Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 giugno 2010
Riconoscimento, al sig. David Andrew Griffiths, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda con la quale il sig. David Andrew Griffiths, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualita' di lavoratore autonomo come Acconciatore per uomo negli Stati Uniti per oltre 8 anni, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 aprile 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;
Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. David Andrew Griffiths, cittadino statunitense, nato a Seattle Washington (U.S.A.) in data 20 ottobre 1964, e' riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di Acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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