Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario)
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
DECRETO 12 aprile 2010
Scioglimento della cooperativa «Expertbau», in Bolzano


L'ASSESSORE all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio

prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;
L'art. 2545-septiesdecies del codice civile prevede che l'autorita' di vigilanza puo' sciogliere le societa' cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;
La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;
Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento di un ente cooperativo per atto dell'autorita' in applicazione della normativa nazionale;
La giunta provinciale ha delegato con deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2893, l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti della giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari operato dal presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, comma 3 dello statuto di autonomia;
Dalla relazione di revisione straordinaria della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano, Piazza Mazzini, n. 50-56, costituita il 26 maggio 2004, la quale e' stata inoltrata all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione il 13 gennaio 2010, prot. n. 71.08/16562 emerge quanto segue:
a) la cooperativa non ha provveduto a depositare per oltre due anni consecutivi i bilanci d'esercizio ne' ha compiuto atti di gestione;
b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale stabilito dallo statuto;
c) la revisione straordinaria e' stata eseguita nel periodo dal 3 settembre 2009 al 4 novembre 2009.
Le irregolarita' sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Non sussistono attivita' patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore;
L'ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con propria lettera prot. n. 73541 del 5 febbraio 2010 avvisato la sopraccitata cooperativa dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', dando nel contempo quindici giorni alla stessa per presentare eventuali osservazioni.
La presidente della cooperativa Expertbau, con lettera raccomandata del 22 febbraio 2010, prot. n. 71.08/113192 ha presentato le proprie osservazioni senza pero' prendere posizione sulle irregolarita' contestate nel verbale di revisione straordinaria su menzionato e ammettendo che la cooperativa non e' mai stata attivata.
Con lettera prot. n. 212339 del 7 aprile 2010, l'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha formulato le proprie contro-deduzioni, dalle quali risulta che le osservazioni presentate non sono sufficientemente motivate e vengono pertanto respinte;
In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per lo scioglimento per atto dell'autorita' della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano in piazza Mazzini, 50-56 (Codice fiscale 02408880215) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1. Di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorita' della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano in Piazza Mazzini, n. 50-56 (Codice fiscale 02408880215) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi attivita' patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso presso l'autorita' giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione.
3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, puo' essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.
Bolzano, 12 aprile 2010

L'assessore: Bizzo
 
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