Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 18 maggio 2010, n. 112
Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 13, il quale dispone che il Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, nonche' l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio per il personale militare;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente il regolamento recante modalita' per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visto l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui alla legge n. 497 del 1978, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva;
Visto il programma pluriennale del Ministero della difesa per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2007, predisposto dalle Forze armate in data 1° dicembre 2008;
Visto l'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede l'adozione del regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al citato comma 627;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento per la disciplina delle attivita' del Genio militare;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisito il parere dell'Organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/23084 del 14 maggio 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, al fine di assicurare la mobilita' del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operativita' dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina:
a) i procedimenti e le funzioni amministrative relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa;
b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in seguito definito Codice degli appalti, nonche' la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato;
c) l'alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' di alloggi di servizio del Ministero della difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo 2, comma 628, lettera b) della legge n. 244 del 2007.
2. Gli alloggi di servizio, di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati:
a) al personale militare in servizio permanente;
b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, il presente regolamento si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilita' di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera a), numero 3, della legge n. 244 del 2007, di seguito denominati alloggi a riscatto, nonche' alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 8.
4. Il Ministero della difesa puo' stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attivita' disciplinate dai successivi articoli 5, comma 11, 6, comma 5, 7, commi 18 e 21, 8, comma 3, e 10, al fine di regolamentare i tempi, le modalita' e i termini di attuazione delle attivita' medesime. Il Ministero della difesa puo' stipulare altresi' apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attivita' di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 7, comma 18.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 13 e 20 della legge 18 agosto
1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di
alloggi di servizio per il personale militare e disciplina
delle relative concessioni), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 1° settembre 1978, n. 245, e' il seguente:
«Art. 13. - Il Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle
finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la
determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle
disposizioni di legge vigenti in materia di definizione
dell'equo canone.».
«Art. 20. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente
norme per la classificazione e la ripartizione tra
ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalita' di
assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e
degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per
gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie
con particolare riferimento al punteggio che e' determinato
in base alla composizione ed al reddito del nucleo
familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la
composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza
militare - di commissioni per l'assegnazione degli alloggi
stessi.
2. L'organo nazionale della rappresentanza militare e'
chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul
regolamento.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n.
130.
- Il testo dell'articolo 9 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303, e' il seguente:
«Art. 9 (Patrimonio pubblico) - 1. E' abrogata ogni
disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in qualsiasi forma e a
qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie
pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di
associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici
escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale,
nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore del
personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'uso di beni pubblici puo' essere consentito ad
associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se
previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un
canone determinato sulla base dei valori di mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli
alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti
dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli
enti locali, nonche' quello corrisposto dagli utenti
privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli
appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del
patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
e' aggiornato, eventualmente su base nazionale,
annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa
con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti,
sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato
per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e,
comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A
decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono
aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per
gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura
superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano
valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri
per l'applicazione dei commi precedenti e del presente
comma si provvede entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreti dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle
finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e
le parti di immobili destinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse
ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli
alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 e
successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n.
831 e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento
ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del
presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione
della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per
essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione
straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura
dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari
disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con
riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di
cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore
all'attuale, non si applica agli inquilini
ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando
uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia
portatore di handicap nonche' alle persone titolari di un
reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal
CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.
Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono
emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette
ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di
concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di
interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli
immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi
delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n.
1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, ovvero ad assicurare la mobilita' del personale
della Difesa, con priorita' per l'alienazione di terreni e
fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di vedove
non legalmente separate ne' divorziate, possono mantenerne
la conduzione, purche' non siano proprietari di altro
alloggio di certificata abitabilita'. I proventi derivanti
dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di
servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire venti
miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, programmi di
dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a
cominciare da quello abitativo, in conformita' alla
normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono
soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti
liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi,
per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, sono determinate
le modalita' di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi,
nell'ambito dei piani di impiego annuali delle
disponibilita' di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato
immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla
base dell'individuazione dei beni da dismettere, i
rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. Per dette
alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire
apposita societa' con rappresentanza paritetica degli enti
stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente
articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma
9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche
di carattere speciale, vigente in materia di investimenti.
Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre,
sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti
all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate particolari disposizioni per tutelare i
conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro
condizioni economiche, nonche' definite le procedure per la
valutazione dei relativi beni immobili.».
- Il testo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304, e' il
seguente:
«Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia) -
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo
articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro
della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi
dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 491 ovvero,
se piu' favorevole all'utente, un canone pari a quello
derivante dall'applicazione della normativa vigente in
materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore
della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla
concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime
di proroga, un canone pari a quello risultante dalla
normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per
un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito
lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60
milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facolta'
di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' che
saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli
utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal
decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone
pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone
senza maggiorazioni.
2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986,
n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge
vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia
di definizione dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli
alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1°
dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 831,
rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e
relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni,
dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e
successive modificazioni, e dall'articolo 9 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e
successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per
cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in
quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la
manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la
costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la
realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero
della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla
citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n.
387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della
difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di
gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER) interessate.».
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586
(Regolamento recante modalita' per la concessione di
proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze
armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
marzo 1996, n. 57.
- Il testo dell'articolo 10 della legge 18 febbraio
1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997, n. 45, e' il
seguente:
«Art.10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione
dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed
organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 , nel rispetto dei principi e dei criteri ivi
previsti, e' prorogato al 30 novembre 1997.
Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare di
cui al comma 1, le disposizioni della presente legge
costituiscono norme generali regolatrici ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo
provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle
materie oggetto di riordinamento le modifiche e le
integrazioni necessarie per renderle compatibili con le
disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti
nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili
con le disposizioni della presente legge e del regolamento
medesimo, sono abrogate.».
- Il testo degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il
seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni) - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 21 (Ordinamento) - 1. Il Ministero si articola in
direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, nonche' nell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
- Il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
«Art.11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifici e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principio e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione, aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10
della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio
2000, n. 114.
- La legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000,
n. 269.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106.
- Il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88
(Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio
delle Forze armate), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2004, n. 78.
- Il testo dell'articolo 2, commi 627 e 629, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n.
300, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. - 626. (omissis).
627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma
strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate,
conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di
leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di
semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento
della spesa, un programma pluriennale per la costruzione,
l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di
cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto
1978, n. 497.
628. (omissis).
629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta il
regolamento di attuazione per la realizzazione del
programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Sullo schema di regolamento e' sentito il COCER e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle
attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3,
comma 7-bis, della febbraio 1994, n. 109), e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30
agosto 2005, n. 201.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. - 2. (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare nonne contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 627, della legge
n. 244 del 2007, si vedano le note alla premesse.
- Per il decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano
le note alla premesse.
- Il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge n.
244 del 2007, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. - 627. (omissis).
628. Ai fini della realizzazione del programma di cui
al comma 627, il Ministero della difesa:
a) procede all'individuazione di tre categorie di
alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo
di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio
richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di
servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata
e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e
abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilita' di opzione
di acquisto mediante riscatto;
b) provvede all'alienazione della proprieta',
dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu'
funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non
inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare
in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e,
in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il
personale militare e civile del Ministero della difesa non
proprietario di altra abitazione nella provincia, con
prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del
demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del
nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap
tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta
perdita del titolo alla concessione e assicurando la
permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita'
immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare,
non superiore a quello determinato annualmente con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del
canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base
agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data
di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa;
c) puo' avvalersi, ai fini di accelerare il
procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale
dei lavori e del demanio, dell'attivita' di tecnici
dell'Agenzia del demanio ed e' esonerato dalla consegna dei
documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in
materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la
stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera
b), sostituiti da apposita dichiarazione;
d) puo' procedere alla concessione di lavori pubblici
di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, con le modalita' previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilita' di
cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non
piu' necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa
con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da
individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la destinazione della
totalita' dei canoni degli alloggi di servizio realizzati
in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631
fino al termine della concessione, con conseguente
cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni
normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai
canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze
armate.».
- Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica. 10 aprile 1987, n.
150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1987,
n. 220, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. (omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il
personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro
della difesa di concerto con quello dell'interno per il
personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
quello dell'interno per il personale del Corpo forestale
dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a
quanto disposto dall'articolo 8 della legge l° dicembre
1986, n. 831 , per il Corpo della guardia di finanza.».



 
Art. 2
Categorie di alloggi di servizio

1. Le norme del regolamento disciplinano le seguenti categorie di alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o ristrutturazione sono previsti nel programma infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che richiedono la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalita' e sicurezza del servizio medesimo. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) del regolamento adottato con decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;
b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d), e), f) e g) del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, e comprendono quelli di cui all'articolo 4, comma 2;
c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilita' di opzione di acquisto mediante riscatto, i quali rientrano nella tipologia disciplinata dal presente regolamento.
2. Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, e' determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetusta' dell'alloggio.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto
ministeriale n. 88 del 2004, e' il seguente:
«Art. 2 (Principi generali) - 1. - 3. (omissis).
4. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione
amministrativa e sono classificati nelle seguenti
categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e
custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale
sia affidata, in modo continuativo, la custodia
dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso
l'alloggio; per il personale militare e civile al quale
siano affidate, in modo continuativo, mansioni di
consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi
sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi
che, per motivi di funzionalita' e di sicurezza, siano
ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con
annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di
incarichi che comportino obblighi di rappresentanza
inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI):
per il personale al quale siano affidati incarichi che
richiedano l'obbligo di abitare presso la localita' di
servizio per il soddisfacimento delle esigenze di
funzionalita' e sicurezza del servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per
le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il
personale con carico di famiglia che presti servizio nel
presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o
nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale,
determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia
ubicato l'alloggio;
e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del
personale militare in transito e dei familiari di passaggio
(APP);
f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del
personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio
(SLI);
g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle
infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e
volontari in servizio permanente destinati nella sede
(ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza
famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa
disporre di una sola camera, con o senza bagno.».
- Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 18
agosto 1978, n. 497, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Tutti i fabbricati realizzati, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge,
infrastrutture militari.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e' il
seguente:
«Art. 2 (Definizioni) - 1. - 9. (omissis).
10. Si definiscono opere destinate alla difesa
nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma
5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle
seguenti categorie:
a) aeroporti ed eliporti;
b) basi navali;
c) caserme;
d) stabilimenti ed arsenali;
e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
g) comandi di unita' operative e di supporto
logistico;
h) basi missilistiche;
i) strutture di comando e di controllo dello spazio
terrestre, marittimo ed aereo;
l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed
aerea;
m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai
sistemi di allarme;
n) poligoni e strutture di addestramento;
o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi
d'arma;
p) alloggi di servizio per il personale militare,
anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli
4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto
1978, n. 497;
q) opere di protezione ambientale correlate alle
opere della difesa nazionale;
r) installazioni temporanee per esigenze di rapido
dispiegamento;
s) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e
da utenti alleati sul territorio nazionale.».



 
Art. 3
Programmazione degli interventi

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilita' redatti dagli organi tecnici di Forza armata.
 
Art. 4
Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di
servizio e alloggi assegnati per una durata determinata
rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative.
1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), mediante:
a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non piu' funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 6;
c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti e successive modificazioni, e in particolare con applicazione del disposto dell'articolo 143, nonche' delle procedure di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilita' di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera d) della legge n. 244 del 2007, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti;
d) appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione di beni immobili, non piu' utili ai fini istituzionali, a titolo di prezzo, di cui all'articolo 143, comma 5, del Codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;
e) accordi di programma di cui all'articolo 3, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, e dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Tali accordi prevedono, quale corrispettivo della cessione di beni in uso al Ministero della difesa, l'acquisizione di alloggi di servizio;
f) altre forme negoziali previste dal diritto privato.
2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), puo' altresi' procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprieta' all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprieta' e disponibilita' dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un regolamento contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalita' di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unita' abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unita' abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 143 e 153 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' il seguente:
«Art. 143 (Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici) - 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di
regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara. A titolo di prezzo, le
amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprieta'
o in diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica
l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
5. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
6. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo.
7. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino piu' favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a favore del concedente.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della Pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
9. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.».
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale e
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di
fattibilita', mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto e che in
tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo
38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da una banca nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione; il
regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli
elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97. In tale fase e' onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso
aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura
non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti
soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente,
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse, procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58,
comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di
esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di
gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di
studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non
presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a
valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli
studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse;
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita', si
applicano le disposizioni del presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19
anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e
90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita'
rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilita',
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 170
del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge
n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 120 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 170 del 2005, e' il seguente:
«Art.120 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto
all'acquisizione di beni immobili, concessione di
costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore).
- 1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori e'
costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in
favore dell'appaltatore delle proprieta' di beni immobili,
il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che
l'offerente dovra' versare per l'acquisizione del bene,
nonche' il prezzo massimo posto a base di gara per
l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad
oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e
l'esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena
di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2,
l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo'
presentare piu' offerte.
4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora
nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto
l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la
proprieta' dello stesso viene aggiudicata al miglior
offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero
l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei
lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono
aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola
esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del
bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono
aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che
essa sia piu' conveniente delle due migliori offerte
separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in
favore della migliore offerta relativa alla acquisizione
del bene e a quella relativa alla esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito
della procedura di gara e' determinato dal responsabile del
procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili
dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale di beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai
fini della loro alienazione comporta il venir meno del
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma
dell'articolo 828 del codice civile.
8. Per la concessione di costruzione e gestione di
lavori pubblici si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e
98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
9. Ai fini della presentazione delle proposte e dei
requisiti del promotore, di cui all'articolo 37-bis, della
legge, si applica l'articolo 99 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.».
- Il testo dell'articolo 3, commi 15, 15-bis e 15-ter
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001,
n. 224, e' il seguente:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili) - 1.
- 14 (omissis).
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma I sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico- contabile.».
- Il testo dell'articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 2 ottobre 2003, n. 229), e' il seguente:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1. - 12 (abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni
immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a
quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono
soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu'
utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del
demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e
valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30
giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo
scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente
funzionati per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu'
utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare
all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle
procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.l.
13-ter.l. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del
demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso
idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione
puo' avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli
strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle
aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad
accordi o a procedure negoziate con enti territoriali,
societa' a partecipazioni pubbliche e soggetti privati
promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
15- bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle
predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno
di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.l. Al
fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture
militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze.
13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si
applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di
previsione del Ministero della difesa integralmente nella
misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di
dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla
vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli
immobili.».
- Il testo dell'articolo 2645-ter del codice civile e'
il seguente:
«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione
per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilita', a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). - Gli
atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della
vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione
di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma,
possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai
terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi puo' agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati
solo per la realizzazione del fine di destinazione e
possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti
contratti per tale scopo.».



 
Art. 5
Realizzazione degli alloggi con possibilita'
di acquisto mediante riscatto

1. Al fine di contemperare le esigenze di operativita' dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa
realizza alloggi di servizio con possibilita' di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto.
2. Gli alloggi di servizio a riscatto, gia' individuati con il programma pluriennale sono realizzati:
a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa;
b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 del Codice degli appalti, nonche' con le procedure di cui all'articolo 153 del medesimo Codice;
c) con altri strumenti previsti dalla legge.
3. Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti, il Ministero della difesa puo' utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico.
4. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione.
5. I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.
6. Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione.
7. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti.
8. Il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative da assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate.
9. Il provvedimento di concessione e' disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unita' abitative unitamente alle modalita' per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.
10. La convenzione di cui al comma 9 puo' definire una percentuale di unita' abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.
11. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono approvate le direttive tecniche relative alle procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo le quali rispettano i seguenti criteri:
a) il prezzo complessivo di riscatto degli alloggi e' determinato sulla base del costo della loro realizzazione, nonche' degli oneri finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione degli alloggi;
b) il riscatto, che e' condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l'intera durata della concessione, si perfeziona, entro dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con il pagamento dell'importo residuo. I canoni corrisposti dal dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui e' costruito l'immobile, gli oneri finanziari sostenuti e di manutenzione straordinaria, oltre ad un importo a titolo di concessione, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. Al termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al fine di riscattare l'immobile gia' in uso, un importo massimo equivalente al costo dell'immobile al momento della sua realizzazione, ovvero acquisizione, cosi' come individuato da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa;
c) in caso di morte dell'assegnatario durante il periodo di concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree del demanio militare, il riscatto puo' essere esercitato dal coniuge o da uno dei discendenti residenti nell'alloggio al momento dell'assegnazione;
d) in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate ad eccezione di quelle corrisposte a titolo di concessione d'uso;
e) eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dell'originario avente diritto al riscatto sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell'alloggio.



Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 143 e 153 del decreto
legislativo 163 del 2006, si vedano le note all'art. 4.



 
Art. 6
Individuazione
degli alloggi da alienare

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.
2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette alla Direzione generale dei lavori e del demanio, di seguito denominata Direzione generale, per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La Direzione generale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8.
4. In sede di prima applicazione, le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale e dalla Direzione generale entro i novanta giorni successivi.
5. La Direzione generale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto viene determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a base d'asta per le attivita' di cui all'articolo 8 e' determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.
6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attivita' di compravendita degli alloggi, puo' stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.
7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la Direzione generale predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera c), della legge n. 244 del 2007, da approvare con successivo decreto dirigenziale.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge
n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.



 
Art. 7
Criteri di vendita

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore, come individuato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 e successive modificazioni e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia.
2. Entro undici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero della difesa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai conduttori degli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, comma 1:
a) comunica l'offerta di acquisto, contenente il prezzo, le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio del diritto che, per gli alloggi dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, e' riferita al solo usufrutto;
b) trasmette il modello di risposta con il quale i conduttori esercitano i loro diritti per l'acquisto dell'intera proprieta', dell'usufrutto o della volonta' di continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 13, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce preavviso di decadenza dal titolo concessorio.
4. Hanno diritto:
a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrassessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, di seguito denominato reddito, non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di seguito denominato decreto di gestione annuale, e' data facolta' di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sara' determinato e corrisposto ai sensi di legge;
b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinita' rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalita' indicate nel comma 2, allegando:
a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprieta' dell'alloggio, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto;
b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;
c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;
d) la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.
6. Il prezzo di vendita per l'esercizio del diritto di cui al comma 1 subira' le seguenti riduzioni:
a) nella misura del 25 per cento per gli utenti con reddito minore o uguale a quello determinato con il decreto di gestione annuale;
b) nella misura del 22,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore di quello determinato con il decreto di gestione annuale, fino ad un reddito pari a euro 45.000,00;
c) nella misura del 20 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 45.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 50.000,00;
d) nella misura del 17,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 50.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 55.000,00;
e) nella misura del 15 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 55.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 60.000,00;
f) nella misura del 12,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 60.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 65.000,00;
g) nella misura del 10 per cento per gli utenti con reddito superiore a euro 65.000,00.
7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unita' immobiliari qualificate di particolare pregio dalla Direzione generale, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 8, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6. L'esercizio della prelazione sara' esercitato con le stesse modalita' di cui al comma 5.
8. Ai fini del comma 7, sono considerati immobili di particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti criteri:
a) esistenza per l'intero immobile di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) immobili costituiti per oltre due terzi da abitazioni di lusso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408;
c) singole unita' immobiliari ad uso abitativo di superficie superiore ai 240 metri quadrati;
d) ubicazione in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, secondo i valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio.
9. Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 8.
10. Il totale del reddito di riferimento e' ridotto:
a) di euro 2.500,00 per ogni familiare convivente a carico;
b) di euro 10.000,00 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
11. Il reddito di riferimento per il personale conduttore senza titolo alla concessione e' aumentato, fatti salvi i casi previsti dal decreto di gestione annuale, con le seguenti modalita':
a) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito di riferimento fino a 50.000,00 euro, e' applicato un aumento di euro 200,00 per ogni mensilita' intera di conduzione dell'alloggio per il quale e' esercitata l'opzione all'acquisto, con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento degli alloggi di cui all'articolo 6, comma 3;
b) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito superiore a 50.000,00 euro, e' applicato un aumento di 300,00 euro con le stesse modalita' di cui alla lettera a).
12. Per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioe' la totalita' delle unita' immobiliari esistenti.
13. Il Ministero della difesa, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato al comma 5, comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento:
a) la perdita del diritto all'acquisto e l'obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8, comma 13, di rilascio dell'immobile, entro il termine perentorio di novanta giorni ai conduttori che:
1) non abbiano rispettato le modalita' di esercizio del diritto all'acquisto previste al comma 5;
2) abbiano reso nota la volonta' di non esercitare il diritto all'acquisto;
b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lettera b).
14. L'acquirente dell'immobile, contestualmente all'atto di acquisto, e' tenuto a stipulare apposito contratto di locazione con i conduttori che abbiano manifestato la volonta' di continuare nella conduzione dell'alloggio. Il contratto ha la durata di:
a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare non e' superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili;
b) cinque anni, se il reddito del nucleo familiare e' superiore a quello indicato alla lettera a) ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale.
15. Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone in vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di locazione.
16. Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di esercizio del diritto all'acquisto di cui al comma 5, nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di compravendita.
17. L'Amministrazione della difesa provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente diritto per la stipula del contratto. Il conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita.
18. I contratti sono stipulati in forma pubblica, ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e individuato dall'organismo di categoria nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero della difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e di registrazione dei contratti, nonche' quelle relative alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono a carico degli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il Ministero della difesa conferisce l'incarico a professionista abilitato, individuato sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel contratto di usufrutto sono altresi' fissate le modalita' di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta.
19. La mancata stipulazione del contratto, dovuta a inadempimento o violazione di oneri comportamentali previsti dal presente regolamento, determina:
a) la perdita della caparra confirmatoria;
b) la perdita del diritto all'acquisto della proprieta' dell'alloggio condotto, che deve essere liberato entro i termini di cui al comma 13, lettera a), fatto salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione nei casi previsti all'articolo 8, comma 13;
c) la perdita del diritto all'acquisto dell'usufrutto dell'alloggio condotto. Tale alloggio puo' essere mantenuto in conduzione previa corresponsione del canone in vigore, aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Il diritto a permanere nella conduzione dell'alloggio e' esercitabile esclusivamente dai conduttori di cui al comma 4, lettera b).
20. Il comando competente, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 88 del 2004, emette ordinanza di recupero forzoso in data immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato con le modalita' di cui all'articolo 22, del decreto ministeriale n. 88 del 2004.
21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dalla Direzione generale d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
n. 351 del 2001, e' il seguente:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. - 5. (omissis).
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17
febbraio 1992, n. 39, e' il seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto) - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Per il testo dell'articolo 9 della legge n. 537 del
1993, si vedano le note alle premesse.
- La legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1982, n.
161.
- La legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per
l'incremento delle costruzioni edilizie), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1949, n. 162.
- Il testo degli articoli 2, comma 2, e 22 del decreto
ministeriale n. 88 del 2004, e' il seguente:
«Art. 2 (Principi generali) - 1. (omissis).
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati
dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, competenti
per il censimento e per la gestione degli alloggi di
servizio, disciplinati dalla legge 18 agosto 1978, n. 497,
comunicano la costituzione, ovvero la variazione degli
alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio,
che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.».
«Art. 22 (Recupero degli alloggi) - 1. Nel caso in cui
l'alloggio non venga lasciato libero nel termine fissato,
il comando competente per il rilascio della concessione
emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalita'
riportate nel modello in allegato M, da notificare
all'interessato.
2. Il comando competente fissa la data del recupero
coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze
dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali
rappresentate dall'utente. La data e' comunque posteriore
al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca
della concessione e al trentesimo giorno dalla data di
decadenza della concessione.
3. L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata
alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in
presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del
provvedimento amministrativo, da un rappresentante
dell'Amministrazione militare, assistito da personale
dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare,
appositamente designati dal competente comando, che li
richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le
modalita' riportate negli allegati N e O.
4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si
renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede
all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di
legge, compilando inventario particolareggiato di quanto
rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto,
l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle
masserizie e' incaricata una ditta. Le relative spese,
anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se
necessario, recuperate a norma di legge.
6. Ferma restando la cessazione della concessione, in
caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono
differiti al momento in cui insorga in altro personale
titolo ad usufruire dell'alloggio.».
- Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge
n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.



 
Art. 8
Vendita con il sistema d'asta

1. La Direzione generale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 1, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 7, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.
2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.
3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.
4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 14, nel bando d'asta e' specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli elenchi sui propri siti internet.
6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta.
7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 1, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.
8. La Direzione generale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:
a) aggiudica alla valida offerta di importo piu' elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il piu' basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 7, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto;
b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.
9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo 7, comma 6, lettere da a) a g). Nel caso in cui tale prezzo risulti inferiore a quello comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) e del comma 8, lettera a), al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, il prezzo definitivo di vendita e' fatto pari al prezzo offerto al conduttore.
10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.
11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine.
12. La Direzione generale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.
13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Qualora, a seguito di asta deserta, sia fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 7, comma 5.



Note all'art. 8:
- Per la legge n. 348 del 1982, si vedano le note
all'articolo 7.



 
Art. 9
Studio di fattibilita'

1. I soggetti di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del Codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo Stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all'articolo 143 del medesimo Codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
2. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della difesa.
3. Lo studio di fattibilita', di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell'articolo 153 del Codice degli appalti.



Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 143 e 153 del decreto
legislativo 163 del 2006, si vedano le note all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 170 del 2005, e' il seguente:
«Art. 25 (Programmazione triennale - Elenco annuale) -
1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo
importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti
programmatori e' articolata in settori corrispondenti ai
capitoli di spesa previsti per le attivita'
infrastrutturali del Ministero della difesa ed e' basata
sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle
derivanti dal trasferimento della proprieta' di beni
immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge.
2. Lo schema di programma e' redatto, entro il 30
settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di
quello precedente sulla base di un ordine prioritario delle
esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni
tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da
Geniodife.
3. Per ogni intervento inserito nel programma, di
importo superiore a 100.000 euro, e' redatto uno studio di
fattibilita' in cui sono definite:
a) la localizzazione e l'esigenza;
b) la motivazione dell'esigenza militare e la
priorita';
c) la valutazione sulla fattibilita' tecnica, tenendo
conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e
soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;
d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del
costo complessivo;
e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da
cedere in proprieta', in sostituzione totale o parziale del
corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19,
comma 5-ter, della legge;
f) l'eventuale necessita' di realizzazione in lotti e
di finanziamento pluriennale.
4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale,
solo previa approvazione:
a) di uno studio di fattibilita', per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro;
b) della progettazione preliminare, per lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
5. L'elenco annuale degli interventi di cui
all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di
Geniodife, entro novanta giorni dall'approvazione del
bilancio.
6. In conformita' all'articolo 14, comma 5, della
legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale gia'
approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili,
anche di natura operativa. Il finanziamento degli
interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con
risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.».



 
Art. 10
Accordi di programma

1. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalita' individuate dalle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, relativamente ad ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, puo' richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 153 del decreto
legislativo 163 del 2006, si vedano le note all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».



 
Art. 11
Modalita' per l'individuazione
degli assegnatari degli alloggi a riscatto

1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 3, emana appositi avvisi.
2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari:
a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione di alloggi a riscatto, con priorita' al personale appartenente ai comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi sono funzionalmente destinati;
b) per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilita' di cui all'articolo 9, comma 2;
c) per verificare l'eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo di cui all'articolo 5, commi 7 e 8.
3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, e' stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non e' vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria e' calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 12, ed e' predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.
 
Art. 12
Calcolo della graduatoria

1. Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 11, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria:
[R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F
1) Dove:
a. R1 = reddito annuo lordo del richiedente;
b. R2 = reddito annuo lordo del coniuge convivente;
c. R3 = reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;
d. Ds = coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: R1x0,10;
e. Dm = coefficiente degli oneri per situa-
zione di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10;
2) F = coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente ed in particolare:
a. 4 per il capo famiglia;
b. 4 per il coniuge convivente;
c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico;
d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14;
e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14.
2. Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorita' ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e successivamente, ove residuino ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione.
3. In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 11, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilita', il Ministero della difesa procede secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del Codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario.
4. Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del Codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilita' alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta.
5. Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati e' stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a un anno di affitto.
6. L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che e' scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria.
7. Qualora il richiedente, per qualsiasi motivo, receda dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria e' introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorita' dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino ad esaurimento.
9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 144 del decreto legislativo n.
163 del 2006, e' il seguente:
«Art. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici) - 1. Le
stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori
pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il
criterio selettivo dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni
appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota
l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66
ovvero l'articolo 122.».
- Per il testo dell'articolo 153 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note all'articolo
4.



 
Art. 13
Modalita' di assegnazione degli alloggi realizzati

1. Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 12, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.
 
Art. 14
Programmazione della spesa

1. Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007.



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge
n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.



 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 maggio 2010

Il Ministro: La Russa Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2010 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 6, foglio n. 21
 
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