IL DIRETTORE REGIONALE
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente; Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Perugia - prot. n. 3978 del 25 giugno 2010 - con la quale e' stato comunicato che nella giornata del 25 giugno 2010 non e' stato possibile attivare i servizi di pubblicita' immobiliare (accettazione formalita', consultazione e certificazione atti) presso l'Ufficio provinciale di Perugia a causa dello sciopero generale indetto dalle confederazioni sindacali CGIL, USI-AIT, CUB e sindacati di base e FLP; Considerato che effettivamente i Servizi di Partita I.V.A. n. di Perugia sono stati chiusi al pubblico il giorno 25 giugno 2010 a causa dello sciopero sindacale sopra indicato; Constatato che il mancato funzionamento del citato ufficio e' da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attivita' connesse ai servizi di gestione di pubblicita' immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti; Considerato che questa Direzione ha comunicato con nota n. 4542 del 25 giugno 2010 all'ufficio del Garante del Contribuente per la Regione Umbria il mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicita' Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Perugia; Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e' stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, e' accertato come segue: Regione Umbria; Ufficio: Agenzia del territorio - Servizi di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia; giorno: 25 giugno 2010. Ancona, 28 giugno 2010
Il direttore: Ronconi |