Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 giugno 2010 |
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della societa' Flightcare Italia S.p.A. (Decreto n. 52790). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'accordo governativo del 25 gennaio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Flightcare Italia SPA, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15 febbraio 2010; Vista l'istanza con la quale la societa' Flightcare Italia SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unita' lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative, della societa' Flightcare Italia SPA, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010; Unita': Fiumicino (Roma). Matricola INPS: 7041486615. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli |
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