Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 luglio 2010
Modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonche' i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;
Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»;
Considerato che le limitazioni previste dal suddetto decreto ministeriale in tema di partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza per i militari in servizio permanente dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero che vi abbiano rinunciato risultano, anche alla luce di recenti pronunce giurisdizionali, eccessivamente restrittive;

Decreta:

Art. 1

1. La lettera b), del comma 1, dell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, e' sostituita dalla seguente:
«" b) se militari in servizio permanente:
1) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio."».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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