Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 maggio 2010
Modifica del decreto del 27 novembre 2009 n. 18354 sulle «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;
Ritenuto opportuno modificare gli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 relativamente alle indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura ed alle modalita' di rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008;
Ritenuto opportuno integrare la modulistica, di cui agli allegati 6 e 7 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 citato, con versioni della stessa in lingua inglese;
Ritenuto opportuno integrare la modulistica, di cui all'allegato 6 e 7 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, e le relative linee guida per la compilazione con versioni delle stesse in lingua inglese;
Sancita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 6 maggio 2010.

Decreta:

Art. 1

L'art. 8 - «Etichettatura» del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente:
«1) Indicazioni obbligatorie - art. 24 Reg. (CE) n. 834/2007
1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell' art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, contiene il numero di riferimento attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo;
1.2) Il numero di riferimento di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, e' preceduto dal termine BIO e dalla sigla IT. Il numero di codice e' preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF"
1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione piu' recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonche' il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. Il codice identificativo dell'operatore e' preceduto dalla dicitura «operatore controllato n......». Si fornisce un esempio di stringa:

Parte di provvedimento in formato grafico


1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di «vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica» da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilita' di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.».
 
Art. 2

L'art. 11 - «Importazioni» del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente:
«1) Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 9 del decreto legislativo n. 220/95.
Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco nazionale degli operatori che svolgono attivita' di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.
L'operatore invia la notifica di attivita', per la categoria «Importatore», al MiPAAF e, contestualmente, all'organismo di controllo prescelto.
L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.
Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi.
In caso di esito negativo l'organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.
2) Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 19 Reg. (CE) n. 1235/08.
Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.
Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Pesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF. Al fine di una migliore gestione delle informazioni relative alle importazioni, la medesima richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata anche in formato elettronico all'indirizzo saco10@politicheagricole.gov.it.
La richiesta di autorizzazione, o la richiesta di rinnovo, e' compilata secondo gli appositi modelli allegati 6 e 7 ed e' inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione informandone le amministrazioni interessate e l'organismo di controllo.
La compilazione dei suddetti modelli deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute nelle «Linee guida Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione Europea in accordo all'art 19 del Reg. 1235/2008» disponibili in lingua italiana ed inglese sul sito www.sinab.it e www.politicheagricole.it.
L'autorizzazione prevede che l'importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita di prodotto importato.
La richiesta di rinnovo di cui all'allegato 7 puo' essere utilizzata esclusivamente a seguito dell'ottenimento di una prima autorizzazione richiesta secondo il modello di cui all'allegato 6. La richiesta di rinnovo, inoltre, puo' essere usata al massimo per due volte consecutive, successivamente e' necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 6.
Gli allegati 6 e 7 sono disponibili nella versione in lingua inglese come da allegati 6-bis e 7-bis e, questi ultimi, sono altresi' disponibili in formato elettronico editabile sul sito internet www.sinab.it.
 
Art. 3

Gli allegati al decreto ministeriale del 27 novembre 2009 possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ma sentite le Regioni e provincie autonome.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 28 Maggio 2010

Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 215
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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