Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 luglio 2010 |
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2010, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, e' stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2010; Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2010; Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a: rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,328%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,696%; Ritenuti validi i dati sopra indicati; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari al 2,40%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2010 e' pari al 3,20%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2010
Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
|
|
|