Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DISPOSIZIONE 30 giugno 2010
Attuazione del regolamento per il patrimonio.


IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11145 del 25 settembre 2009, con la quale e' stato approvato il «Regolamento per il patrimonio»;
Vista la nota dell'Istituto del 19 ottobre 2009, prot. n. 018019, con la quale la deliberazione n. 11145 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 novembre 2009, prot. n. 931, con la quale vengono formulate alcune osservazioni ed espresso il parere favorevole all'approvazione del regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11330 del 25 febbraio 2010 con la quale vengono accolte le osservazioni formulate dal Ministero;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del «Regolamento per patrimonio», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 30 giugno 2010

p Il Presidente:Dosselli
 
Allegato
ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

REGOLAMENTO PER IL PATRIMONIO

INDICE
Art. 1 I beni Art. 2 Beni mobili Art. 3 Beni immateriali Art. 4 Autoveicoli Art. 5 Beni immobili Art. 6 Consegnatario Art. 7 Dismissioni di beni Art. 8 Scritture Art. 9 Inventario Art. 10 Criteri di valutazione dei beni Art. 11 Aggiornamento del valore inventariale Art. 12 Buoni di carico e scarico Art. 13 Scheda dei beni mobili Art. 14 Cambio del consegnatario Art. 15 Gestione degli inventari Art. 16 Materiali di consumo Art. 17 Donazioni Art. 18 Comodato Art. 19 Locazione Finanziaria Art. 20 Norma di rinvio Art. 21 Abrogazioni Art. 22 Entrata in vigore

Articolo 1- I beni
1. I beni si distinguono in mobili e immobili secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile e in beni materiali e immateriali. 2. I beni mobili e immobili di proprieta' dell'Istituto sono descritti in distinti inventari. 3. Le Strutture dell'Istituto tengono gli inventari dei beni mobili e immobili e provvedono al loro aggiornamento secondo quanto stabilito da apposito manuale. 4. Non sono iscritti negli inventari i beni che per loro natura sono consumabili, ovvero facilmente deteriorabili con l'uso, nonche' quelli di modico valore da determinare con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto. 5. La gestione patrimoniale dei beni e' attuata con le modalita' stabilite da apposito manuale.

Articolo 2 - Beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili e arredi; b) materiale bibliografico; c) impianti, attrezzature e macchinari; d) macchine d'ufficio e apparecchiature informatiche; e) automezzi e altri mezzi di trasporto; f) grandi apparati; 2. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni il valore di acquisto, ovvero, se non disponibile, il valore di mercato. 3. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base delle regole e dei parametri stabiliti nel manuale di cui all'articolo 1. 4. I Direttori delle Strutture procedono periodicamente alla verifica dei modi d'uso e di gestione dei beni e ne accertano lo stato di conservazione.

Articolo 3 - Beni immateriali
1. I beni immateriali, quali ad esempio i brevetti e le licenze, sono classificati nella categoria "altri beni".

Articolo 4 - Autoveicoli
1. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne controlla l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti e i percorsi effettuati siano
registrati in appositi modelli;
c) sia compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle
spese di carburante, di manutenzione e di riparazione da
trasmettere al competente Ufficio amministrativo.

Articolo 5 - Beni immobili
1. I beni immobili sono assegnati alla Struttura interessata con apposito provvedimento del competente Organo dell'Istituto.

Articolo 6 - Consegnatario
1. L'incarico di consegnatario e' conferito al Direttore della Struttura dell'Istituto per la durata del suo mandato, con provvedimento del Consiglio Direttivo. 2. Il consegnatario e' personalmente responsabile dei beni affidatigli e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 3. La consegna si effettua in base a verbale redatto in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve.

Articolo 7 - Dismissioni di beni
1. I beni mobili sono dichiarati fuori uso, con conseguente discarico dagli inventari, per inidoneita', perdita, cessione o altri motivi, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto o altro Organo appositamente delegato, previo parere di una Commissione allo scopo istituita. 2. La cessione gratuita dei beni mobili dell'Istituto e' vietata, salvo quanto previsto al successivo comma 3. 3. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Istituto o posti fuori uso per cause tecniche e che non hanno valore di mercato sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato e di protezione civile operanti per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche, senza oneri per l'Istituto. 4. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 3, e' consentito l'invio dei beni alle pubbliche discariche, la distruzione ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dall'Istituto, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 5. Il discarico dei beni mobili corredato di regolare documentazione e' registrato nelle scritture inventariali.

Articolo 8 - Scritture
1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio; 2. I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere le seguenti scritture, redatte con sistemi informatici: - inventario dei beni mobili e immobili; - buoni di carico e scarico; - scheda dei beni mobili; - processo verbale per cambio consegnatario; - processo verbale per dismissione.

Articolo 9 - Inventario
1. Presso ogni Struttura dell'Istituto sono tenuti un inventario dei beni mobili e un inventario dei beni immobili. 2. Sono iscritti nell'inventario locale, a cura del consegnatario, in ordine progressivo, tutti i beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo e i beni immobili. 3. L'inventario rileva la consistenza dei beni ad una determinata data. 4. L'inventario dei beni mobili contiene i seguenti elementi: a) l'indicazione dei locali in cui sono custoditi i beni mobili; b) la denominazione e la descrizione degli stessi secondo la diversa
loro natura e specie; c) la destinazione d'uso; d) la qualita' e il numero degli oggetti secondo le varie specie; e) la classificazione, ove possibile, in nuovi, usati e fuori uso; f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni. 5. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene: a) la denominazione; b) l'ubicazione; c) l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato; d) il titolo di provenienza e quello di appartenenza; e) le risultanze catastali; f) la rendita imponibile; g) le servitu'; h) il costo di acquisto; i) gli eventuali redditi. 6. Ai fini della tenuta della contabilita' economica gli inventari locali sono riepilogati in un inventario generale tenuto dall'Amministrazione Centrale dell'Istituto. 7. Il consegnatario provvede, almeno ogni cinque anni, alla ricognizione dei beni mobili e, almeno ogni dieci anni, al rinnovo degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni.

Articolo 10 - Criteri di valutazione dei beni
1. I beni acquistati sono inventariati al prezzo di acquisto, al netto di eventuali sconti, e comprensivo di eventuali oneri accessori. 2. I beni pervenuti all'Istituto per altra causa sono valutati al prezzo di stima o di mercato. 3. Il valore dei beni mobili acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) e' dato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto, depurata dalle quote versate in conto "interessi".

Articolo 11 - Aggiornamento del valore inventariale
1. Il valore dei beni e' svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla base di criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'Istituto. 2. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione dei predetti criteri non costituisce necessario motivo di discarico inventariale.

Articolo 12 - Buoni di carico e scarico
1. Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili sono effettuate nell'inventario contestualmente al pagamento o alla autorizzazione alla dismissione, sulla base di buoni sottoscritti dal consegnatario.

Articolo 13 - Scheda dei beni mobili
1. In ogni ufficio o laboratorio e' affissa una scheda in cui sono elencati e descritti i beni mobili esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale che e' responsabile dell'integrita' dei beni affidatigli. 2. La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad essi spettante.

Articolo 14 - Cambio del consegnatario
1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio di consegna avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario. 2. Il passaggio puo' avvenire, in casi eccezionali, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo non superiore a tre mesi. 3. Della consegna e' redatto un verbale in piu' esemplari, di cui uno e' conservato agli atti dell'ufficio di appartenenza del consegnatario, uno e' rilasciato al consegnatario uscente e uno al consegnatario entrante.

Articolo 15 - Gestione degli inventari
1. Il manuale di cui all'art. 1 stabilisce criteri e modalita' per la tenuta degli inventari e per la registrazione dei relativi dati negli archivi informatici dell'Istituto, nonche' per la consegna dei beni.

Articolo 16 - Materiali di consumo
1. L'ufficio competente della Struttura dell'Istituto tiene apposita contabilita' per quantita' e specie dei materiali di consumo per i quali, in conformita' alle vigenti disposizioni, sia istituita una gestione di magazzino.

Articolo 17 - Donazioni
1. L'accettazione di donazioni e' effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto con propria deliberazione. 2. Le Strutture provvedono a raccogliere elementi ai fini delle valutazioni di merito. 3. Nel caso la donazione abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dell'esistenza di un mercato concorrenziale per l'acquisto di materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonche' in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.

Articolo 18 - Comodato
1. L'Istituto, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti di comodato gratuito con determinazione di durata. 2. La valutazione della convenienza economica del contratto di comodato deve risultare nel provvedimento deliberativo di autorizzazione. 3. I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato. 4. Nel caso in cui l'Istituto ceda in comodato gratuito un bene, il comodatario e' obbligato a custodire e a conservare con cura il bene avuto in comodato e a restituirlo, alla scadenza del termine convenuto, nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.

Articolo 19 - Locazione Finanziaria
1. Per acquisire la disponibilita' di beni mobili o immobili, l'Istituto puo' concludere contratti di locazione finanziaria (leasing) con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunita' e di convenienza che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate nella deliberazione a contrarre, adottata dagli Organi competenti dell'Istituto.

Articolo 20 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia di contabilita' di Stato.

Articolo 21 - Abrogazioni
1. Sono abrogate, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, il Regolamento INFN per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.04.1998, per la parte riguardante la gestione patrimoniale.

Articolo 22 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sara' applicato a partire dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 
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