Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario)
PROVINCIA DI UDINE
PROVVEDIMENTO 29 giugno 2010
Tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Udine, valide per il biennio 2010/2011.


IL DIRIGENTE LAVORO E COLLOCAMENTO

Visti:
la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che sopprime la Commissione centrale e la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;
il decreto legislativo n. 514 del 16 settembre 1996 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro» che, all'art. 2 trasferisce, con decorrenza 1° gennaio 1997, alla regione le competenze degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
la legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002 che trasferisce le competenze in materia di determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio alle amministrazioni provinciali;
Preso atto che si rende necessario aggiornare le tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Udine;
Atteso che gli ultimi valori sono stati determinati dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione con decreto direttoriale n. 452 del 23 giugno 1997 per la durata di due anni;
Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 8, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Posto che e' stata effettuata un'indagine sulle tariffe applicate da altre province e determinate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro;
Ritenuto opportuno, per il territorio della provincia di Udine, di applicare il valore medio tra quelli applicati dalle altre province;
Presentata la proposta di tariffe da applicare sul territorio della provincia di Udine in sede di convocazione della commissione provinciale del lavoro d.d. 11 giugno 2010 richiedendo la segnalazione di osservazioni entro il termine ultimo del 23 giugno 2010;
Posto che non sono stati espressi pareri entro il termine individuato del 23 giugno 2010;
Visto il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione attualmente vigente;
Considerato la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;
Considerati i seguenti indicatori economici:
indice ISTAT secondo l'incremento annuo ufficialmente stimato;
incrementi retributivi derivanti dal CCNL;
incremento del costo del lavoro e degli oneri complessivi d'impresa;
Ricordato che tale determinazione dovra' essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato;
Sotto la propria responsabilita';

Determina:

Le tariffe orarie per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Udine sono aggiornate, per il biennio 2010/2011, nelle misure sottoindicate:
1. Prestazioni in economia:
Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):
a) 17,50 € + IVA fino al 31 dicembre 2010;
b) 18,00 € + IVA per l'anno 2011;
Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei materiali non metallici (ceramica, legno, vetro e giocattoli) e cartarie:
a) 18,00 € + IVA fino al 31 dicembre 2010;
b) 18,50 € + IVA per l'anno 2011;
Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi:
a) 19,26 € + IVA fino al 31 dicembre 2010;
b) 19,76 € + IVA per l'anno 2011;
2. Maggiorazioni:
La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del:
25% per lavoro notturno;
50% per lavoro festivo;
60% per lavoro notturno e festivo;
50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;
30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo notturno-festivo e inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie;
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contribuitivi e gestionali.
Di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.
Di dare atto che il presente atto non comporta assunzioni di impegni di spesa.
Udine, 29 giugno 2010

Il dirigente: Damele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone