Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 giugno 2010
Riconoscimento, al sig. Rahim Muhammad Abdur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 novembre 1971, cittadino del Bangladesh, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16, il riconoscimento del titolo professionale di «Inzenieris», conseguito in Lettonia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni», nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «masinzinibu bakalaura gradu transporta» conseguito presso la «Rigas Tehniska Universitate» in data 21 giugno 1999;
Considerato che l'attestazione dell'Autorita' competente lettone afferma che il titolo in possesso dell'istante configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 aprile 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 gennaio 1971, cittadino del Bangladesh, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti chimici; (solo orale) 3) impianti termoidraulici, 4) impianti industriali 5) ordinamento e deontologia professionale.
Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale : il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidato. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone