Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2010 |
Definizione delle procedure di attuazione delle misure di cui al decreto 9 aprile 2009, recante misure di sostegno in favore delle imprese di pesca. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento CE n. 1860/2004; Vista la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G 8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto-legge, cosi' come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, il quale ha disposto lo stanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un importo di euro 30.000.000,00 per fronteggiare la grave crisi del settore della pesca professionale conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, disponendo apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto interministeriale n. 1032 del 9 aprile 2009 che individua i soggetti beneficiari e definisce le misure di sostegno previste dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 162/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 201/2008; Premesso che il suddetto decreto individua quali misure di investimento, un contributo forfettario pari ad euro 1.000 ad imbarcazione per le spese connesse agli investimenti in materia di sicurezza a bordo di unita' da pesca superiori a 15 metri a condizione che venga fornita documentazione comprovante il corretto funzionamento del sistema VMS; rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 relative all'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato in base alla classe GT; misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore; Ritenuto congruo assegnare una dotazione di euro 2.800.000,00 per il finanziamento delle misure di sostegno al credito nonche' euro 27.200.000,00 per il finanziamento complessivo delle altre due misure, comprensivo degli oneri necessari all'attuazione delle stesse; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 del provvedimento 9 aprile 2009 che rinvia le procedure di attuazione delle misure individuate ad un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto interministeriale 9 aprile 2009 interessa circa 15.000 beneficiari su tutto il territorio nazionale; Ritenuto necessario esternalizzare, mediante l'affidamento ad un ente dotato di adeguate capacita' organizzative, le attivita' di istruttoria di controllo e di erogazione dei pagamenti in favore degli aventi diritto alle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto interministeriale 9 aprile 2009 al fine di conseguire una gestione efficace ed efficiente di tali misure in conformita' al citato disposto normativo;
Decreta:
Art. 1
Il presente decreto definisce le procedure di attuazione delle misure individuate dall'art.1 del decreto interministeriale 9 aprile 2009 recante misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima di cui in premessa. |
| Art. 2
1. I consorzi di garanzia fidi operanti in maniera prevalente nel settore della pesca per accedere alla misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 9 aprile 2009, devono presentare apposita istanza secondo le modalita' di cui al successivo comma 2. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: a) documentazione attestante che l'ammontare delle attivita' statutaria a favore delle imprese e delle cooperative operanti nel settore ittico, sia pari ad almeno il 65 % dell'attivita' complessiva; b) programma di interventi con l'indicazione in dettaglio delle risorse occorrenti. Il programma, redatto dagli istanti, deve essere finalizzato ad agevolare, su tutto il territorio nazionale, le politiche di integrazione della filiera commerciale e produttiva delle cooperative e delle imprese del settore ittico attraverso un'attivita' di assistenza progettuale - nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato - e deve consentire la misurabilita' degli impatti e dei risultati degli interventi programmati mediante idonei indicatori qualitativi. 4. La valutazione dell'ammissibilita' dei programmi e' effettuata, sulla base dei parametri contenuti nel programma di cui al comma 3 del presente articolo, da parte di apposita commissione istituita nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 5. La determinazione delle risorse assegnate a ciascun consorzio per l'esecuzione del programma d'intervento ritenuto ammissibile, e' effettuata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sulla base delle risultanze fornite dalla commissione di cui al comma 4 del presente articolo. 6. I consorzi di garanzia fidi ammessi alla misura sono tenuti ad iscrivere le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, nel fondo di garanzia del proprio stato patrimoniale. |
| Art. 3
1. Per accedere alla misura di sostegno di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 9 aprile 2009, le imprese di pesca marittima, armatrici di unita' da pesca dotate di blue-box e di relativo contratto di traffico in corso di validita', devono presentare apposita istanza, redatta in carta semplice, come da modello allegato alla presente (all. 1). 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca. 3. L'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca deve provvedere al procedimento istruttorio delle domande presentate, accertando la regolarita' della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. 4. In caso di esito positivo del procedimento istruttorio, la predetta autorita' marittima trasmette al Servizio amministrativo logistico (SAL) della direzione marittima, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle domande, il fabbisogno complessivo. 5. Le predette direzioni marittime procedono ad erogare i contributi ai beneficiari, previa acquisizione dei fondi necessari da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la predetta Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalita' per impugnare il provvedimento. |
| Art. 4
1. Per accedere alla misura di sostegno di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto interministeriale 9 aprile 2009, le imprese di pesca marittima devono presentare apposita istanza, redatta in carta semplice, come da modello allegato alla presente (all. 2), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione contabile relativa alle spese per l'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo, sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 sino alla data di scadenza stabilita dal presente decreto per la presentazione della domanda. 3. Le spese ammissibili sono tassativamente indicate nell'allegato 3 al presente decreto e l'ammontare del contributo non puo' eccedere i massimali di cui all'allegato 4. 4. Le attivita' di istruttoria, di controllo e di erogazione dei contributi in favore degli aventi diritto sono affidate ad un ente selezionato mediante apposita gara ad evidenza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2010
Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 137 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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