Art. 4 - Stipulazione dei contratti 1. I contratti sono stipulati, in forma di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, secondo le disposizioni di diritto civile, dal Presidente dell'Istituto e dai Direttori delle Strutture nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo. 2. Il medesimo Organo che ha adottato la deliberazione a contrarre, provvede ad approvare gli atti della procedura contrattuale, previa verifica della persistenza dell'interesse dell'Istituto alla prestazione oggetto del contratto e della regolarita' della procedura espletata. 3. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure disciplinate dal successivo Titolo II e secondo il contenuto risultante dai verbali di gara. 4. L'aggiudicazione definitiva viene deliberata dal competente Organo dell'Istituto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria effettuata dalla Commissione giudicatrice. 5. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 6. Qualora l'Impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Istituto ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di incamerare la cauzione provvisoria, salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni conseguenti.
Art. 5 - Repertorio dei contratti 1. Ciascuna Struttura dell'Istituto tiene un repertorio dei contratti la cui conclusione rientra nella competenza del Direttore, provvedendo a conservarli almeno fino alla scadenza del termine ordinario di prescrizione. 2. Presso la Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali dell'Istituto e' istituito un repertorio centralizzato dei contratti, per valori superiori alla soglia di competenza dei Direttori delle Strutture.
Art. 6 - Controlli sulla esecuzione del contratto 1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale e in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dai capitolati, dal contratto; il collaudo deve avere luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento delle forniture. 2. Il collaudo e' eseguito da personale INFN ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. In caso di carenza di organico all'interno dell'Istituto di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni, l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni, scelti con le procedure previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi, qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo e' effettuata dal Direttore della Struttura interessata. 3. Il collaudo dei lavori, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, non puo' essere effettuato dalle persone che abbiano progettato o diretto i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alla relativa procedura. 4. Per le prestazioni di servizi il collaudo e' sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione rilasciata, prima della liquidazione e in relazione a ogni singola fatturazione, dal responsabile del procedimento. 5. Salvo diverse disposizioni di legge, per lavori, forniture e servizi non eccedenti l'importo di euro 20.000,00 e' sufficiente, di norma, il nullaosta alla liquidazione rilasciato dal responsabile del procedimento. 6. Il collaudo o la verifica si concludono con il certificato di collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione.
TITOLO II - Procedure di scelta del contraente Art. 7 - Procedure di scelta del contraente 1. La scelta del privato contraente e' effettuata secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di procedure di gara a evidenza pubblica. 2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contratti di ricerca e i contratti per conto di terzi. 3. L'Istituto deve provvedere all'acquisizione di beni e di servizi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. 4. L'Istituto provvede alla scelta del contraente tramite procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo, concorsi di progettazione, ai sensi delle disposizioni del presente titolo. 5. Per l'acquisto, l'alienazione, la locazione e la permuta di beni immobili e' consentito il ricorso a procedure negoziate. 6. E' altresi' consentito il ricorso a procedura negoziata per la cessione e la permuta di beni mobili in ipotesi di particolare convenienza da motivare nella deliberazione a contrarre.
Art. 8 - Procedure aperte 1. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione di un bando di gara in cui sono indicati il tipo di procedura, l'oggetto del contratto e il riferimento alla deliberazione a contrarre. 2. Le procedure aperte sono aggiudicate, di norma, con il criterio del prezzo piu' basso. 3. Il pubblico incanto e' obbligatorio per l'individuazione del contraente nei contratti attivi. 4. Nelle procedure aperte, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito e approvato con la deliberazione a contrarre. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15, secondo quanto stabilito dalla deliberazione a contrarre. 5. Nelle procedure aperte la gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando.
Art. 9 - Procedure ristrette 1. Le procedure ristrette sono utilizzate di preferenza quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. Le procedure ristrette si svolgono previa pubblicazione di un bando di gara, in cui sono indicati il tipo di procedura, l'oggetto del contratto e il riferimento alla deliberazione a contrarre. 3. Nelle procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito e approvato con la deliberazione a contrarre. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15, secondo quanto stabilito dalla deliberazione a contrarre. 4. Nelle procedure ristrette la gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dalla lettera d'invito.
Art. 10 - Procedure negoziate con bando 1. Si provvede mediante procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte; b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto.
Art. 11 - Procedure negoziate senza bando 1. Si provvede mediante procedure negoziate senza preliminare pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, motivando adeguatamente la scelta nella deliberazione a contrarre: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'INFN, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con bando; d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe l'INFN ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di una procedura fallimentare o analoga; h) nei contratti relativi a servizi, qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore del concorso; i) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti per lavori o servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale; l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con una procedura aperta o ristretta. Tale procedura e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 2. La procedura negoziata senza bando e' ammessa, inoltre, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100.000,00. I lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 100.000,00 e inferiore a euro 500.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali qualora l'interesse dell'Istituto a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente. 4. Si provvede, altresi', mediante procedura negoziata senza bando per l'acquisto, la cessione, la permuta e la locazione di beni immobili. 5. I contratti di cui al comma 4 devono essere preceduti da parere di congruita', espresso da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo o da altro Organo all'uopo delegato. 6. L'Istituto individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 7. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 8. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione e' dettagliatamente illustrato in apposito verbale che viene predisposto nel corso di svolgimento della procedura. 9. Nelle procedure negoziate alla scelta del contraente si procede, di norma, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Art. 12 - Dialogo competitivo 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi qualora l'Istituto ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, puo' avvalersi del dialogo competitivo, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'art. 58 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 13 - Concorsi di progettazione 1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche. 2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di concorso e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura. 3. Quando l'Istituto procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto e al capitolato di massima approvato con la deliberazione a contrarre, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima deliberazione. 4. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura e' stata bandita, l'Istituto puo' avviare una nuova, identica o diversa, procedura. 5. La deliberazione a contrarre, in relazione all'interesse dell'Istituto e ai presumibili costi di progettazione, puo' prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.
Art. 14 - Commissione giudicatrice 1. Nelle procedure di scelta del contraente, la valutazione dei progetti e delle offerte nonche' la scelta del contraente e' demandata a una Commissione nominata dall'Organo che ha adottato la deliberazione a contrarre o, su delega di questi, dal Presidente dell'Istituto. 2. La Commissione e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 3. La Commissione puo' essere composta anche da esperti esterni all'Istituto ed e' presieduta, di norma, da un dirigente dell'INFN o dipendente di altre pubbliche amministrazioni e, in caso di carenza in organico, da un funzionario dell'INFN competente nello specifico settore.
Art. 15 - Criteri di scelta del contraente - Offerte anomale 1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita: a) il prezzo piu' basso, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente predeterminato dal capitolato speciale; b) l'offerta economicamente piu' vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici predeterminati con la deliberazione a contrarre e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione, l'assistenza tecnica. 2. Qualora talune offerte risultino anormalmente basse, queste sono sottoposte a verifica di congruita' da parte di una Commissione nominata dall'Organo che ha adottato la deliberazione a contrarre o, su delega di questi, dal Presidente dell'Istituto. La Commissione valuta la congruita' delle offerte in conformita' a quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 3. Nel caso di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Istituto, le gare sono aggiudicate unicamente in base al prezzo piu' alto, che deve essere superiore a quello eventualmente indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.
Art. 16 - Norme comuni alle procedure con bando 1. L'Istituto rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicita' di apposito bando di gara, secondo le norme dettate al riguardo dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 2. Il bando e' l'atto fondamentale che, in conformita' e in attuazione della deliberazione a contrarre, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili a individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalita' e tempi per la partecipazione alla procedura e indica il responsabile del procedimento. 3. Il bando e' adottato dal Presidente dell'Istituto su iniziativa dell'Organo che ha assunto la deliberazione a contrarre.
Art. 17 - Individuazione dei soggetti da invitare 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti giuridici previsti dalle norme vigenti. 2. Il bando o la lettera d'invito stabiliscono gli ulteriori requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura. 3. Nelle procedure negoziate senza bando i soggetti da invitare devono essere in numero non inferiore a tre, qualora esistenti.
TITOLO III - Clausole contrattuali Art. 18 - Termini e durata dei contratti 1. Tutti i contratti hanno termini e durata certi. Per le spese correnti la durata del contratto non puo' essere superiore a cinque anni. 2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti.
Art. 19 - Prezzi 1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o per le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo. 2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso e invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali. 3. Anticipazioni sul prezzo, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale, possono essere previste soltanto per i contratti inerenti la fornitura di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita'. A tal fine si intendono di particolare complessita' quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate. 4. La misura delle anticipazioni, nei limiti dell'importo percentuale di cui al comma 3, e' stabilita caso per caso, previa esplicita motivazione, in sede di indizione della procedura per l'aggiudicazione delle forniture stesse, ovvero in sede di definizione dell'importo contrattuale nel caso di beni offerti da fornitori unici. 5. Nel caso in cui si prevedano nel contratto anticipazioni sul prezzo, queste devono essere coperte da apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello erogato a titolo di anticipazione. 6. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte, in qualita' di fornitori unici, e' effettuato dai Direttori delle Strutture dell'Istituto attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi. Nei casi di prestazioni di servizi o di forniture di importo superiore a euro 50.000,00 l'Organo competente per valore puo' nominare una Commissione che accerti la congruita' dei prezzi praticati. 7. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativa a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. 8. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ovvero, in assenza di tali dati, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto. 9. La revisione viene applicata a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto.
Art. 20 - Proroga dei contratti 1. I contratti per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore/prestatore a proseguire la medesima prestazione a richiesta dell' Istituto e alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi. La decisione di proseguire la prestazione e' adottata con provvedimento motivato dal soggetto competente alla conclusione del contratto.
Art. 21 - Aumenti e diminuzioni 1. Qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente e' tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. 2. Le variazioni in aumento, entro il limite di cui al comma 1, sono consentite a condizione che esse siano state previste nel bando di gara o nella lettera di invito e siano state computate nel valore dell'appalto, ai fini del calcolo delle soglie, nella fase di indizione della procedura.
Art. 22 - Penali 1. I contratti devono prevedere le penali, con clausola di risarcibilita' a favore dell'Istituto dell'eventuale ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle prestazioni. Nel caso di penali previste in misura percentuale, il contratto stabilisce un limite massimo alle stesse che, di norma, e' fissato nel 5% dell'importo contrattuale. 2. Si puo' prescindere dall'applicazione delle penali nei casi in cui non si sia concretizzato un danno reale per l'Istituto nonche' per i contratti di importo inferiore a euro 20.000,00. 3. L'applicazione della penale e' di competenza del responsabile del procedimento.
Art. 23 - Garanzia dell'esecuzione 1. I contraenti sono tenuti a presentare all'Istituto idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le modalita' di costituzione della garanzia sono stabilite dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. 2. Qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., su proposta del Direttore di Struttura si puo' prescindere dalla garanzia qualora il contraente sia di notoria affidabilita'. Tale circostanza dovra' essere prevista nella deliberazione a contrarre. 3. Lo svincolo della garanzia e' disposto dal soggetto competente alla conclusione del contratto e con le modalita' di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
TITOLO IV - Disposizioni speciali Art. 24 - Contratti di permuta 1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il medesimo procedimento richiesto per l'acquisto dei beni che si intendono ottenere in permuta. Il valore del contratto e' determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire. 2. E' comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate senza bando qualora la permuta del bene sia attuativa di un precedente contratto che preveda a carico del contraente l'onere di provvedere all'aggiornamento dei beni da esso forniti.
Art 25 - Contratti di locazione finanziaria 1. E' consentita la stipulazione di contratti di locazione finanziaria (leasing) con intermediari finanziari quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria rispetto alle tradizionali tipologie di contratti. 2. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo devono risultare dalla deliberazione a contrarre adottata dagli Organi competenti dell'Istituto.
TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali Art. 26 - Limiti di valore 1. Sono competenti in materia contrattuale i Direttori delle Strutture dell'Istituto per importi fino a euro 50.000,00, la Giunta Esecutiva per importi superiori a euro 50.000,00. 2. Tali importi possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Direttivo. 3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle imposte.
Art. 27 - Abrogazioni 1. Sono abrogate, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, il Regolamento INFN per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.04.1998, per la parte riguardante l'attivita' negoziale.
Art. 28 - Rapporti contrattuali in essere 1. I rapporti contrattuali gia' costituiti restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti.
Art. 29 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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