Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 luglio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra di Napoli Ester, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra di Napoli Ester, cittadina italiana, nata a Bagno a Ripoli (Italia) il 30 luglio 1985, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademcio italo-spagnolo: laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l' «Universita' degli Studi di Firenze» in data 22 aprile 2009 e «Licenciada en Derecho», conseguita presso l' «Universidad Autonoma de Madrid» in maggio 2009; Considerato che l'istante e' iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 28 maggio 2009; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 29 gennaio 2010; 22 aprile 2010 e 9 giugno 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
1) Alla sig.ra di Napoli Ester, cittadina italiana, nata a Bagno a Ripoli (Italia) il 30 luglio 1985, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. 2 ) Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto Roma, 3 luglio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
1) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. 2) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale. 3) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale) 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense. 4) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. 5) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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