Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 luglio 2010
Modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, quelli declinati dalla lettera b) del medesimo sesto comma che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del PREU dovuto;
Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire con appositi decreti le modalita' di effettuazione della liquidazione del PREU e del controllo dei relativi versamenti per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, in particolare, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, possa attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, definendo il PREU applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
Visto l'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009, il quale ha fissato le aliquote d'imposta per la raccolta di gioco effettuata mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., per il periodo che intercorre dal 2009 al 2014;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2010 che disciplina i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S;
Considerata l'esigenza di dare attuazione alle deleghe legislative di cui agli articoli 39, comma 13-bis, e 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, per la tipologia di apparecchi individuata dalla lettera b) del citato sesto comma dell'art. 110 del T. U.L.P.S.;
Considerato, altresi', che per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. AAMS ha rilasciato ai concessionari della rete telematica, in luogo del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'apposita autorizzazione alla installazione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009.

Decreta:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S individua:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S..
2. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce altresi' le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e del controllo dei relativi versamenti.
3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) aliquota d'imposta, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura e' fissata in base a quanto disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009;
c) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile per ciascun periodo;
d) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio videoterminale di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., installato in un esercizio autorizzato;
e) base imponibile, importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita, con riferimento alle modalita' previste nelle regole tecniche;
f) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio di gioco in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS;
g) concessionario/i, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;
h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse;
i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S;
j) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;
k) sistema di contabilita', la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per monitorare la contabilita' complessiva e di dettaglio del sistema di gioco;
l) sistema di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi di gioco in ambienti dedicati;
m) sistema centrale, una componente del sistema di gioco costituita dall'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di contabilita'.
 
Art. 2
Base imponibile e determinazione dell'imposta

1. Alla raccolta effettuata mediante gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. si applica il PREU ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Il PREU si applica alla base imponibile, contabilizzata dal sistema di contabilita' di ciascun sistema di gioco, nella misura del 2 per cento, per gli anni 2010 e 2011, del 3 per cento per l'anno 2012 e del 4 per cento per l'anno 2013.
 
Art. 3
Individuazione dei periodi contabili

1. L'anno solare e' suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile e' formato da due mesi solari.
2. I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre.
 
Art. 4
Determinazione della base imponibile
e del PREU

1. Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a ciascun periodo contabile secondo i criteri definiti nell'allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilita' di ciascun sistema di gioco, a cura e responsabilita' del concessionario stesso, con riferimento ai dati memorizzati, relativi al periodo ricompreso tra il primo e l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile.
2. Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a ciascun anno solare secondo i criteri definiti nell'allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilita' di ciascun sistema di gioco, con riferimento ai dati memorizzati relativi al periodo ricompreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Art. 5
Casi particolari di determinazione
della base imponibile e del PREU

1. Diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 1, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa all'intero periodo contabile, la base imponibile stessa ed il PREU sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base dei valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.
2. Diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 2, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa all'intero anno solare, la base imponibile stessa ed il PREU sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base dei valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.
 
Art. 6
Termini e modalita' per la determinazione
e per l'effettuazione dei versamenti

1. I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile e' effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.
3. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile e' determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
4. Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25 per cento e' calcolata sull'ammontare del PREU definito in base ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.
5. L'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile e' determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dal primo comma dall'art. 4, ovvero dal primo comma dell'art. 5, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo.
6. Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito e' utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale.
7. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale e' determinato come differenza tra il PREU dovuto per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero dal secondo comma dell'art. 5, e gli importi versati per i periodi contabili in cui e' suddiviso il medesimo anno.
8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.
 
Art. 7
Modalita' di determinazione
e di utilizzo del credito annuale

1. Nel caso in cui l'importo del PREU, dovuto per l'anno solare ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui e' suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito e' utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di PREU.
2. Il concessionario, in alternativa all'utilizzo in diminuzione dei versamenti da effettuare per l'anno successivo, puo' chiedere il rimborso della differenza a credito determinata in base al comma 1.
3. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito e' comunicata dal concessionario ad AAMS entro il 16 marzo dell'anno solare successivo. In caso di omessa o di tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione.
 
Art. 8
Termini e modalita' di comunicazione
delle somme giocate

1. Ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'art. 39 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate mediante gli apparecchi di gioco, registrate dal sistema di contabilita' di ciascun sistema di gioco.
2. Le comunicazioni sono effettuate, nei termini di seguito indicati:
a) il dato complessivo delle somme giocate risultante nell'ultimo giorno del periodo contabile e' comunicato entro il giorno successivo alla fine del periodo stesso;
b) il dato complessivo delle somme giocate e registrate alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta e' comunicato entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
2. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate tramite la rete telematica con le modalita' indicate nell'allegato tecnico.
 
Art. 9
Sanzioni relative alle omesse comunicazioni

1. Ai casi di inadempimento di quanto previsto dall'art. 8, si applica l'art. 39-quinquies, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
Art. 10
Valore forfetario giornaliero

1. Il valore forfetario giornaliero della raccolta riferita a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco, e' pari a euro cinquecentosessanta. Per apparecchio di gioco afferente al sistema di gioco si intende un apparecchio di gioco associato ad uno stato che consenta la raccolta di gioco.
2. La misura di cui al comma 1 potra' essere aggiornata con successivi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 11
Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS procede a liquidare il PREU dovuto, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e' suddiviso, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione dell'art. 8.
2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS applica le disposizioni contenute nel presente decreto, tenendo conto dell'eventuale credito maturato dal concessionario nell'anno solare d'imposta.
3. Qualora il concessionario abbia scelto di utilizzare il credito in compensazione, AAMS, in applicazione dell'art. 7, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.
 
Art. 12
Controllo automatizzato dei versamenti PREU
e comunicazioni al concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS controlla che, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e' suddiviso, il PREU liquidato sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalita' individuati dall'art. 6.
2. AAMS comunica l'esito del controllo automatizzato al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal PREU, ove dovuto, dai relativi interessi e dalla sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per ritardato, omesso o carente versamento.
3. Ai versamenti degli importi dovuti dal concessionario a seguito delle comunicazioni previste dal comma 2, si applica l'art. 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2010

Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico finanziari Registro n. 3, Economia e finanze foglio n. 327
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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